Sentenza n.25 del 1973
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SENTENZA N. 25

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Giuseppe  CHIARELLI, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 luglio 1972, recante "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 12 luglio 1972, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 12 luglio 1972 il vice Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 4 luglio 1972, contenente "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione".

Il ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), si riporta alle motivazioni a suo tempo prospettate nei ricorsi del 22 luglio e del 22 ottobre 1971 proposti dallo Stato contro la Regione per conflitto di attribuzione relativo ad alcuni decreti, concernenti la materia de qua, emessi dall'Assessore regionale e ribadisce le tesi prospettate dallo Stato nel resistere al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione avverso il d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, e la circolare esplicativa del Ministro per l'industria. In particolare l'illegittimità costituzionale della legge impugnata viene sostenuta sulla base dell'assunto che essa, escludendo l'osservanza degli indirizzi fissati dal C.I.P.E. e dei criteri determinati dal Ministro, sconvolgerebbe le linee della politica economica voluta dalla legge statale, alle quali invece il legislatore regionale per quanto abbia competenza esclusiva (nella specie risultante dall'art. 14 lett. d dello Statuto)  deve uniformarsi allorché si tratti di piani e di programmi riguardanti l'intero territorio nazionale.

2. - Innanzi a questa Corte si é costituito (atto del 28 luglio 1972) il Presidente della Regione, il quale, richiamandosi alla competenza assegnata alla Regione dall'art. 14, lett. d. e dall'art. 17, lett. h e i, dello Statuto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. - In successive memorie entrambe le parti, nel sostenere le rispettive tesi, si sono riportate alle affermazioni e alle statuizioni di questa Corte contenute nella sentenza n. 151 del 1972 (con la quale, in riferimento ai poteri spettanti alla Regione siciliana, venne dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell'art. 16 del decreto legge n. 745 del 1970), nonché nella sentenza n. 152 dello stesso anno, con la quale vennero decisi i conflitti di attribuzione innanzi ricordati.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato la legge impugnata é costituzionalmente illegittima, in quanto non presuppone e non tiene ferme quelle competenze (del C.I.P.E. e del Ministro per l'industria) che nelle citate decisioni questa Corte ha riconosciuto di spettanza dello Stato in base a principi già in precedenza costantemente affermati in relazione a leggi statali che abbiano contenuto di programmi e di piani riguardanti l'intero territorio nazionale.

Secondo la difesa regionale, invece, il riconoscimento della competenza della Regione ad emanare norme di esecuzione dell'art. 16 della legge statale (cfr. sent. n. 152 del 1972) dimostra l'infondatezza di quella parte dell'attuale ricorso nella quale si lamenta che la Regione abbia regolamentato "unilateralmente l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio di distributori di carburanti". La resistente osserva, altresì, che le norme contenute nella legge impugnata non attengono né agli indirizzi del C.I.P.E. né alle direttive del Ministro, ma esclusivamente si riferiscono a quell'ambito nel quale, secondo le due sentenze della Corte, legittimamente si esplicano le competenze costituzionali di spettanza regionale.

4. - Nella discussione orale le due parti hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni.

Considerato in diritto

1. - La legge impugnata approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 4 luglio 1972  attribuisce all'Assessore regionale per l'industria ed il commercio la competenza relativa alle concessioni, ai sensi dell'art. 16 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), per l'impianto di distribuzione automatica di carburanti ad uso autotrazione (art. 1), nonché la competenza ad adottare, sentito il Comitato consultivo per il commercio in una particolare composizione, le determinazioni di cui al quinto comma del predetto art. 16. L'art. 3, infine, prevede una disciplina transitoria per gli esercizi di distribuzione già autorizzati in base alla precedente legislazione.

Tenendo presenti i motivi esposti nel ricorso del vice Commissario dello Stato, la Corte deve accertare se la Regione siciliana  una volta intervenuta la legge statale (d.l. n. 745 del 1970) a disciplinare la materia con norme procedurali e sostanziali  abbia, ed in quali limiti, competenza, in base all'art. 14 lett. d dello Statuto, ad emanare norme valevoli per il territorio regionale.

