Sentenza n.83 del 1973
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SENTENZA N. 83

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1971 dal comandante del porto di Anzio nel procedimento civile vertente tra la corporazione dei piloti del porto di Anzio e l'agenzia marittima "Torquato Vecchiarelli", iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto in fatto

Con istanza 8 marzo 1971, il capitano pilota Remo Antonelli, nella sua qualità di rappresentante della corporazione dei piloti del porto di Anzio, richiedeva il comandante di tale porto di volersi adoperare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 598 del codice della navigazione, per indurre l'agenzia marittima "Torquato Vecchiarelli" al saldo della somma complessiva di lire duecentoquarantamila, dovuta alla corporazione per prestazioni di pilotaggio a navi appoggiate all'agenzia.

Il comandante del porto soprassedeva al richiesto intervento e, con ordinanza del 10 marzo 1971, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli artt. 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. 479, 480, 481 e 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo camma, della Costituzione.

I richiamati articoli impugnati prevedono e disciplinano la giurisdizione civile del comandante di porto nelle cause per sinistri marittimi e nelle cause per controversie individuali di lavoro e di valore non eccedente le lire centomila.

L'ordinanza, nel prospettare la violazione dei principi costituzionali dell'"assoggettamento del giudice soltanto alla legge" e dell'"indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", si é richiamata alla sentenza 9 luglio 1970, n. 121, di questa Corte, con la quale é stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione, relativi alla competenza dei comandanti di porto capi di circondano in tema di contravvenzioni, in quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione.

Osserva, a riguardo, il proponente che identica é la posizione giuridico-costituzionale dei comandanti di porto nei due aspetti di giurisdizione. Rilevanza non avrebbe il fatto che, nella specie, l'intervento del capitano avverrebbe su richiesta unilaterale al di fuori del radicarsi della litispendenza, in quanto, per il rinvio operato dall'art. 588 dello stesso codice della navigazione alle disposizioni del codice di procedura civile, l'intervento sarebbe pur sempre da considerare di natura giurisdizionale e non già amministrativa.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata: non vi é stata alcuna costituzione davanti a questa Corte.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe il comandante del porto di Anzio ha posto, in sede di richiesta di intervento conciliativo extraprocessuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice della navigazione, che prevede la possibilità di tale intervento, nonché di tutte le norme dello stesso codice e del relativo regolamento di esecuzione che contemplano e disciplinano la giurisdizione civile dei comandanti di porto nelle cause per sinistri marittimi e nelle controversie individuali di lavoro marittimo.

Il proponente si é ritenuto legittimato a prospettare la questione nella considerazione che l'intervento del comandante di porto, in sede conciliativa extraprocessuale, costituisce esercizio della riconosciutagli giurisdizione.

2. - Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, l'attività conciliativa che il comandante di porto é chiamato ad esercitare ex art. 598 del codice della navigazione sia di natura giurisdizionale, o non piuttosto di natura diversa, avuto riguardo alle varie e molteplici funzioni che il comandante stesso é chiamato a svolgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navigazione e atteso il suo carattere di organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione.

Nella sentenza n. 121 del 1970, indicata nell'ordinanza, con la quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme del codice della navigazione concernenti la competenza penale del capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in rilievo la posizione e le attribuzioni di tale organo, quali risultano dal libro I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative norme complementari, approvate con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; nonché dal d.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il decentramento dei servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle competenze e funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile; e, infine, dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della marina. Per il su indicato complesso normativo il comandante di porto, oltre ad essere organo periferico del Ministero della marina mercantile, fa parte, anche, della marina militare, in quanto inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite funzioni amministrative molteplici, esecutive e dispositive, che vanno dalla potestà di emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza e la polizia del porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, nonché poteri di giurisdizione.

La Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli gerarchici di particolare rigidità, anche militari, il comandante di porto non possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono essere richieste per la sua legittimità a giudice speciale in materia penale. Nel caso, però, l'aspetto della questione é diverso, in quanto l'intervento conciliativo del comandante di porto ex art. 598 del codice della navigazione non é di natura giurisdizionale, ma amministrativa.

3. - Il comandante di porto é tenuto, per l'art. 595, terzo comma, del codice della navigazione, a tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le parti citate si siano costituite in giudizio e se il contraddittorio tra le parti anche se volontariamente comparse é integro. Trattasi di una attività imposta, necessaria per l'ulteriore corso della lite instaurata, che si inserisce, direttamente, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, quindi, in un rapporto processuale precostituito. L'art. 598 stesso codice eleva il comandante di porto anche alla funzione di amichevole compositore nelle liti che eccedono il valore delle centomila lire, limite, questo, di competenza a poter decidere, sempre ché una delle parti lo richieda. Tale disposizione é inserita, per un criterio sistematico, nelle norme che disciplinano la giurisdizione; ma trattasi, ad avviso della Corte, di potestà al di fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare che il relativo procedimento si conclude non con una pronunzia, ma con un processo verbale attestante l'esito dell'intervento conciliativo. Il parallelismo tra la disposizione in esame e la disposizione contenuta nell'art. 321 del codice di procedura civile - conciliazione in sede non contenziosa affidata al giudice conciliatore - non può indurre a considerare le due potestà sullo stesso piano giuridico. Il giudice conciliatore é un organo strutturalmente inserito nel potere giudiziario - art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario e titolo II stesso ordinamento - e quindi organo di giurisdizione ordinaria. Sotto questo aspetto non può sorgere dubbio circa il carattere giurisdizionale della conciliazione ad esso affidata in sede non contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente dottrina, considerarla di natura volontaria.

4 - Ad analoga conclusione non si può pervenire per quanto riguarda il capitano di porto. Questi é giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza attribuitagli, e, quindi, quando é chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poiché é questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei casi in cui lo Stato pone a disposizione delle parti un organo pubblico, particolarmente qualificato, per dirimere in via preventiva contrasti ed evitare il radicarsi della lite nella sua sede naturale. Tale intervento preventivo di organi pubblici amministrativi può essere tanto facoltativo, quanto obbligatorio, ora di natura generica, ora di natura specifica, come nel caso.

Così, l'art. 1, comma secondo, del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, affida all'autorità di p.s. il compito generico della bonaria composizione dei dissidi privati, compito disciplinato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e 6 del regolamento di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, attribuisce alle commissioni del gratuito patrocinio il compito di tendere alla conciliazione delle parti; per l'art. 58 della legge consolare 15 agosto 1958, n. 2984, i consoli debbono adoperarsi per comporre amichevolmente le contestazioni insorte tra nazionali e tra questi e i cittadini stranieri. Compiti di conciliazioni speciali sono attribuiti, nel campo del lavoro, dall'art. 3, lettera a, del d.l. 15 aprile 1948, n. 301, e dall'art. 23, lettera d, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli uffici provinciali del lavoro. Trattasi di compiti che più o meno direttamente possono essere destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di funzioni giurisdizionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione al comandante di porto della facoltà di svolgere, se richiesto, opera per comporre amichevolmente, in via preventiva, le controversie nel campo marittimo, non é sostanzialmente diversa, nella sua natura e sul piano generale, dalle analoghe attribuzioni conferite ad altri organi amministrativi.

Dal che devesi dedurre che il capitano di porto non era, nel momento in cui ha sollevato la questione, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali speciali che il codice della navigazione gli riconosce, sibbene in quello delle sue normali e complesse funzioni amministrative.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla, la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 585 a 598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal comandante del porto di Anzio, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973.