Sentenza n. 205 del 1972

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 SENTENZA N. 205

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Tambellini Giuseppe e Napoli Benito, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971;

2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Paleani Paola e Stramaccioni Sergio, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 23 novembre 1970 il pretore di Lucca ha proposto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale concernente i primi due commi dell'art. 2054 del codice civile.

Muovendo dal presupposto che il secondo comma di tale articolo - in forza del quale nel caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli - riguardi solo l'ipotesi che tutti i veicoli coinvolti nella collisione abbiano subìto danni e che, invece, nel caso di scontro con danni unilaterali debba applicarsi il disposto del primo comma (si debba presumere, cioé, la colpa del solo veicolo non danneggiato), il giudice a quo ravvisa in tale disciplina una violazione del principio di eguaglianza: sarebbe, infatti, arbitrario ed irragionevole assoggettare l'ipotesi dello scontro a due diversi regimi secondo che ci siano stati danni reciproci o danni unilaterali.

A tale conclusione dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di rimessione, la constatazione di una duplice incoerenza delle disposizioni impugnate: a) la ratio del secondo comma poggia sul criterio dell'id quod plerumque accidit, per il quale il verificarsi di uno scontro tra veicoli non é a priori attribuibile all'uno piuttosto che all'altro conducente coinvolto nell'incidente, sicché appare non ragionevole limitare l'efficacia della norma alla sola ipotesi dello scontro con danni reciproci; b) la ratio del primo comma poggia chiaramente sul principio cuius commoda et eius incommoda, attuando il quale il legislatore ha voluto addossare una presunzione di colpa a carico di chi si avvale di un mezzo ritenuto pericoloso, ed é perciò arbitrario presumere, nel caso di scontro con danni unilaterali, solo la colpa del conducente del veicolo non danneggiato: in questo caso entrambi i soggetti si sono avvalsi di un veicolo e coerentemente la legge dovrebbe porre per entrambi una presunzione di egual concorso.

Constatata tale duplice incoerenza, il pretore di Lucca osserva che essa scomparirebbe ove, attraverso una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la presunzione a carico di entrambi i conducenti fosse estesa ad ogni ipotesi di scontro tra veicoli, ne siano derivati danni reciproci o unilaterali.

2. - Innanzi a questa Corte é intervenuto - con atto di deduzioni del 24 febbraio 1971 - il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa dello Stato, dopo aver esposto gli argomenti in base ai quali la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso che il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. si applichi nell'ipotesi di scontro con danni unilaterali e dopo aver ricordato gli argomenti addotti dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito a sostegno dell'opposta tesi, sostiene che la norma in esame, anche se interpretata nel primo senso, non travalica i confini entro i quali legittimamente si muove la discrezionalità politica del legislatore. Non potendosi nella specie rilevare un manifesto arbitrio ed una patente irragionevolezza, la questione - così conclude l'Avvocatura - é infondata.

3. - Anche ad avviso del pretore di Roma - ordinanza 9 gennaio 1971 - il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., interpretato secondo il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, darebbe luogo ad una disparità di trattamento, non sorretta da una giustificazione razionale, secondo che dallo scontro derivino danni reciproci od unilaterali: la disposizione sarebbe dunque illegittima, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui essa subordina la presunzione di colpa reciproca alla reciprocità dei danni.

4. - In quest'ultimo giudizio non si é costituita alcuna delle parti e non é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

5. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato si é riportata alle conclusioni contenute nell'atto d'intervento.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono sostanzialmente la stessa questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la disposizione viene intesa nel senso che la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno di essi sia rimasto indenne: a causa della così delineata sfera di applicazione del secondo comma, quest'ultimo caso deve trovare altrove la sua disciplina, precisamente nel disposto del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato.

Sul presupposto di siffatta interpretazione - intorno alla validità della quale, stante il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale cui si é fatto cenno, non é opportuno indugiare - questa Corte é chiamata a decidere se la diversità di regime giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano derivati danni reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell'art. 3 Cost., ad una illegittima disparità di trattamento.

3. - La questione é fondata.

Vero é che le due situazioni che qui vanno raffrontate - scontro con danni reciproci, scontro con danni unilaterali - presentano fra loro una qualche diversità, ma ciò, tuttavia, non é di per sé sufficiente a far concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principi affermati da questa Corte nella giurisprudenza concernente l'art. 3 Cost., occorre infatti verificare se il legislatore, dando rilievo all'elemento di diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali) piuttosto che all'elemento comune alle due fattispecie (scontro tra veicoli), non abbia arbitrariamente considerato diverse due ipotesi che, almeno ai fini che qui interessano, avrebbero dovuto esser valutate come eguali.

In quest'ordine di idee occorre porre in rilievo che la presunzione di un egual concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., é del tutto svincolata dalla proporzione dei danni derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore entità di tali danni gioca, é ovvio, sul quantum dovuto dall'uno all'altro soggetto, ma nessun’influenza spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilità, che per tutti é presunta eguale. Ciò significa che, conformemente ad intuitive esigenze di razionalità, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o minore) responsabilità nell'aver provocato lo scontro, ed é perciò arbitrario ed irragionevole che tale funzione esse assumano quando non entrambi i veicoli siano stati danneggiati. Nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato vien fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioé, che é razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparità di trattamento risulta di tutta evidenza ove si consideri che la operatività della presunzione di egual concorso, collegata ad un fatto esterno rispetto all'azione dei soggetti, é affidata al mero caso: al limite, l'assenza di danno o la presenza di un danno di minima entità determina l'applicazione di regole giuridiche profondamente diverse.

In definitiva si deve concludere che, quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie "scontro" é sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate e non può perciò non essere assoggettata ad una disciplina unitaria: la differenza di regime, dipendente da mera accidentalità, inevitabilmente comporta una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. - Per le considerazioni esposte, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.

Con questa statuizione é esaurito l'intero thema decidendum. La questione proposta dal pretore di Lucca ha investito invero anche il primo comma dello stesso articolo, ma tale denuncia é stata formulata sul presupposto che all'ipotesi di scontro con danni unilaterali non fosse applicabile, de iure condito, il secondo comma: presupposto che ovviamente vien meno a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di quest'ultimo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.

Costantino MORTATI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1972.