SENTENZA N. 112
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 52, primo comma, e 53, secondo comma, della legge regionale
siciliana 23 marzo 1971, n. 7 (ordinamento degli uffici e del personale
dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1971
dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per
Visto l'atto d'intervento del Presidente della
Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973
il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito l'avv. Salvatore Villari, per il
Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio di responsabilità per
danni alla Regione siciliana, promosso dal Procuratore generale per frodi
perpetrate da un impiegato dell'Azienda forestale di quella Regione nei
confronti, oltre che del responsabile penale, di funzionari in servizio presso
la suddetta Azienda e di dirigenti dell'Ufficio provinciale contributi agricoli
unificati (C.A.U.) con vincolo di solidarietà,
Le due norme impugnate dispongono,
rispettivamente, che "l'impiegato è tenuto a risarcire all'Amministrazione
i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o
colpa grave" e che "l'Amministrazione rimborsa al dipendente
dichiarato esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio dinanzi
alla Corte dei conti".
Sotto il profilo della rilevanza il giudice a
quo osserva che alcuni dei convenuti risultano inquadrati nei ruoli regionali e
che comunque per gli altri convenuti, impiegati dello Stato, proprio la
inapplicabilità nei loro confronti in un giudizio di responsabilità per danni
alla Regione dei benefici previsti per i dipendenti di quest'ultima rende
necessaria una valutazione della legittimità costituzionale delle norme in
questione.
Da questo punto di vista, infatti, risulterebbe
anzitutto violata la riserva di legge statale fissata all'art. 108 Cost.,
poiché le due disposizioni regionali non contengono norme sulla contabilità
pubblica (la cui validità non potrebbe essere posta in dubbio sotto l'aspetto
della competenza: cfr. sentenza n. 107 del
1970), bensì una regolamentazione della materia dei giudizi di
responsabilità: la prima di esse, differenziandosi sensibilmente dall'art. 18
del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo Statuto degli impiegati civili
dello Stato; la seconda, addirittura, senza alcuna corrispondenza nella
legislazione statale. La materia giurisdizionale - prosegue l'ordinanza - è da
ritenere sottratta alla potestà legislativa della Regione, anche quando si
tratta, come nel caso di specie, di attuare o modificare una disciplina che
inerisca a settori devoluti alla sua competenza esclusiva.
Ciò premesso, può aggiungersi per quanto
attiene alla limitazione del risarcimento alla ipotesi di colpa grave che se
essa da un lato sembra configurabile come una mera rinuncia, di carattere quasi
civilistico, della Regione a fruire di talune entrate patrimoniali, d'altra
parte vi è motivo di dubitare che incida anche sul modo di esercizio delle
funzioni del giudice della responsabilità ad esso imponendo in questi casi
un'indagine sistematica ed una valutazione sul grado di colpa. Parimenti,
analoghe perplessità sorgono per il rimborso delle spese previsto dall'altra
norma contestata che, meglio assicurando il diritto di difesa del dipendente,
corrisponderebbe anche ad un'esigenza di buon andamento dell'Amministrazione,
ma per la genericità della sua formulazione si presenterebbe quanto mai vaga e
suscettibile di provocare oneri di vasta portata o comunque di non agevole
quantificazione, come ad esempio nella ipotesi di compensazione tra le parti
delle spese del giudizio, ed inoltre sembrerebbe per il suo disposto testuale
non estensibile agli eredi dei dipendenti regionali, sebbene siano anch'essi
passivamente legittimati in questo tipo di procedimento.
Con riferimento al principio di eguaglianza,
viene poi rilevato che la stessa normativa darebbe luogo a disparità di
trattamento non razionalmente giustificabile tra impiegati statali e regionali
in ordine alle responsabilità conseguenti alla gestione del pubblico denaro ed
all’esercizio della comune attività amministrativa, tanto più che
2. - ب intervenuto in giudizio il
Presidente della Regione con deduzioni depositate il 15 maggio 1972, nelle
quali sostiene la infondatezza di tutte le questioni proposte, trattandosi di
norme che avrebbero carattere prettamente sostanziale, concernenti la
contabilità pubblica e lo stato del personale e che riguarderebbero il
presupposto e non già l'esercizio della funzione giurisdizionale: questa,
d'altra parte, comporterebbe in ogni ipotesi di accertamento di colpa la
valutazione della sua entità. La legislazione statale conoscerebbe, del resto,
già altri casi di riduzione di colpa, mentre per quanto attiene alla
responsabilità per ordinazioni e impegni di spesa non autorizzati in bilancio e
non deliberati nei modi di legge
Le conclusioni della parte intervenuta,
ulteriormente argomentate in successiva memoria e ribadite alla pubblica
udienza, si precisano pertanto in una richiesta di infondatezza delle questioni
in oggetto.
Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla Sezione per
Secondo l'ordinanza, entrambe queste
disposizioni disciplinerebbero in realtà i giudizi di responsabilità,
contravvenendo alla riserva di legge statale istituita dall'art. 108 Cost.,
primo comma, per quanto attiene alle "norme sull'ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura", e contrasterebbero altresì con l'art. 3 Cost., per
la disparità di trattamento che determinerebbero tra impiegati regionali ed
impiegati statali, con particolare riguardo alla ipotesi in cui questi ultimi
abbiano causato il danno alla Regione nello svolgimento di mansioni ad essi
affidate in quanto posti alle dipendenze funzionali della Regione medesima.
