Ordinanza n.69 del 1973
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ORDINANZA N. 69

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

         ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 giugno 1972 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Mari Giovanni e Binni Lanfranco, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972;

2) ordinanza emessa il 1 luglio 1972 dalla Corte di assise di Campobasso nel procedimento penale a carico di Buono Roberto e Guerrizio Luigi, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972;

3) ordinanza emessa il 18 settembre 1972 dal tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Villani Concetta ed altri, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 6 dicembre 1972.

Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 la relazione del Presidente Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato in via incidentale varie questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 (secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa si procede con giudizio direttissimo), facendo riferimento, una all'art. 3 Cost., e le altre, rispettivamente, agli artt. 3, 21 e 24, e agli artt. 3 e 111 Cost.;

che in nessuno dei giudizi vi é stata, in questa sede, costituzione di parti;

che i giudizi stessi possono essere riuniti.

Considerato che le predette questioni sono già state dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972, e che nelle su indicate ordinanze non sono stati prospettati profili nuovi, né vengono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione, e già dichiarate non fondate con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972

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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1973.