SENTENZA N. 214
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Costantino MORTATI,
Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122
(disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola"), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1970 dal pretore di
Roma nel procedimento d’esecuzione mobiliare vertente tra l'Esattoria comunale
di Roma e Giulia Mario Mariano, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1970
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre
1970.
Visti gli atti
di costituzione dell'Esattoria comunale di Roma e d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Ercole
Rocchetti;
uditi l'avv.
Giuseppe Mesiano, per l'Esattoria, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento esecutivo proposto dall’Esattoria comunale di Roma nei confronti
di Giulia Mario Mariano per il recupero di un credito tributario, il pretore di
Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara non
sequestrabili né pignorabili le somme corrisposte agli aventi diritto
dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti a titolo di pensioni,
assegni ed altre indennità, e che perciò restano totalmente esenti da ogni
procedura esecutiva, anche per pagamento di tributi.
Secondo il
giudice a quo, la norma impugnata, sottraendo le pensioni dei giornalisti al
principio, che nel nostro ordinamento avrebbe carattere generale, della
pignorabilità, benché limitata, per crediti d'imposta, degli stipendi, pensioni
ed indennità, avrebbe introdotto una disparità di trattamento priva di fondamento
razionale, "avuto riguardo ai criteri della logica e dell'equità e ai
principi giuridici enunciati dagli articoli 2 e 53 della Costituzione". Ed
invero, l'intangibilità delle pensioni dei giornalisti non solo sarebbe del
tutto arbitraria, rispetto al diverso trattamento riservato alle pensioni d’altre
categorie di professionisti e degli stessi pubblici dipendenti, ma
costituirebbe altresì un ingiustificato privilegio, in quanto sottrae una
categoria di cittadini ai doveri nascenti dal sistema tributario vigente.
L'ordinanza é
stata ritualmente notificata comunicata e pubblicata.
Dinanzi alla
Corte si é costituito l'Esattore del Comune di Roma il quale, con deduzioni
depositate il 5 novembre 1970, ribadisce sostanzialmente gli argomenti
contenuti nell’ordinanza di rinvio, deducendo altresì l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata, in relazione all'art. 53 della
Costituzione, sotto il profilo che l’intangibilità delle pensioni dei
giornalisti sottrae tale categoria di contribuenti all'osservanza coattiva del
precetto costituzionale.
Si é
costituita altresì, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 9 novembre
1970, sostenendo l’infondatezza della questione.
L'Avvocatura
contesta che nel nostro ordinamento esista un principio generale relativo alla
parziale pignorabilità e sequestrabilità delle pensioni, perché, accanto alle
disposizioni che prevedono la loro pignorabilità nella misura del quinto,
esiste il principio generale, sancito nell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, che stabilisce l’incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità
delle pensioni di previdenza sociale, e al quale il legislatore si é ispirato
nel disciplinare il trattamento previdenziale dei giornalisti. Il fatto poi
che, per i pubblici dipendenti e per alcune categorie di liberi professionisti,
sia prevista una diversa disciplina, può essere agevolmente spiegato, secondo
la difesa dello Stato, con il particolare status di lavoratore dipendente da
riconoscersi ai giornalisti, profondamente diverso sia da quello dei pubblici
impiegati che dei liberi professionisti.
All'udienza le
parti costituite hanno concluso in conformità delle loro precedenti deduzioni.
Considerato
in diritto
1. - Il
pretore di Roma, con l'ordinanza in epigrafe, denunzia alla Corte l'art. 1
della legge 9 novembre 1955, n. 1122, che dichiara totalmente insequestrabili
ed impignorabili le somme corrisposte agli iscritti per pensioni, assegni ed
altre indennità, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti. Secondo
il giudice a quo, la norma in tale articolo contenuta sarebbe illegittima nella
parte in cui esonera quelle somme anche da procedure coattive per pagamento di
tributi ed entro la misura di un quinto di cui all'art. 545 del codice di
procedura civile. L’illegittimità deriverebbe dalla violazione dell'art. 3,
primo comma, della Costituzione, per difformità di trattamento rispetto a
fattispecie analoghe, in quanto le somme erogate per le medesime causali da
casse di previdenza di professionisti, quali avvocati, dottori commercialisti,
ragionieri, geometri, sono invece assoggettate alle stesse disposizioni vigenti
per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e perciò sequestrabili e
pignorabili, per crediti nascenti da tributi ed entro la misura di un quinto
(art. 2 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180).
