SENTENZA N. 189
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal pretore di Bassano del
Grappa nel procedimento penale a carico di Meneghetti Gioacchino, iscritta al
n. 159 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.
Udito nella
camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Meneghetti Gioacchino, imputato del delitto d’emissione
continuata d’assegni a vuoto, il pretore di Bassano del Grappa, accogliendo
l'eccezione della difesa e su conforme parere del pubblico ministero, con
ordinanza 17 febbraio 1972, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 509 del codice di procedura penale in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione per quanto riguarda l'assistenza
del difensore nell'opposizione a decreto penale.
Nel presente
giudizio non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato
in diritto
L'ordinanza
del pretore di Bassano del Grappa denuncia la norma dell'art. 509 del codice di
procedura penale, in quanto omette di disporre la nomina di un difensore d’ufficio
all'opponente al decreto di condanna, ove manchi quello di fiducia. E rileva in
proposito che: 1) l'atto d’opposizione costituisce un’impugnazione speciale,
unico mezzo formale per far valere le proprie ragioni, la cui proposizione
esige un'alta preparazione tecnica; 2) la legge richiede, a pena d’inammissibilità,
che i motivi siano specificamente indicati, e ciò può essere assicurato
soltanto mediante l'assistenza del difensore. La mancanza di tale assistenza
nel primo atto del procedimento monitorio al quale interviene l'interessato,
sarebbe quindi lesiva del diritto di difesa.
La questione
non é fondata.
La Corte
ritiene che, attesa la particolare struttura del procedimento per decreto
penale, già messa in evidenza da altre precedenti sentenze, e riconosciuta
dalla stessa ordinanza rispetto all'atto d’opposizione, definito una
"impugnazione speciale", il diritto di difesa é assicurato anche se
nella proposizione dell'opposizione al decreto, in mancanza di un difensore di
fiducia, non ve ne sia uno d’ufficio.
L'opposizione,
infatti, si risolve in una richiesta di dibattimento, sul presupposto della
ritenuta ingiustizia della condanna, richiesta resa agevole ed alla portata
anche di persona priva di cognizioni tecniche in quanto può concretarsi nella
mera contestazione degli elementi risultanti dal decreto penale. Ed ovviamente
potrà essere sviluppata e dettagliata nella sede dibattimentale, ove é
assicurato l'intervento del difensore.
É esatto che
la norma impugnata prescrive la specificazione dei motivi d’opposizione a pena d’inammissibilità,
ma, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, il concetto di
specificità non deve essere ispirato ad un criterio di rigore perché le censure
dell'opponente, pur dovendo nella sostanza indicare univocamente la ragione per
cui si chiede il dibattimento, non possono non essere proporzionate alla
motivazione necessariamente sommaria del provvedimento. E la Corte ritiene che,
alla stregua di quest’interpretazione, la norma denunciata non contrasta col
principio sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 509 del codice di
procedura penale, proposta dal pretore di Bassano del Grappa in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza 17 febbraio 1972.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazo
della Consulta, il 13 dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in
cancelleria il 21 dicembre 1972.