Ordinanza n.113 del 1973
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10, quinto comma, 11 e 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Cremona nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Miragoli Gesuina e la società "Assicuratrice italiana", iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;

2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1971 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la ditta Piombi Libero, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.

Visti gli atti di costituzione della società "Assicuratrice italiana" e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di Cremona ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova ha sollevato la stessa questione impugnando sotto lo stesso profilo l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e denunciando, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 del citato decreto 30 giugno 1965, n. 1124;

che, avanti a questa Corte si sono costituiti la Società Assicuratrice Italiana, nel giudizio promosso dal tribunale di Cremona, e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel giudizio proposto dal tribunale di Mantova;

che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi, parzialmente, delle stesse questioni.

Considerato che con sentenza n. 78 del 1972 questa Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che anche la questione dell'art. 11 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, é stata dichiarata infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 134 del 1971;

che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, nonché dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, promosse con le ordinanze indicate in epigrafe con riferimento rispettivamente agli artt. 76 e 3 della Costituzione già dichiarate non fondate con le sentenze nn. 78 del 1972 e 134 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1973.