Ordinanza n.79 del 1973
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ORDINANZA N. 79

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Leoni Raffaele e Berselli Luciano, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Reggio Emilia con ordinanza emessa il 23 novembre 1972 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con sentenza 14 dicembre 1972, n. 199;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni), promossa con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, e già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 199 del 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1973.