SENTENZA N. 25
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori giudici
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 luglio 1972, recante
"norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli
impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione",
promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 12 luglio 1972 il vice Commissario dello
Stato per
Il ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 16 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), si
riporta alle motivazioni a suo tempo prospettate nei ricorsi del 22 luglio e
del 22 ottobre 1971 proposti dallo Stato contro
2. - Innanzi a questa Corte si é costituito (atto del 28 luglio 1972) il Presidente della Regione, il quale, richiamandosi alla competenza assegnata alla Regione dall'art. 14, lett. d. e dall'art. 17, lett. h e i, dello Statuto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - In successive memorie entrambe le parti, nel sostenere le rispettive tesi, si sono riportate alle affermazioni e alle statuizioni di questa Corte contenute nella sentenza n. 151 del 1972 (con la quale, in riferimento ai poteri spettanti alla Regione siciliana, venne dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 16 del decreto legge n. 745 del 1970), nonché nella sentenza n. 152 dello stesso anno, con la quale vennero decisi i conflitti di attribuzione innanzi ricordati.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la legge impugnata é costituzionalmente illegittima, in quanto non presuppone e non tiene ferme quelle competenze (del C.I.P.E. e del Ministro per l'industria) che nelle citate decisioni questa Corte ha riconosciuto di spettanza dello Stato in base a principi già in precedenza costantemente affermati in relazione a leggi statali che abbiano contenuto di programmi e di piani riguardanti l'intero territorio nazionale.
Secondo la difesa regionale, invece, il riconoscimento della
competenza della Regione ad emanare norme di esecuzione dell'art. 16 della
legge statale (cfr. sent. n. 152 del
1972) dimostra l'infondatezza di quella parte dell'attuale ricorso nella
quale si lamenta che
4. - Nella discussione orale le due parti hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La legge impugnata approvata dall'Assemblea della
Regione siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 attribuisce all'Assessore regionale per
l'industria ed il commercio la competenza relativa alle concessioni, ai sensi
dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034), per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso
autotrazione (art. 1), nonché la competenza ad
adottare, sentito il Comitato consultivo per il commercio in una particolare
composizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art.
Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice
Commissario dello Stato,
2. - É evidente che nel decidere l'attuale controversia occorre muovere dai principi affermati e dalle statuizioni contenute nelle due sentenze (n. 151 e 152 del 1972) con le quali, a seguito dell'emanazione della nuova disciplina statale in materia, sono state risolte numerose questioni attinenti ai confini fra competenza dello Stato e competenza della Regione. Su tale premessa convergono le difese delle parti in causa, anche se da essa vengono tratte, dallo Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordine alla legittimità costituzionale della legge in esame.
Ciò posto, si deve preliminarmente ribadire
la già raggiunta conclusione (sent. n. 151 del
1972, punto 1 della motivazione) che, anche se la disciplina statale
introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 avesse contenuto di piano e di
programmazione, ciò non escluderebbe che
L'attuale thema decidendum consiste, come é ovvio, nell'accertare se vi
sia armonia fra l'impugnata legge regionale e la corrispondente legge statale,
ed é evidente che quest'ultima deve essere assunta, procedendosi a siffatta
indagine, nel contenuto normativo risultante a seguito della ricordata
dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale. Sulla base di questa
premessa
Questa interpretazione - che é l'unica coerente con le statuizioni contenute nelle sentenze 151 e 152 del 1972, alle quali entrambi i contendenti si riportano - giustifica la pronuncia di non fondatezza dell'attuale questione. Giova peraltro aggiungere che se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per lo Stato, la possibilità di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la
questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 e contenente "norme per
l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di
distribuzione di carburanti per autotrazione",
sollevata dal Commissario dello Stato per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Francesco PAOLO BONIFACIO – Luigi OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA –Edoardo VOLTERRA
Arduino Salustri – Cancelliere
Depositata in cancelleria l'1 marzo 1973.