Ordinanza n.45 del 1973
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ORDINANZA N. 45

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con ordinanze emesse il 10 aprile 1972 dalla sezione distaccata di Corte d'appello di Salerno nei procedimenti penali a carico di Villani Matteo e di Cuoco Rocco, iscritte ai nn. 254 e 268 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 43 settembre 1972 e n. 233 del 6 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante il testo unico delle leggi sulle imposte dirette;

che in questa sede non vi é stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973 questa Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha approvato il testo unico delle leggi sulle imposte dirette;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo c9mma, della legge il marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 243, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO - Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA.- Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973.