Sentenza n.31 del 1973
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 31

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giuseppe  VERZI, Presidente

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPOLOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Paulmichì Wilhemine e Paulmichì Franz, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 15 gennaio 1971 nel procedimento civile vertente fra Paulmichì Wilhelmine in Ortler e Paulmichì Franz, il tribunale di Bolzano, premesso di dover applicare nella specie l'art. 93 del codice di procedura civile, essendovi domanda di distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore dell'attrice ed a carico del convenuto soccombente, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della detta norma, per preteso contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Al riguardo il tribunale osserva che la parte avente diritto al rimborso delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., per effetto della pronuncia sulla domanda stessa di distrazione che avverrebbe sul dato puramente formale della richiesta del suo difensore, si verrebbe a trovare privata del diritto al rimborso senza essere stata in grado di esercitare né tecnicamente né materialmente il diritto di difesa. Invero essa, secondo l'ordinanza, stando in giudizio esclusivamente per ministero del difensore, "non avrebbe altra voce in giudizio", e comunque non potrebbe aver notizia della domanda di distrazione in tempo utile, perché la stessa può proporsi fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, e non sarebbe previsto "un mezzo tecnico di conoscenza" per la parte interessata.

Né varrebbe obiettare che, a norma del capoverso dell'articolo impugnato, la parte può chiedere la revoca del provvedimento di distrazione con la forma del procedimento per la correzione delle sentenze. Tale diritto, invero, sarebbe concesso solo in fase di sostanziale impugnazione, con lesione quindi dei diritti non goduti nel precedente stato e grado del giudizio, e comunque in difetto di idonei mezzi processuali tendenti ad assicurare alla parte direttamente la conoscenza del provvedimento, comunicato solo al difensore. Inoltre il termine finale per l'avvio della procedura di revoca é costituito dall'avvenuto pagamento delle spese distratte a favore del difensore da parte del soccombente, e sarebbe così collegato ad un evento indipendente dalla volontà e dalla conoscenza della parte vincitrice. Ciò senza dire, che come afferma il tribunale, dalla procedura di revoca resterebbero esclusi i casi di distrazione solo parzialmente ingiusta e quelli di diretta anticipazione delle spese dalla parte.

Infine, mentre non sarebbe dubbio l'interesse della parte alla garanzia invocata, essendo il diritto del difensore alla distrazione subordinato al controllo dell'effettiva sussistenza delle relative condizioni, la validità di tutte le esposte considerazioni non sarebbe intaccata dall'obbligo di correttezza professionale che investe il difensore, e che non potrebbe tenere luogo del diritto di difesa.

L'ordinanza é stata ritualmente comunicata e notificata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 21 aprile 1971. Non essendovi stata costituzione di parti, la causa é stata assegnata per la decisione in camera di consiglio.

Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale é posta dall'ordinanza di rinvio nei seguenti termini.

Mentre, secondo l'art. 91 cod. proc. civ., la parte soccombente é condannata al rimborso delle spese a favore dell'altra parte , quest'ultima, ai sensi del successivo art. 93, primo comma, deve sottostare alle conseguenze di una mera istanza del proprio difensore, che dichiari di non avere riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese: ciò, senza che le siano apprestati i mezzi preventivi di cognizione e di controllo del contenuto della predetta istanza di distrazione, sulla quale il giudice provvede poi con sentenza, da notificarsi al solo procuratore costituito. Il postumo rimedio della revoca é bensì con sentito dal secondo comma dell'art. 93, ma soltanto "anche il difensore non abbia conseguito il rimborso", ossia finché permane il predetto stato di menomazione dei diritti di difesa.

Da qui, la denunciata violazione dell'art. 93, "nell'intero suo testo" in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

2. - La Corte osserva che, nel sistema del codice di rito, la domanda del difensore con procura, per la distrazione delle spese a suo favore, dà luogo ad un rapporto processuale diretto tra lo stesso difensore e la parte contraria, con conseguenze condizionate alla soccombenza di quest'ultima.

La legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di tutela per conseguire gli onorari spettantegli ed il rimborso delle spese anticipate e ciò anche con l'effetto di escludere la possibilità di compensazione tra crediti della parte vittoriosa per spese giudiziarie ed eventuale credito che verso la stessa possa vantare la parte soccombente.

Del resto, tale effetto si connette, come motivo di valutazione positiva della norma, alla finalità di assicurare al difensore la possibilità di un recupero delle spese anticipate e il conseguimento degli onorari e di garantire la difesa di quei clienti che non siano in grado di provvedere ad anticipazioni.

Si assume in ordinanza che il cliente, non edotto formalmente e personalmente, né della presentazione dell'istanza del proprio patrono, né dell'accoglimento dell'istanza stessa in sentenza, non é posto in condizione di poterla contestare mediante l'esercizio del diritto di difesa contro eventuali alterazioni della verità, ove sussistano motivi che riguardino le premesse dell'anticipazione di spese e della non riscossione di onorari.

La questione, così posta, non é fondata.

Carattere peculiare dell'istanza di distrazione delle spese é che questa possa essere chiesta soltanto da un difensore munito di procura, cioè munito di potere di rappresentanza della parte nel compimento di atti riguardanti il processo, tra i quali va sicuramente annoverato l'atto di cui all'art. 93 del codice di procedura civile. La sostituzione procuratoria deriva dalla volontà della parte e gli effetti che conseguono si riflettono sulla parte stessa. Il che é confermato per la notificazione delle sentenze, che deve essere eseguita soltanto presso ì procuratore costituito (art. 284 in relazione al 170 c.p.c.).

Tutto ciò trova sua base nel rapporto a carattere fiduciario che si instaura tra cliente e suo rappresentante, e nel presupposto che il rapporto nasca e si svolga reciprocamente in obbedienza a canoni di lealtà e di probità, come prescritto dall'art. 88 p.p. del codice di procedura civile. Tra i quali canoni deontologici va senza dubbio compresa l'esigenza di una diligente, comune partecipazione alla conoscenza dell'iter processuale, tutelata, ove la mancanza sia da parte del difensore, dall'esercizio di ufficio del potere disciplinare di cui al secondo comma del citato art. 88.

Sono bensì ipotizzabili casi di conflitto di interesse, ove si contesti dalla parte la verità o l'esattezza dei dati posti a base della domanda di distrazione. Ma, al fine di controllo e di eventuale rettifica, il capoverso dell'art. 93 appresta il rimedio della revoca, nelle forme per la correzione delle sentenze e, quindi, in contraddittorio. Vero che tale specialissimo rimedio, improntato, come il resto dell'istituto, a rapidità e semplicità di mezzi, é sottoposto a un termine di decadenza segnato dal conseguimento del rimborso da parte del difensore, il quale momento potrebbe eventualmente rimanere estraneo all'attenzione del cliente. Ma tratterebbesi pur sempre di circostanza contingente, che, nell'interno del sistema, quale sopra delineato nei suoi presupposti, non sposta i termini della questione.

Comunque, a parte l'uso del accennato procedimento di revoca, il sistema non esclude l'uso, da parte del cliente, delle ordinarie azioni di restituzione nei confronti del patrono, con ampia possibilità di far valere, nella sede ordinaria, tutte le proprie ragioni. Il che basta per riconoscere, contrariamente all'assunto contenuto nell'ordinanza di rinvio, che il diritto di difesa sostanziale non viene in alcun modo compromesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe dal tribunale di Bolzano, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

Giuseppe VERZÌ – Giovanni BATTISTA BENEDETTI – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Paolo  ROSSI –  Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

 

Depositata in cancelleria il 28 marzo 1973.