SENTENZA N. 205
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Costantino MORTATI,
Presidente
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2054, primo e secondo comma,
del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 23 novembre 1970 dal pretore di Lucca nel procedimento civile
vertente tra Tambellini Giuseppe e Napoli Benito, iscritta al n. 379 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42 del 17 febbraio 1971;
2) ordinanza
emessa il 9 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra Paleani Paola e Stramaccioni Sergio, iscritta al n. 62 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
21 aprile 1971.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo
Bonifacio;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con
ordinanza del 23 novembre 1970 il pretore di Lucca ha proposto, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale
concernente i primi due commi dell'art. 2054 del codice civile.
Muovendo dal
presupposto che il secondo comma di tale articolo - in forza del quale nel caso
di scontro tra veicoli senza guida di rotaie si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il
danno subito dai singoli veicoli - riguardi solo l'ipotesi che tutti i veicoli
coinvolti nella collisione abbiano subìto danni e che, invece, nel caso di
scontro con danni unilaterali debba applicarsi il disposto del primo comma (si
debba presumere, cioé, la colpa del solo veicolo non danneggiato), il giudice a
quo ravvisa in tale disciplina una violazione del principio di eguaglianza:
sarebbe, infatti, arbitrario ed irragionevole assoggettare l'ipotesi dello
scontro a due diversi regimi secondo che ci siano stati danni reciproci o danni
unilaterali.
A tale
conclusione dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di rimessione, la
constatazione di una duplice incoerenza delle disposizioni impugnate: a) la
ratio del secondo comma poggia sul criterio dell'id quod plerumque accidit, per
il quale il verificarsi di uno scontro tra veicoli non é a priori attribuibile
all'uno piuttosto che all'altro conducente coinvolto nell'incidente, sicché
appare non ragionevole limitare l'efficacia della norma alla sola ipotesi dello
scontro con danni reciproci; b) la ratio del primo comma poggia chiaramente sul
principio cuius commoda et eius incommoda, attuando il quale il legislatore ha
voluto addossare una presunzione di colpa a carico di chi si avvale di un mezzo
ritenuto pericoloso, ed é perciò arbitrario presumere, nel caso di scontro con
danni unilaterali, solo la colpa del conducente del veicolo non danneggiato: in
questo caso entrambi i soggetti si sono avvalsi di un veicolo e coerentemente
la legge dovrebbe porre per entrambi una presunzione di egual concorso.
Constatata
tale duplice incoerenza, il pretore di Lucca osserva che essa scomparirebbe
ove, attraverso una dichiarazione di illegittimità costituzionale, la
presunzione a carico di entrambi i conducenti fosse estesa ad ogni ipotesi di
scontro tra veicoli, ne siano derivati danni reciproci o unilaterali.
2. - Innanzi a
questa Corte é intervenuto - con atto di deduzioni del 24 febbraio 1971 - il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa
dello Stato, dopo aver esposto gli argomenti in base ai quali la costante
giurisprudenza della Corte di cassazione ha escluso che il secondo comma
dell'art. 2054 cod. civ. si applichi nell'ipotesi di scontro con danni
unilaterali e dopo aver ricordato gli argomenti addotti dalla dottrina e da una
parte della giurisprudenza di merito a sostegno dell'opposta tesi, sostiene che
la norma in esame, anche se interpretata nel primo senso, non travalica i
confini entro i quali legittimamente si muove la discrezionalità politica del
legislatore. Non potendosi nella specie rilevare un manifesto arbitrio ed una
patente irragionevolezza, la questione - così conclude l'Avvocatura - é
infondata.
3. - Anche ad
avviso del pretore di Roma - ordinanza 9 gennaio 1971 - il secondo comma
dell'art. 2054 cod. civ., interpretato secondo il costante indirizzo
giurisprudenziale della Corte di cassazione, darebbe luogo ad una disparità di
trattamento, non sorretta da una giustificazione razionale, secondo che dallo
scontro derivino danni reciproci od unilaterali: la disposizione sarebbe dunque
illegittima, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui essa subordina
la presunzione di colpa reciproca alla reciprocità dei danni.
4. - In quest'ultimo
giudizio non si é costituita alcuna delle parti e non é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
5. -
Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato si é riportata alle conclusioni
contenute nell'atto d'intervento.
