Sentenza n.19 del 1973
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SENTENZA N. 19

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Giuseppe  CHIARELLI, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA, Giudici,

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1970 dal pretore di Varallo Sesia nel procedimento penale a carico di Pisciotta Alfonso, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale a carico di Pisciotta Alfonso, condannato con decreto per il reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, il pretore di Varallo Sesia con ordinanza emessa il 10 aprile 1970, premesso che il condannato aveva proposto opposizione omettendo l'enunciazione dei motivi e la richiesta di dibattimento, in violazione dell'art. 509 c.p.p., e che, pertanto, la opposizione stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma processuale suddetta, per assunto contrasto con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

In proposito il pretore, rilevato che il procedimento per decreto sarebbe stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte non in contrasto col diritto di difesa in quanto questo può trovare tutela nel giudizio sull'opposizione, osserva che la previsione a pena di inammissibilità delle suddette modalità determinerebbe invece una grave lesione del diritto di difesa proprio nella fase dibattimentale conseguente all'opposizione dell'imputato.

Invero con l'imposizione di requisiti che, come quelli menzionati, vadano oltre la semplice dichiarazione di opposizione, nonché l'indicazione del decreto opposto ed il rispetto dei termini relativi, l'opposizione al decreto penale sarebbe sostanzialmente equiparata ad un'impugnazione, mentre non vi sarebbe stato un giudizio di primo grado, ed in tal modo si determinerebbe una limitazione della possibilità dell'imputato di avvalersi del diritto di difesa nel dibattimento che, per la prima volta, viene celebrato a suo carico.

Avanti alla Corte costituzionale si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il giudizio per decreto, ivi compresa quella ora impugnata, sarebbe già stata affermata dalla Corte, che avrebbe riconosciuto conforme alla garanzia del diritto di difesa il rinvio dell'esercizio del diritto stesso al vero e proprio giudizio che si svolge a seguito dell'opposizione, dato che tale rinvio trova giustificazione nelle peculiari caratteristiche di rapidità e semplicità del procedimento in esame.

E siccome la Corte avrebbe anche riconosciuto compatibile con il rispetto della detta garanzia la inammissibilità dell'opposizione nel caso di mancata comparizione dell'opponente all'udienza, senza giustificazione, in quanto tale comportamento processuale costituirebbe l'ammissione che é venuto a mancare l'interesse a coltivare l'opposizione, dovrebbe a maggior ragione ritenersi che la dichiarazione di opposizione senza la specificazione dei relativi motivi denoterebbe chiaramente la carenza dell'interesse dell'imputato ad affrontare il giudizio.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondata la sollevata questione.

Considerato in diritto

1. - Si assume nell'ordinanza che l'art. 509 del codice di procedura penale, prescrivendo che l'opponente a decreto penale debba richiedere, nella dichiarazione di opposizione, il dibattimento ed indicare specificamente i motivi dell'opposizione stessa, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ciò perché tratterebbesi di richieste ed indicazioni "razionalmente superflue", sia in quanto opposizione e richiesta di dibattimento sono praticamente equivalenti, sia in quanto non vige in materia il principio che attiene ai gravami, cosiddetti devolutivi. Pertanto, l'imposizione dei predetti requisiti e la conseguente inammissibilità dell'opposizione in caso di loro carenza, si risolverebbero in una ingiustificata situazione ostativa dell'esercizio degli ampi diritti di difesa riservati in sede dibattimentale.

2. - La Corte premette che il procedimento per decreto penale nel suo complesso, certamente conforme alla Costituzione ed efficace strumento di realizzazione di un rapido giudizio, ha particolare struttura, regolata nel Capo IV del codice di rito tra i "giudizi speciali" con normativa sulla opposizione (art. 509) distinta e diversa dalla normativa sulla impugnazione mediante appello (art. 515). Mentre, per quest'ultimo, i motivi proposti delimitano l'ambito della decisione, non é altrettanto per l'impugnativa di decreto penale, la quale, con l'apertura del contraddittorio, consente, nel pieno esercizio dei diritti di difesa, una cognizione ex novo del fatto-reato, con autonomia di effetti, eventualmente anche peggiorativi (articolo 510, secondo comma).

