Sentenza n.187 del 1973
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SENTENZA N. 187

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008 (provvedimenti per la difesa dello Stato), del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062 (norme di attuazione della citata legge), e del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316 (revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1971 dalla Corte di appello di Ancona sul ricorso elettorale di Magini Enrico, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 15 luglio 1971 la Corte di appello di Ancona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, 104, comma primo, della Costituzione, della legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del tribunale speciale per la difesa dello Stato, del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente norme di attuazione della legge predetta e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, che non avrebbe disposto l'abolizione di ogni effetto delle sentenze emesse dal citato tribunale, a sua volta soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668. L'ordinanza é stata emessa in sede di esame del ricorso proposto da Magini Enrico avverso la deliberazione 17 aprile 1971 con la quale la Commissione elettorale mandamentale di Recanati aveva respinto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali poiché contro di lui figurava emessa dal tribunale speciale una sentenza recante, tra l'altro, condanna all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, pena accessoria questa tuttora ostativa all'esercizio dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2, comma primo, n. 5, del t.u. approvato con d.P.R. 20 maggio 1967, n. 223.

Rileva il giudice a quo che la legge istitutiva del tribunale speciale é in pieno contrasto con i principi costituzionali dell'autonomia ed imparzialità del giudice stante la qualità e la veste dei componenti di quell'organo giurisdizionale scelti fra i consoli della milizia fascista, nominati dal Ministro per la guerra e gerarchicamente dipendenti dalle autorità politiche e governative fasciste. Dalla illegittimità costituzionale di tutte le norme concernenti l'istituzione, la composizione e la funzione del tribunale speciale potrebbe discendere la conseguenza della nullità assoluta o addirittura dell'inesistenza delle sentenze dallo stesso emesse, o, quanto meno, della cessazione dei loro effetti in applicazione dell'art. 30 , terzo comma , della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nel dubbio comunque che la legge 5 ottobre 1944, n. 316, per non aver abolito ogni effetto di tutte le sentenze del tribunale speciale, non corrisponda alla rigorosa applicazione dei principi costituzionali e che, conseguentemente, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta al ricorrente possa considerarsi illegittimamente operante, il giudice a quo ritiene di sollevare innanzi a questa Corte anche la questione di legittimità costituzionale della citata legge nei limiti in cui la soluzione della stessa influisce sulla decisione del ricorso diretto allo scopo del riconoscimento del diritto di elettorato attivo.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Ancona - chiamata a decidere sul ricorso proposto da Magini Enrico avverso la deliberazione della Commissione elettorale mandamentale di Recanati con cui veniva respinta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la reiscrizione nelle liste elettorali di quel Comune, dalle quali era stato cancellato per effetto di una sentenza contro di lui pronunciata dal tribunale speciale per la difesa dello Stato per frodi valutarie ed altri reati - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante "provvedimenti per la difesa dello Stato", del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato, soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668", in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che le norme della legge n. 2008 e del r.d. n. 2062 del 1926 concernenti l'istituzione, la composizione e le funzioni del tribunale speciale per la difesa dello Stato sono in palese contrasto con i principi dell'autonomia della funzione giudiziaria e dell'indipendenza dei giudici.

Dalla incostituzionalità delle norme anzidette dovrebbe discendere la nullità assoluta o, addirittura, l'inesistenza delle sentenze pronunciate e poiché il d.lg.lgt. n. 316 del 1944 non ha disposto l'abolizione incondizionata di ogni effetto delle medesime, ma ne ha semplicemente previsto la speciale revisione, anche esso dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo.

2. - La questione proposta va dichiarata inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione del ricorso sottoposto all'esame della Corte di appello di Ancona. Il giudice a quo muove da una premessa incontestabile qual'é quella della incostituzionalità delle norme relative alla Costituzione e al funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato. Ed, infatti, é sufficiente por mente alle disposizioni della legge n. 2008 del 1926 riguardanti la qualità e la posizione dei componenti del tribunale per inferirne che trattavasi di organo privo di quei requisiti di imparzialità e indipendenza che la Carta costituzionale esige per il retto esercizio della funzione giurisdizionale.

Ma l'accoglimento della questione nei termini in cui é stata proposta non comporterebbe l'asserita conseguenza della nullità assoluta o inesistenza delle sentenze emesse dal tribunale speciale poiché queste hanno una propria autonoma giuridica esistenza.

Dalla dichiarazione di incostituzionalità non deriverebbe neppure la cessazione degli effetti penali delle sentenze non trattandosi di incostituzionalità di norme incriminatrici.

3. - Alla stregua di tali considerazioni, infondati appaiono gli argomenti svolti nei confronti del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, censurato perché, in luogo dell'abolizione di ogni effetto delle sentenze pronunciate dal tribunale speciale qualunque ne fosse l'oggetto, avrebbe concesso soltanto il mezzo di una speciale revisione.

Dopo la caduta del fascismo, ristabilitosi l'ordinamento democratico, il legislatore ha subito decretato la soppressione del tribunale speciale (r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668) ed ha successivamente provveduto a disciplinare gli effetti delle sentenze dallo stesso emesse con i decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, e 5 ottobre 1944, n. 316.

Il primo provvedimento ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo, nonché l'annullamento delle sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni (art. 1).

Il secondo, invece, si riferisce alle sentenze di condanna non suscettibili di annullamento e le ammette ad ampia, speciale revisione quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali o quando, altrimenti, appare palesemente iniqua o quando sulla stessa hanno influito motivi di evidente carattere fascista (art. 2).

Le ragioni del diverso trattamento normativo sono chiare.

La competenza del tribunale speciale, limitata in origine ad alcuni dei delitti contro la sicurezza dello Stato previsti dal codice penale allora vigente e alle nuove figure di reato create con la legge n. 2008 del 1926 era stata poi estesa, con l'entrata in vigore del nuovo codice, agli altri delitti contro la personalità dello Stato, che già spettavano alla cognizione della magistratura ordinaria.

Di ciò il legislatore democratico ha giustamente tenuto conto richiedendo per l'annullamento delle sentenze la condizione che esse fossero state emanate in applicazione di quelle disposizioni penali che il fascismo aveva dettate a tutela delle proprie istituzioni e dei propri organi politici e riservando, invece, la speciale revisione a tutte le altre sentenze.

S'é fatta, in altri termini, opportuna distinzione tra fatti ritenuti delittuosi dal fascismo e che non apparivano più tali nel mutato clima di libertà e democrazia, e reati che, essendo posti a tutela di esigenze e necessità permanenti dello Stato, restavano nell'ordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante "provvedimenti per la difesa dello Stato", del r.d. 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente le relative norme di attuazione, e del d.lg.lgt. 5 ottobre 1944, n. 316, recante "norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con r.d.l. 29 luglio 1943, n. 668", sollevata dalla Corte di appello di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 101, 102, commi primo e secondo, e 104, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1973.