Considerato
in diritto
1. - Le due
ordinanze indicate in epigrafe propongono sostanzialmente la stessa questione
di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vengono riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Il
secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. stabilisce che nel caso di scontro tra
veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
egualmente concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Secondo la
costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la disposizione viene intesa
nel senso che la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i
veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni, e non anche se uno
di essi sia rimasto indenne: a causa della così delineata sfera di applicazione
del secondo comma, quest'ultimo caso deve trovare altrove la sua disciplina,
precisamente nel disposto del primo comma dello stesso articolo, con la
conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non
danneggiato.
Sul
presupposto di siffatta interpretazione - intorno alla validità della quale,
stante il consolidato ed univoco indirizzo giurisprudenziale cui si é fatto
cenno, non é opportuno indugiare - questa Corte é chiamata a decidere se la
diversità di regime giuridico concernente lo scontro, secondo che ne siano
derivati danni reciproci o unilaterali, dia luogo, in violazione dell'art. 3
Cost., ad una illegittima disparità di trattamento.
3. - La
questione é fondata.
Vero é che le
due situazioni che qui vanno raffrontate - scontro con danni reciproci, scontro
con danni unilaterali - presentano fra loro una qualche diversità, ma ciò,
tuttavia, non é di per sé sufficiente a far concludere che legittimamente esse
siano state sottoposte a discipline differenziate. Conformemente ai principi affermati
da questa Corte nella giurisprudenza concernente l'art. 3 Cost., occorre
infatti verificare se il legislatore, dando rilievo all'elemento di
diversificazione (danni reciproci o danni unilaterali) piuttosto che
all'elemento comune alle due fattispecie (scontro tra veicoli), non abbia
arbitrariamente considerato diverse due ipotesi che, almeno ai fini che qui
interessano, avrebbero dovuto esser valutate come eguali.
In
quest'ordine di idee occorre porre in rilievo che la presunzione di un egual
concorso nello scontro, posta a carico dei conducenti dal secondo comma
dell'art. 2054 cod. civ., é del tutto svincolata dalla proporzione dei danni
derivati ai singoli veicoli: la maggiore o minore entità di tali danni gioca, é
ovvio, sul quantum dovuto dall'uno all'altro soggetto, ma nessun’influenza
spiega sulla determinazione della quota della loro corresponsabilità, che per
tutti é presunta eguale. Ciò significa che, conformemente ad intuitive esigenze
di razionalità, le conseguenze della collisione alla quale i conducenti hanno
materialmente concorso non sono assunte ad indice della loro (maggiore o
minore) responsabilità nell'aver provocato lo scontro, ed é perciò arbitrario
ed irragionevole che tale funzione esse assumano quando non entrambi i veicoli siano
stati danneggiati. Nel vigente regime dello scontro con danni unilaterali la
responsabilità presunta del solo conducente del veicolo non danneggiato vien
fatta discendere da un elemento accidentale e casuale, da una circostanza,
cioé, che é razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova
contraria, che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa
del conducente del veicolo danneggiato. La conseguente disparità di trattamento
risulta di tutta evidenza ove si consideri che la operatività della presunzione
di egual concorso, collegata ad un fatto esterno rispetto all'azione dei
soggetti, é affidata al mero caso: al limite, l'assenza di danno o la presenza
di un danno di minima entità determina l'applicazione di regole giuridiche
profondamente diverse.
In definitiva
si deve concludere che, quanto alla responsabilità dei conducenti, la
fattispecie "scontro" é sostanzialmente identica quali che siano le
conseguenze dannose che ne son derivate e non può perciò non essere
assoggettata ad una disciplina unitaria: la differenza di regime, dipendente da
mera accidentalità, inevitabilmente comporta una disparità di trattamento di
situazioni sostanzialmente eguali e, di conseguenza, la violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - Per le
considerazioni esposte, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. deve essere
dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude che, in mancanza di prova
contraria, la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi
in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni.
Con questa
statuizione é esaurito l'intero thema decidendum. La questione proposta dal
pretore di Lucca ha investito invero anche il primo comma dello stesso
articolo, ma tale denuncia é stata formulata sul presupposto che all'ipotesi di
scontro con danni unilaterali non fosse applicabile, de iure condito, il
secondo comma: presupposto che ovviamente vien meno a seguito della
dichiarazione di parziale illegittimità di quest'ultimo.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice
civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude
che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei
veicoli non abbia riportato danni.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
dicembre 1972.
Costantino
MORTATI – Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in
cancelleria il 29 dicembre 1972.