Sentenza n. 11 del 1974
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SENTENZA N. 11

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 663, secondo comma, del codice penale; dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni); e dell'art. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1971 dal pretore di Recanati nel procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico di Pettinari Giancarlo, imputato dei reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 663 del codice penale, per avere affisso ad un muro di una pubblica via di Montefano un manifesto, scritto a penna, da lui medesimo compilato, di intonazione politica, delle dimensioni di cm. 120x60, senza l'autorizzazione del Prefetto e senza averne dato avviso alla locale autorità di P.S., il pretore di Recanati ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dei ripetuti articoli del codice penale e delle leggi n. 166 del 1941 e n. 47 del 1948, in riferimento all'articolo 21 della Costituzione.

Nel presente giudizio non vi é stata costituzione di parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Secondo il pretore di Recanati, l'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, che vieta l'affissione di manifesti di propaganda politica, sociale e culturale in luogo pubblico senza l'autorizzazione del Prefetto; l'art. 663, comma secondo, del codice penale, che punisce l'affissione di scritti e disegni in luogo pubblico senza licenza dell'autorità o senza osservarne le prescrizioni; e l'art. 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che, per l'affissione del giornale murale a copia unica, prescrive l'avviso all'autorità di P.S. violerebbero l'art. 21, secondo comma, Cost., per cui la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censura.

É fondata la questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Poiché l'ordinanza parte dal presupposto che questa norma non é stata abrogata né esplicitamente né implicitamente da leggi ordinarie successive, se ne deve dichiarare la illegittimità. Ed infatti essa richiede l'autorizzazione del Prefetto per la affissione in luogo pubblico di un manifesto, il che implica un preventivo esame ed un controllo dell'autorità sul contenuto dello scritto, certamente non conciliabili con il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

L'art. 663 del codice penale viene denunziato in quanto contiene la sanzione penale per la inosservanza della prescrizione contenuta nel suindicato art. 3 della legge n. 166 del 1941. Orbene, per quelle norme, che cessano di avere efficacia perché dichiarate costituzionalmente illegittime - come nella specie - l'art. 663, cpv., richiamato per quanto riguarda la sanzione penale, rimane inoperante, mentre non viola di per sé alcuna norma costituzionale allorquando commina una sanzione per altre norme che, in materia di affissione di scritti o disegni in luogo pubblico, siano legittime. Pertanto, conformemente a quanto la Corte ha deciso con la sentenza n. 1 del 1956, non si può dichiararne la illegittimità costituzionale.

Per quanto riguarda l'art. 10 della legge n. 47 del 1948, la sentenza di questa Corte n. 115 del 1957 ha già dichiarato che esso non é in contrasto con l'art. 21 Cost., perché l'avviso della pubblicazione di un giornale murale a copia unica da consegnare alla P.S. sostituisce la consegna di copie alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica disposta per gli stampati e per i giornali ordinari o murali, e, come tale, non importa nessuna autorizzazione e nessun potere di censura da parte dell'autorità a cui vengono consegnate le copie.

Il giudice a quo ripropone ora la medesima questione, ma non prospetta nuovi profili, e sottopone a critica la sentenza su indicata con argomenti, che non hanno alcun fondamento e quindi non possono indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (Norme integrative per la disciplina delle pubbliche affissioni);

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 663, capoverso, del codice penale, sollevate in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza 18 febbraio 1971 del pretore di Recanati e già decise con sentenze n. 1 del 1956 e n. 115 del 1957.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della

Consulta, l'11 gennaio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1974.