2. - É evidente che nel decidere l'attuale controversia occorre muovere dai principi affermati e dalle statuizioni contenute nelle due sentenze (n. 151 e 152 del 1972) con le quali, a seguito dell'emanazione della nuova disciplina statale in materia, sono state risolte numerose questioni attinenti ai confini fra competenza dello Stato e competenza della Regione. Su tale premessa convergono le difese delle parti in causa, anche se da essa vengono tratte, dallo Stato e dalla Regione, opposte conseguenze in ordine alla legittimità costituzionale della legge in esame.

Ciò posto, si deve preliminarmente ribadire la già raggiunta conclusione (sent. n. 151 del 1972, punto 1 della motivazione) che, anche se la disciplina statale introdotta dall'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 avesse contenuto di piano e di programmazione, ciò non escluderebbe che la Regione, limitatamente al suo territorio, possa esercitare nella materia de qua la propria competenza con atti che risultino in armonia con i poteri spettanti allo Stato. Nell'ambito di tale principio acquistano particolare rilievo, ai fini che qui interessano, le statuizioni della sentenza n. 151 del 1972 con le quali il predetto art. 16 della legge statale é stato dichiarato illegittimo: a) nella parte in cui "non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale"; b) nella parte in cui "non prevede che la Regione possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato -; c) nella parte in cui "non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento... con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale .

L'attuale thema decidendum consiste, come é ovvio, nell'accertare se vi sia armonia fra l'impugnata legge regionale e la corrispondente legge statale, ed é evidente che quest'ultima deve essere assunta, procedendosi a siffatta indagine, nel contenuto normativo risultante a seguito della ricordata dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale. Sulla base di questa premessa la Corte ritiene che la questione sollevata dallo Stato non é fondata. La legge regionale 4 luglio 1972, infatti, conferendo all'assessore i poteri ai quali si é innanzi fatto cenno, detta disposizioni nell'ambito che l'art. 16 del d.l. n. 745 del 1970 inteso, ripetesi, nel senso e nel contenuto risultanti dal dispositivo della sentenza n. 151 del 1972  lascia alla sfera di attribuzioni della Regione: tanto é a dirsi, specificamente, per il rilascio delle concessioni, e per le determinazioni concernenti i criteri ed il numero massimo delle concessioni per ciascuna provincia (cfr. anche la lett. d del dispositivo della sent. n. 152 del 1972) nonché, più in generale, per la competenza della Regione ad emanare norme dirette a regolare l'attività amministrativa ad essa affidata. Vero é che la legge impugnata omette ogni riferimento al rispetto degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e dei criteri adottati dal Ministro per l'industria in ordine al rilascio ed al numero massimo delle concessioni. Ma ciò non può intendersi nel senso, paventato dalla difesa dello Stato, che l'omissione equivalga ad esclusione. Ed infatti l'interpretazione sistematica della legge statale e della legge regionale avvalorata dalla circostanza che la seconda fa esplicito riferimento all'art 16, quinto comma, del decreto legge e, dunque, alla ivi oramai (sent. n. 151 del 1972) statuita ripartizione fra competenze regionali e competenze statali conduce alla sicura conclusione che all'assessore vengono attribuiti quei poteri, e solo quelli, che si armonizzino con la sfera di attribuzioni riservata allo Stato: le "determinazioni" affidate all'organo regionale non possono contraddire agli indirizzi fissati dal C.I.P.E. e, per quanto riguarda le competenze del Ministro per l'industria, attengono alla specificazione dei criteri obiettivi e generali da quest'ultimo adottati ed alla distribuzione, provincia per provincia, del numero massimo di concessioni al territorio regionale assegnate dallo Stato.

Questa interpretazione - che é l'unica coerente con le statuizioni contenute nelle sentenze 151 e 152 del 1972, alle quali entrambi i contendenti si riportano - giustifica la pronuncia di non fondatezza dell'attuale questione. Giova peraltro aggiungere che se la legge regionale venisse applicata in un senso diverso, non verrebbe meno, per lo Stato, la possibilità di esperire gli opportuni rimedi giurisdizionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata - nei sensi di cui in motivazione - la questione di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 4 luglio 1972 e contenente "norme per l'applicazione nella Regione siciliana della disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione", sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

Giuseppe  CHIARELLI – Giuseppe  VERZÌ – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA –Edoardo VOLTERRA

         Arduino  Salustri – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'1 marzo 1973.