Ordinanza n.43 del 1973
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ORDINANZA N. 43

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27, primo e ultimo comma, e 29, comma secondo in relazione al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dalla Corte di appello di Palermo - sezione speciale per gli usi civici - nel procedimento civile vertente tra Gaudioso Felice e il Comune di Buccheri, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza emessa il 6 dicembre 1969, pervenuta a questa Corte il 5 gennaio 1971, la Corte di appello di Palermo, sezione speciale per gli usi civici, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi primo e ultimo, e 29, comma secondo, in rapporto al primo, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, in riferimento agli artt. 108, comma secondo, e 25 della Costituzione;

che nel presente giudizio nessuno si é costituito.

Considerato che la medesima questione, formulata su identici motivi con ordinanze 27 marzo e 9 luglio 1969 della Corte di appello di Roma - sezione speciale usi civici - é stata decisa da questa Corte con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970, emanata nelle more del presente giudizio, la quale ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 1766 del 1927 - in quanto che la circoscrizione dei Commissariati per gli usi civici fu stabilita con r.d. 16 giugno 1927, n. 1255 - e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della stessa legge, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione;

che tale decisione vale a risolvere puntualmente la questione di legittimità costituzionale ora riproposta senza che siano stati adottati nuovi e diversi argomenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma primo, e 29, comma secondo, della stessa legge, sollevata con la indicata ordinanza, in riferimento agli artt. 25 e 108, comma secondo, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 73 del 20 maggio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO - Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

 

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1973.