Ordinanza n. 178 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

 ORDINANZA N. 178

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 376 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Padovani Vincenzo, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 febbraio 1972, la Corte d'assise di Venezia denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 e dell'art. 376 del codice di procedura penale. Il primo, non consentendo i colloqui dell'imputato detenuto col difensore prima che siano terminati gli interrogatori, creerebbe un trattamento differenziato e non giustificato con l'imputato in istato di libertà, e menomerebbe altresì il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. e proclamato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, terzo comma, lettera c). L'art. 376 sarebbe in contrasto con l'articolo 24, secondo comma, Cost. e col principio proclamato dall'art. 6, comma terzo, lettera c, della sopraindicata Convenzione europea, in quanto non dispone che, nella fase istruttoria, siano contestati all'imputato gli articoli di legge per i quali si procede.

Considerato che la prima questione é stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 26 del 1972, la quale l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., e con ordinanza n. 100 del 1972 ne ha ribadito la manifesta infondatezza;

che l'ordinanza della Corte d'assise di Venezia non presenta nuovi profili né adduce argomenti che possano indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni;

che manifestamente infondata é altresì la questione relativa all'art. 376 del codice di procedura penale. Gli articoli di legge per cui si procede non possono essere contestati nella fase istruttoria nella quale si deve accertare il fatto nella sua materialità prima di determinarne la configurazione giuridica: ed ai fini di detto accertamento giova anche l'interrogatorio dell'imputato, il quale può prospettare posizioni difensive influenti sull'anzidetta configurazione. Conseguentemente, é del tutto razionale che gli articoli di legge violati siano contestati dopo gli accertamenti istruttori. Ed a ciò provvedono, sotto pena di nullità, gli artt. 384, n. 2, 396, n. 2, e 412 del codice di procedura penale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzp 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice di procedura penale, già dichiarata infondata con la sentenza n. 26 del 1972, nonché della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 dello stesso codice, sollevate dall'ordinanza della Corte d'assise di Venezia del 3 febbraio 1972, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI, PRESIDENTE

GIUSEPPE VERZÌ, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.