2. - La questione relativa all'art. 53 è
manifestamente irrilevante, non essendo
3. - Le stesse considerazioni valgono ad
escludere, nel merito, il contrasto - peraltro, solo dubitativamente
prospettato nell'ordinanza - dell'art. 52, primo comma, della legge regionale
del 1971 con l'art. 108, primo comma, della Costituzione.
Che la norma costituzionale stabilisca una
riserva esclusiva di legge statale, è fuori dubbio, essendo pacifico che alle
Regioni non spettano potestà legislative comunque concernenti la materia
giurisdizionale. Ma la disposizione della legge regionale, circoscrivendo la
responsabilità degli impiegati regionali alle ipotesi di dolo e di colpa grave,
non è diretta a regolare la materia dei giudizi di responsabilità riservati
alla Corte dei conti, né ha, sull'esercizio da parte di questa della sua
giurisdizione, altra e diversa incidenza da quella di tutte le norme di diritto
sostanziale, dettate da leggi statali o regionali, che ogni giudice, ordinario
o speciale, è istituzionalmente tenuto ad applicare per definire le
controversie sottopostegli. La norma de qua ha per oggetto la responsabilità
per danni alla Regione inerente al rapporto di servizio con gli impiegati che
ne dipendono, e non diventa norma sulla giurisdizione per la sola circostanza
che tale responsabilità non possa farsi valere che in sede di giurisdizione
necessaria della Corte dei conti, allo stesso modo come, ad esempio, le norme
di diritto penale materiale rimangono ben distinte dalle norme processuali, pur
non essendo suscettibili di applicazione se non ad opera dell'autorità
giudiziaria competente.
Che, per effetto della limitazione della
responsabilità per colpa alla sola colpa grave,
4. - Per quanto concerne poi la lamentata
violazione dell'art. 3 Cost., con riguardo, in generale, alla diversità di
trattamento tra impiegati dello Stato e impiegati della Regione, deve rilevarsi
che alla Regione siciliana spetta - a norma dell'art. 14 dello Statuto -
potestà legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici e
degli enti regionali" (lett. p) e "stato giuridico ed economico degli
impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del
personale dello Stato" (lett. q). La possibilità, dunque, che il rapporto
di servizio dei dipendenti regionali, ed i connessi obblighi e responsabilità,
ricevano una disciplina differenziata è implicita nella stessa attribuzione
alla Regione di siffatte potestà, che incontrano i soli limiti delle norme
costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato,
oltre a quelli del rispetto degli obblighi internazionali e delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali.
Perciò, la diversa disciplina dettata dall'art.
53, primo comma, della legge regionale non contrasta - di per sé - con il
principio di eguaglianza ed in conseguenza, sotto il profilo ora accennato, la
questione, nei termini in cui viene proposta, si rivela infondata.
5. - A diverse conclusioni deve pervenirsi,
considerando invece, l'ulteriore profilo - sul quale soprattutto si insiste
nell'ordinanza - del diverso trattamento cui sarebbero assoggettati, per danni
arrecati alla Regione, e nell'assolvimento dei medesimi compiti esplicati per
conto e nell'interesse di questa, gli impiegati regionali e gli impiegati dello
Stato o di altri enti pubblici, dei quali essa si avvale in larga misura, nell'esercizio
delle sue attribuzioni amministrative.
Ora, che lo stato giuridico delle varie
categorie di pubblici impiegati possa, non illegittimamente per quanto si è
sopra detto, essere diverso, non implica altresì che sia ammissibile che le
rispettive responsabilità, per danni causati alla Regione nello svolgimento di
un rapporto sostanzialmente unico, siano da valutare diversamente, alla stregua
delle differenti norme che ne disciplinano il rapporto d'impiego con le
rispettive amministrazioni di provenienza. Qui, la forma deve cedere alla
sostanza e la situazione di tutti coloro che dalla Regione dipendono solo
funzionalmente quanto alle responsabilità in cui possono incorrere nei
confronti della stessa, deve essere attratta nell'ambito della regolamentazione
applicabile - a parità di condizioni di fatto - ai dipendenti regionali che
sono, pleno jure, anche impiegati
regionali, cosى come, del resto, i relativi giudizi nei confronti degli
uni e degli altri si fanno egualmente rientrare - per giurisprudenza costante -
nell'area della speciale giurisdizione della Corte dei conti.
Sotto il profilo ora in esame, pertanto, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, primo comma, della legge
regionale n. 7 del 1971 è fondata, nei limiti in cui l'omessa previsione delle
ipotesi testé accennate e la dizione letterale della formula normativa, che si
riferisce soltanto e restrittivamente all'"impiegato" alle dipendenze
della Regione, stia a significare, come ritiene l'ordinanza, esclusione dei
dipendenti non impiegati dal beneficio della limitazione della responsabilità
per danni alla Regione ai casi di dolo e di colpa grave, di cui fruiscono gli
impiegati regionali.
per questi
motivi
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 marzo 1971,
n. 7 (ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale),
sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
dichiara la illegittimità costituzionale
dell'art. 52, primo comma, della legge predetta, nella parte in cui esclude
dalla disciplina dallo stesso dettata gli impiegati dello Stato e di altri enti
pubblici che abbiano recato danno alla Regione nello svolgimento di un rapporto
di servizio alle dipendenze di essa.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
Francesco PAOLO BONIFACIO – Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Deposito in cancelleria: 5 luglio 1973