L'opposizione de qua, nell'ambito del sistema, viene, quindi, ad assumere una sua particolare configurazione.

3. - Ciò premesso, la Corte osserva che, per quanto concerne la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 509 nella parte in cui prescrive che la dichiarazione di opposizione debba contenere la richiesta di dibattimento, é lo stesso articolo ad escludere la conseguenza della inammissibilità per l'omissione di formale richiesta in tal senso, risultando tale conseguenza testualmente riservata al caso della mancata specificazione dei motivi.

La giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto che l'enunciazione della predetta richiesta debba considerarsi implicita e sottintesa nel fatto, di per se dimostrativo, della manifestazione di opporsi al decreto.

Ne consegue la non fondatezza della questione.

4. - Per quanto riguarda l'altro aspetto, concernente l'indicazione dei motivi, la Corte non ritiene del tutto esatta l'affermazione, contenuta nell'ordinanza, che trattisi di requisito "razionalmente superfluo". Non é superfluo perché, anche nell'interesse dello stesso opponente, tende a conferire, ad ogni futuro ed eventuale effetto valutativo di comportamento, veste di attendibilità all'atto con cui si richiede il passaggio dalla fase senza contraddittorio a quella in contraddittorio. Ciò senza che, come parimenti ritenuto in giurisprudenza, sia necessario puntualizzare gli elementi dell'opposizione, mantenendo così una rispondenza con la "sommarietà" dei motivi da indicare nel decreto opposto (art. 507, n. 3, c.p.p.), anche considerato che lo stesso interessato ha facoltà di opporsi personalmente senza l'assistenza di legale (art. 509).

Di superfluità può parlarsi soltanto nel significato di una non incidenza in qualsiasi direzione, positiva o negativa, dei motivi indicati sugli sviluppi successivi della procedura di opposizione, il che é stato accennato in precedenza. La quale procedura, come indicato nella sentenza n. 189 del 1972, "sostanzialmente si risolve in una richiesta di dibattimento": e, come si é visto, la mancanza di formale richiesta in tal senso non conduce alla inammissibilità.

5. - Così ridimensionata l'esigenza della indicazione dei motivi di opposizione, la questione posta dall'ordinanza va considerata in funzione della legittimità della sanzione, che consegue alla inosservanza del precetto (sia sotto il profilo della inosservanza totale che parziale), in quanto assolutamente ostativa a priori del libero ed ampio esercizio successivo dei diritti di difesa.

La Corte osserva che la limitata finalità dell'onere processuale in esame e la sua circoscritta portata, poste a paragone della gravità e drasticità delle conseguenze impeditive comminate, denotano la sproporzione tra obbligo e sanzione e l'incongruità che l'esercizio dell'essenziale diritto della difesa giudiziale in contraddittorio, debba essere precluso di fronte all'inadempimento di un onere che ha, bensì, una sua ragion d'essere, ma che tuttavia non é rilevante ai fini processualistici.

La possibilità di variazione e di adattamento delle modalità di esercizio del diritto di difesa a seconda delle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti, é stata riconosciuta valida dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55 del 1971): ma ciò, tuttavia, nell'ambito delle caratteristiche stesse, con modalità che a queste si adattino e non ne prescindano, come accade, invece, nella situazione in esame.

Di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità dell'art. 509 c.p.p. nella parte riguardante l'inciso "a pena di inammissibilità".

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, commi secondo e terzo, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che alla mancata indicazione dei motivi consegue l'inammissibilità dell'opposizione;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla richiesta di dibattimento, questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Varallo Sesia in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

Giuseppe  CHIARELLI – Giuseppe  VERZÌ – Francesco  PAOLO BONIFACIO – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI –Nicola REALE - Paolo  ROSSI  - Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA – Edoardo VOLTERRA.

         Arduino  Salustri – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1973.