Ordinanza n.191 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 191

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 e norme connesse del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 (testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette); degli artt. 206, 209, terzo comma, e norme connesse del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette); degli artt. 31, 35, 43 e norme connesse del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal pretore di Tivoli nel procedimento civile vertente tra Del Fante Massimo e l'Esattoria comunale di Guidonia, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970.

Visti gli atti di costituzione di Del Fante Massimo e dell'Esattoria comunale di Guidonia, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Dario Di Gravio, per il Del Fante, gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo e Augusto Ermetes, per l'Esattoria, ed il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 1970, pronunciata nel giudizio vertente tra Massimo Del Fante e l'Esattoria comunale di Guidonia, il pretore di Tivoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 e norme connesse del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 13 maggio 1963, n. 858, "sull'aggio esattoriale a carico dei contribuenti", in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione; dell'art. 209, comma terzo, e norme connesse, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, "secondo cui nei procedimenti di esecuzione in materia di imposte dirette, i soggetti indicati dal primo comma dell'articolo 208, che si ritengano lesi dall'esecuzione esattoriale, possono agire contro l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione stessa, ai soli fini del risarcimento dei danni", in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione; e dell'art. 43 e norme connesse del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), che "impongono al fallito limitazioni alla capacità di agire e la trasferiscono al curatore, organo non imparziale nei confronti del fallito medesimo", dell'art. 31 della stessa legge "nella parte in cui subordina il libero esercizio della difesa del fallito, spettante al curatore, all'autorizzazione del giudice delegato"; e dell'art. 35 della stessa legge "nella parte in cui non ammette gravame contro il decreto del tribunale per gli atti di cui al primo comma dello stesso articolo, di valore indeterminato o superiore a lire 200.000", nonché dell'art. 206 del citato t.u. delle leggi sulle imposte dirette che "consente l'espropriazione coattiva dei beni, compresi nel fallimento, contro il fallito e non anche verso o contro il curatore, unico e necessario contraddittore in rappresentanza o in sostituzione del fallito e della massa dei creditori", in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Considerato che Massimo Del Fante, premesso di essere stato, in proprio e quale amministratore e socio della S.n.c. "Del Fante Massimo e Figli", ammesso dal tribunale di Avezzano alla procedura di concordato preventivo; di essere stato, successivamente, dichiarato fallito prima dal tribunale di Roma e poi da quello di Avezzano, e di avere proposto, avverso entrambe le sentenze di fallimento, regolamento di competenza; e ritenuto che, per l'espresso dettato dell'art. 48 c.p.c., le procedure fallimentari dovevano considerarsi sospese e che pertanto vigeva nei suoi confronti l'art. 168 del citato r.d. n. 267 del 1942, che dalla data di presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo vieta ai creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore; ha, con il ricorso introduttivo del giudizio davanti al pretore di Tivoli, chiesto l'interruzione o la sospensione, a sensi del detto art. 168, di due procedure esecutive promosse contro di lui dall'Esattoria comunale di Guidonia ed ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme sopra ricordate;

che l'Esattoria procedente, dal canto suo, ha chiesto il rigetto dell'istanza, preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in base agli artt. 208 e 209 del citato d.P.R. n. 645 del 1958, che negano al contribuente e ad altri soggetti l'esercizio delle azioni di opposizione di cui agli artt. 615-618 del codice di procedura civile;

che il pretore di Tivoli ha concesso con decreto la chiesta sospensione, ma successivamente con ordinanza ha revocato il provvedimento "per il dubbio che, allo stato, essendo il debitore fallito, non ricorrerebbero i presupposti" voluti dal citato art. 168;

che, con l'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, il pretore ha ritenuto che nel giudizio davanti a lui pendente non era stata proposta un'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., né si controverteva sull'esistenza o meno del debito d'imposta, ma che dal Del Fante era stata chiesta, in base all'art. 168 del r.d. n. 267 del 1942, l'interruzione o sospensione delle dette procedure esecutive esattoriali ed era stata eccepita l'illegittimità costituzionale delle sopra indicate norme, ed ha osservato, a quest'ultimo proposito, che la rilevanza delle relative questioni, nel giudizio come sopra delineato, "non poteva essere contestata sotto il profilo della preliminare delibazione";

che il pretore, in tal modo, si é limitato ad affermare che le sollevate questioni fossero rilevanti, senza accertare la sussistenza, nel caso sottoposto al suo giudizio, degli elementi di rilevanza in relazione alle specifiche domande ed eccezioni delle parti, e senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che il giudizio non potesse essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni nei termini in cui esse venivano sollevate;

che, d'altra parte, il pretore non ha operato una sufficiente individuazione ed indicazione dell'oggetto del giudizio e delle posizioni giuridiche sostanziali e processuali delle parti, ed anzi, attraverso la prospettazione delle questioni, denuncia di non avere, a quel riguardo e allo stato, neppure un univoco orientamento, giacché, da un lato, ha sollevato la questione concernente l'art. 56 e norme connesse del t.u. della legge sui servizi di riscossione delle imposte dirette, in un giudizio in cui, a suo stesso avviso, non era stato contestato il diritto dell'Esattoria a procedere all'esecuzione forzata e non si controverteva sul debito d'imposta (per cui per quella questione si sarebbe potuto constatare l'assoluto difetto di rilevanza), e dall'altro lato, a proposito di norme del t.u. sulle imposte dirette e della legge fallimentare, la cui applicabilità alla specie non avrebbe potuto non presupporre nel ricorrente la qualità d’imprenditore commerciale fallito, il pretore ha prospettato dubbi di legittimità costituzionale in un giudizio in cui da parte del ricorrente era stato invocato il riconoscimento della propria posizione di ammesso alla procedura di concordato preventivo, con la conseguente applicazione del ripetuto articolo 168 della legge fallimentare;

che, a cagione di codesti vizi dell'ordinanza, a questa Corte non é dato di procedere, sulla scorta degli atti di causa, al controllo dell'asserita pregiudizialità della risoluzione delle sollevate questioni, e si rende, invece, necessario l'esame da parte del pretore di Tivoli della specifica rilevanza nel processo a quo delle singole questioni sottoposte al giudizio di questa Corte;

che, pertanto, ricorrono le condizioni perché vengano restituiti gli atti al giudice a quo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al pretore di Tivoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Vincenzo Michele TRIMARCHI

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 1972.