ORDINANZA N. 224
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Costantino MORTATI, Presidente
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimitā
costituzionale della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed
esercizi di vendita, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1972 dal
pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico di Renna Vittorio, iscritta
al n. 133 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972.
Udito nella camera di consiglio
del 23 novembre 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con decreto penale 1
ottobre 1971 il pretore di Brindisi condannava Renna Vittorio a cinquemila lire
di ammenda, ai sensi dell'art. 665 cod. pen., per avere tenuto aperto nel
giorno di lunedė 6 settembre 1971 il suo esercizio di vendita doggetti
preziosi, trasgredendo a decreto prefettizio 10 luglio 1971 emanato in
rispondenza della legge 16 giugno 1932, n. 973, sugli orari dei negozi ed
esercizi di vendita;
che con ordinanza emessa il 26
gennaio 1972 nel corso del dibattimento instaurato a seguito dellopposizione
del Renna al detto decreto penale, il pretore sollevava davanti a questa Corte
questione di legittimitā costituzionale della predetta legge n. 973 del 1932 in
base alla quale era stato emesso il decreto prefettizio.
Considerato che l'ordinanza non
risulta aver tenuto presente la legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei
negozi, la quale, con abrogazione della legge del 1932 (art. 11), era vigente
al momento della contestazione della contravvenzione ed aveva trasferito in
sede regionale la regolamentazione degli orari dei negozi;
che, al fine di un accertamento
della rilevanza della questione sotto il profilo ora indicato, va disposto il
rinvio degli atti al giudice a quo.
PER QUESTI MQTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti
al pretore di Brindisi.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Costantino MORTATI - Luigi
OGGIONI
Depositata in cancelleria il 30
dicembre 1972.