SENTENZA N. 1
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori giudici:
Prof.
Giuseppe CHIARELLI Presidente
Dott.
Giuseppe VERZÌ
Dott.
Luigi OGGIONI
Dott.
Angelo DE MARCO
Avv.
Ercole ROCCHETTI
Prof.
Enzo CAPALOZZA
Prof.
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof.
Vezio CRISAFULLI
Dott.
Nicola REALE
Prof.
Paolo ROSSI
Avv.
Leonetto AMADEI
Prof.
Giulio GIONFRIDA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 11. capoverso, del codice penale, promosso
con ordinanza emessa il 27 novembre 1970 dalla Corte di assise di Palermo nel
procedimento penale a carico di
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972
la relazione del Presidente Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in
fatto
Il
Ministro di grazia e giustizia, in data 26 maggio 1968, chiedeva
il rinnovamento del giudizio, ai sensi dell'art. 11 cpv. del codice penale.
Terminata l'istruttoria, il
É intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, con atto 16 febbraio
In udienza
l'Avvocato dello Stato ha insistito nella richiesta.
Considerato
in diritto
-
L'ordinanza della Corte di assise di Palermo afferma
nelle sue premesse, in conformità a precedente pronuncia di questa Corte (sent. n. 48 del 1967), che la rinnovazione del giudizio nei
confronti di un cittadino o straniero che abbia commesso un reato nel
territorio dello Stato e sia stato precedentemente giudicato all'estero, non
contrasta con alcun precetto costituzionale, sia per il principio della
territorialità della legge penale, sia perché il principio ne bis in idem non impedisce l'esercizio del potere giurisdizionale
per un fatto delittuoso commesso in Italia e già giudicato all'estero. Contrasterebbe
invece con l'art. 3 della Costituzione il capoverso
dell'art. 11 del codice penale, che prescrive la rinnovazione del giudizio per
reati commessi all'estero, a richiesta discrezionale del Ministro di grazia e
giustizia. Si chiede quindi la dichiarazione di illegittimità
costituzionale di detto capoverso, da cui discenderebbe, conclude l'ordinanza,
la rinnovazione obbligatoria del giudizio soltanto per chi abbia commesso un
reato in Italia.
-
Osserva
I reati che
I
citati artt. 3 e 9 del codice penale non sono stati denunciati dall'ordinanza
di rinvio, e non é messa in dubbio la legittimità della norma che, nel
determinare la sfera di applicazione della legge
penale, dispone l'applicabilità di questa anche a fatti commessi all'estero,
nei casi stabiliti dalla legge medesima in base alla valutazione, compiuta dal
legislatore, dell'interesse a tutelare penalmente determinati beni alla stregua
dell'ordinamento italiano. Né il principio ne bis in idem preclude l'esercizio del potere giurisdizionale per
fatti commessi all'estero, suscettibili, al pari dei fatti commessi dallo
straniero nel territorio, di valutazioni diverse nei diversi ordinamenti (v. la
citata sent. n. 48 del 1967).
Da
ciò discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 11 cpv. c.p. non produrrebbe,
come afferma l'ordinanza, la non procedibilità per i reati commessi all'estero
e dichiarati punibili secondo la legge italiana, ma, viceversa, determinerebbe
per essi la piena e incondizionata procedibilità.
Nella
specie, quella dichiarazione non farebbe venir meno la punibilità del reato, ai
sensi dell'art. 9 c.p., e la necessità della
celebrazione del nuovo giudizio secondo le norme sostanziali e procedurali
dell'ordinamento italiano: di qui, la irrilevanza della questione rispetto al
giudizio penale in corso.
-
Ad analoga conclusione si perviene ove, prescindendo dalla impostazione
data nell'ordinanza alla prospettata questione e dal dispositivo di essa, si
voglia interpretare l'ordinanza stessa nel senso che abbia limitato
l'impugnativa a quella parte dell'art. 11 cpv. c.p. che
subordina la rinnovazione del giudizio alla richiesta del Ministro di grazia e
giustizia.
La
dichiarazione di illegittimità costituzionale di
questa parte della disposizione, col far venir meno la condizione di
procedibilità costituita dalla detta richiesta, avrebbe per effetto la
rinnovazione obbligatoria del giudizio; vale a dire, non produrrebbe un effetto
diverso da quello che, nella specie, si é verificato per la intervenuta richiesta.
Né
varrebbe osservare in contrario che quella parte dell'art. 11 cpv. c.p., in pratica, non sarebbe mai impugnabile per illegittimità
costituzionale, in quanto, ove manchi la richiesta, verrebbe a mancare il
processo in cui poter sollevare la questione. A parte la
considerazione che, secondo il vigente ordinamento del giudizio costituzionale,
la concreta impossibilità dell'impugnativa non legittima il giudice a quo a
prescindere dal giudizio sulla rilevanza, rispetto alla norma di cui trattasi
non manca la possibilità della sua impugnativa, che potrebbe, eventualmente,
essere esercitata dal giudice istruttore a cui il pubblico ministero abbia
chiesto, in seguito a rapporto dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria,
la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della richiesta del
ministro.
Per le
esposte ragioni, la questione proposta con l'ordinanza della Corte d'assise di
Palermo non può dar luogo ad una decisione avente influenza
sul giudizio a quo, e ne va pertanto dichiarata la inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 capoverso
del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza
in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZÌ – Luigi OGGIONI
– Angelo DE MARCO – Ercole ROCCHETTI – Enzo CAPALOZZA – Vincenzo Michele
TRIMARCHI – Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo ROSSI –
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA.
Arduino SALUSTRI
- Cancelliere
.
Depositata
in cancelleria l'1 febbraio 1973.