Ordinanza n.100 del 1973
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ORDINANZA N. 100

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106 e 108 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), e dell'art. 118, primo comma, n. 2, dello stesso r.d., modificato dall'art. 3 del r.d. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dall'art. 7 del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B (provvedimenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Steinmann Elena e Castagnone Maria, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio civile indicato in epigrafe, il pretore di Roma, in ordine alla domanda riconvenzionale della convenuta, fondata sulla contestata esistenza di un contratto verbale di locazione, antecedente a quello prodotto dall'attrice, e del quale la convenuta non era in grado di provare l'avvenuta registrazione, ha ritenuto preclusa la propria pronuncia dalle disposizioni della legge del registro che vietano alle parti di far valere in giudizio gli atti soggetti a registrazione e non registrati, e ai giudici civili di pronunciare sentenze in base agli atti medesimi;

che il pretore di Roma ha ritenuto rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 106, 108 e 118, primo comma, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ed ha Conseguentemente sollevato d'ufficio detta questione.

Considerato che, in attuazione del principio direttivo enunciato dall'art. 7, n. 7, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria ("eliminare ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"), con l'art. 63, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro), é stato stabilito che il divieto di allegare o enunciare atti non registrati "non si applica per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso allegati alle citazioni, ai ricorsi, o agli scritti defensionali, e comunque prodotti o esibiti davanti a giudici ed arbitri, nonché ai provvedimenti giurisdizionali ed ai lodi arbitrali", salvo l'obbligo, che per i giudizi civili é posto a carico del cancelliere, di comunicare tali atti al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di deposito o di pubblicazione del provvedimento emesso in base agli atti medesimi;

che si rende necessario che il giudice a quo riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenendo conto della nuova normativa in vigore;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.