Sentenza n.98 del 1973
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SENTENZA N. 98

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1971 dal pretore di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Annunziato Andrea e il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto

Nel corso di una controversia in tema di lavoro instaurata da tale Andrea Annunziato contro il Ministero dei trasporti, il pretore di Civitavecchia ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice della navigazione nella parte in cui stabilisce un termine di prescrizione biennale, anziché quinquennale (art. 2948, n. 5, c.c.), per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo di non condividere la giustificazione comunemente addotta a sostegno della più breve durata del termine suddetto, che viene riferita all'esigenza di eliminare al più presto la pendenza dei rapporti di credito e di debito, supposta come dominante nel particolare settore dei traffici marittimi. Invero, mentre il carattere speciale di tutto il diritto della navigazione non può essere richiamato proprio per quei fatti che presuppongono la cessazione della navigazione, i diritti nascenti dal precorso contratto di arruolamento non sono connaturati, per quanto riguarda il lavoratore, con i traffici esercitati dall'impresa di navigazione, ma si collocano nella sfera individuale retributiva del lavoratore stesso, alla stessa stregua dei diritti di tutti gli altri lavoratori, rientranti sotto la disciplina dell'art. 2948, n. 5, del codice civile.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

Considerato in diritto

Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'art. 373 del codice della navigazione contrasterebbe con il principio generale d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costituzione in quanto sottopone a prescrizione biennale, anziché quinquennale (art. 2948, n. 5), le indennità per la cessazione del rapporto d'arruolamento marittimo.

La questione non é fondata. Rileva giustamente il pretore che il contratto di arruolamento trova tutela nell'ordinamento italiano e che tale tutela dovrebbe essere la stessa che viene accordata agli altri rapporti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da giustificare termini di prescrizione più brevi di quelli previsti dall'art. 2948, n. 5 del codice civile. Non é esatta, invece, l'ulteriore affermazione che tale differenza di situazioni manchi del tutto.

L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella materia dei traffici marittimi - dati i caratteri e le finalità dell'impresa, con i rischi che vi sono connessi - é quella di esaurire al più presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A questo fine il codice della navigazione prefigge termini di prescrizione, estinzione, decadenza assai brevi, in talune ipotesi di soli quindici giorni (art. 564). Si tratta di un sistema di norme particolari rispetto a quelle comuni che regolano le obbligazioni, ma logicamente coordinate e conformi alle leggi marittime degli altri paesi, alle convenzioni internazionali, agli usi. Il carattere di specialità di tali norme é sottolineato dal fatto che il legislatore italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse a riunire in un solo corpus il codice civile e quello di commercio, riconobbe l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia del codice della marina mercantile, giusta le unanimi indicazioni della dottrina.

Per quanto riguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono numerose peculiarità che lo distinguono e diversificano dai rapporti ai quali é applicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, nn. 4 e 5, del codice civile. Basti indicarne alcune:

l'arruolamento può essere fatto per un solo viaggio, anche brevissimo, e ciò accade molto spesso, dato il vigente sistema dei turni d'imbarco;

la retribuzione, anziché a giornata, settimana, quindicina, mese, come avviene per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 2948 c.c., può essere stabilita in una somma fissa per la durata del viaggio, o in forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del viaggio;

la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale e dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'armatore;

gli arruolati hanno diritto ad essere mantenuti a bordo, con la paga contrattuale, anche dopo la cessazione o la risoluzione del contratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del rapporto;

l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima o, se all'estero, da quella consolare, ciò che facilita la prova e rende più sicura e più rapida l'azione per il conseguimento del dovuto.

Ben lungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 35, il più breve termine di prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice della navigazione é razionalmente giustificato dalla diversità delle situazioni.

É appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione - e l'art. 4, primo comma - non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore (sentenze nn. 22 del 1967 e 7 del 1966).

Si vuole, infine, ricordare che il termine stabilito dall'art. 373, il più lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in origine molto più breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1936, n. 337, fu esteso a due dal vigente codice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1973.