2. - La
questione non é fondata.
Va innanzi
tutto rilevato che, nel nostro ordinamento, non può ritenersi esistente,
secondo sostiene il giudice a quo, un principio di carattere generale relativo
alla sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi e pensioni per determinati
crediti, tra cui quelli relativi al pagamento dei tributi. Accanto alle norme
citate, che ammettono l’assoggettabilità ad atti coattivi di pensioni da
pagarsi da privati o da pubbliche Amministrazioni, esistono le norme che
escludono le pensioni di qualsiasi importo, erogate dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale, da ogni azione esecutiva, tranne che per crediti
verso lo stesso Istituto erogante (art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e
art. 69 legge 30 aprile 1969, n. 153).
La tesi dell’eccezionalità
della norma denunziata, che concerne l'esonero della perseguibilità delle
pensioni dei giornalisti, non trova quindi conforto nella realtà normativa e
non può perciò fornire la base d’appoggio all’eccezione d’illegittimità della
stessa norma per violazione del principio d’eguaglianza.
3. - Parimenti
é insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra la cassa
di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.
Invero, né i
giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli
stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei
sopraindicati esercenti professioni liberali.
É vero,
peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio
1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale
denominazione é loro conferita al solo fine di distinguerli dai
"pubblicisti", per quanto concerne la professionalità dell'impegno di
lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non
occorre invece per quegli altri che, unitamente all'attività giornalistica,
possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto,
detta legge).
Comunque sia
poi in merito a tale qualificazione, certo é che i giornalisti-professionisti
sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro é regolato da contratti
collettivi, onde é certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso
tradizionale, essi non sono.
4. - Ancora
meno sussiste poi un’analogia tra la struttura e gli scopi della cassa dei
giornalisti e le finalità di quella dei liberi professionisti di cui si é
detto, perché la prima, e cioé l'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (legge 20 dicembre 1951, n.
1564), cui possono iscriversi solo i giornalisti che hanno in atto un rapporto
di lavoro, sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 1) e cioé non solo quelle attinenti
alla pensione di vecchiaia e invalidità, ma anche quelle che concernono la
disoccupazione involontaria, la tubercolosi, le malattie e gli assegni
famigliari (art. 3), mentre le ricordate casse di liberi professionisti hanno
compiti ben più limitati e circoscritti.
In sostanza,
la cassa dei giornalisti costituisce un settore autonomo del complesso sistema
previdenziale predisposto a tutela dei lavoratori dipendenti e i cui compiti
sono assolti principalmente dall'INPS e dall'INAM.
Appare perciò
- come del tutto logico e naturale che la legge 9 novembre 1955, n. 1122, abbia
esteso all'Istituto previdenziale dei giornalisti tutti i benefici, privilegi
ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (art. 10), e quindi anche la norma impugnata, contenuta nell'art. 1,
concernente l’insequestrabilità ed impignorabilità delle pensioni, la quale é
poi anche essa una disposizione estensiva della normativa prevista in materia
per l'INPS dall'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Deve quindi
concludersi che la lamentata violazione dell'art. 3 della Costituzione non
sussiste.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9
novembre 1955, n. 1122, avente ad oggetto disposizioni varie per la previdenza
e l'assistenza dei giornalisti italiani, questione proposta con l'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 1972.
Costantino
MORTATI - Ercole ROCCHETTI
Depositata in
cancelleria il 30 dicembre 1972.