Sentenza n.165 del 1973
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SENTENZA N. 165

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima), e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento per l'esecuzione della predetta legge), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1971 dal pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di Giuca Giuseppe, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971.

Visti gli atti di Costituzione di Giuca Giuseppe e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Andrea Agnello, per il Giuca, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con decreto penale del 27 gennaio 1971 a il pretore di Ispica condannava tale Giuseppe Giuca alla pena dell'ammenda di lire centomila perché resosi responsabile del reato di cui all'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, punito ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963, per aver esercitato la pesca con reti a traino, in zona di mare profonda meno di 50 metri, entro le tre miglia marine dalla costa.

Avverso il decreto penale di condanna il Giuca proponeva regolare opposizione. Nel corso del dibattimento relativo alla opposizione, la difesa solleva eccezione di incostituzionalità in ordine all'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 14 luglio 1965, n. 963, in quanto incompatibile con la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, contenente norme sull'ordinamento giuridico ed amministrativo della Regione, e per la quale in materia di pesca (art. 14, lett. I, dello Statuto regionale), avrebbero dovuto trovare, nel caso, applicazione il t.u. approvato con r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, e le norme regolamentari, approvate col r.d. 13 novembre 1882, n. 1090.

Il pretore, con ordinanza del 18 giugno 1971, dichiarava non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla efficacia e applicabilità nella Regione siciliana delle norme contenute negli artt. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, stante la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, la quale, in riferimento all'art. 14, lett. I, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, avrebbe recepito nell'ordinamento giuridico della Regione la legislazione in vigore al 25 maggio 1947.

Si é regolarmente costituito il Giuca, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Agnello, che ha presentato deduzioni nei termini.

Vi é stato, altresì, intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa del Giuca, premesso, nelle sue deduzioni, che la legge regionale n. 3 del 1947 debba considerarsi come legge a contenuto normativo sostanziale e non già di recezione pura e semplice, così che renderebbe inefficaci tutte le norme emanate dallo Stato nella parte in cui divergono dalla legge regionale, chiede che la Corte dichiari l'incostituzionalità delle norme impugnate.

L'Avvocatura dello Stato, riferendosi alla sentenza di questa Corte n. 6 del 1957, nella quale si afferma il principio della superfluità di legge regionale di recezione, chiede, invece, che la proposta questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. - L'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, stabilisce: "Nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947".

L'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, determina le materie sulle quali l'Assemblea della Regione ha competenza esclusiva. Detto articolo, alla lettera 1, stabilisce la competenza esclusiva della Regione in tema di pesca e caccia.

Il pretore di Ispica ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione), limitatamente alla sua applicazione nella Regione siciliana, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello Statuto della Regione siciliana, nella sua correlazione con l'art. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3.

2. - Questa Corte, con sentenza n. 6 del 1957, ha riconosciuto esatto il principio, concordemente affermato nella giurisprudenza, secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa, quindi, anche la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita.

Lo stesso principio si desume dalla sentenza n. 21 del 1959 di questa Corte, nella parte in cui si afferma che le leggi dello Stato hanno efficacia di pieno diritto nel territorio della Sicilia senza che occorra un atto di recezione da parte dell'organo legislativo della Regione, e semprechè la Regione non abbia, in base e nei limiti della riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative.

In senso conforme statuiscono le sentenze n. 18 del 1969 e n. 148 del 1971. In quest'ultima sentenza la Corte ha, in particolare, precisato che la legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, con la quale si stabilisce che "nel territorio della Regione siciliana, fino a quando l'Assemblea regionale non abbia diversamente disposto, continua ad applicarsi, nelle materie attribuite alla competenza regionale, la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947", non poteva né può precludere allo Stato l'esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito della Regione fino a quando questa non abbia specificatamente legiferato in materia.

Quella contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947 devesi considerare una semplice recezione formale (sent. n. 21 del 1959 sopra richiamata) e non già a contenuto normativo sostanziale sì da rendere inapplicabile al territorio della Regione siciliana la legislazione successiva a quella richiamata nella predetta legge regionale.

Siffatta recezione é stata da questa Corte considerata del tutto superflua, se non addirittura incostituzionale.

Ritenere il contrario, d'altra parte, varrebbe ammettere implicitamente che la legge dello Stato, nelle materie per le quali la Regione ha competenza esclusiva, possa, nella carenza legislativa dell'Assemblea regionale, estendersi alla Regione solo attraverso una legge di recezione.

La legge di recezione può assumere carattere normativo sostanziale quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potestà legislativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della pesca marittima) e dell'art. 111 del d.P.R.2 ottobre 1968, n. 1639 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 14, lett. 1, dello Statuto della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1973.