SENTENZA N. 176
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI, Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della
navigazione, nonché dei così detti privilegi aragonesi, promosso con ordinanza
emessa il 28 ottobre 1969 dal pretore d’Ischia nel procedimento penale a carico
di Lauro Eugenio ed altri, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre
1970.
Visto l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di
un procedimento penale a carico di Lauro Eugenio ed altri, imputati delle
contravvenzioni previste e punite dagli artt. 1161 e 1163 del codice della
navigazione, 2 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 734 del codice penale,
per aver abusivamente installato stabilimenti balneari con alterazione delle
bellezze naturali, il pretore d’Ischia ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23 e 41 della
Costituzione, di "un rescritto del 1301 del Re Ferdinando II d'Aragona
(1296- 1336)" - invocato dagli imputati a sostegno della liceità della
loro condotta - secondo cui le comunità isolane prima, ed i Comuni dell'Isola
oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in esclusiva i lidi
marittimi ischitani. Prosegue il giudice a quo osservando che dell'esistenza di
tale privilegio - confermato da Federico d'Aragona il 10 luglio 1458; il 15
agosto 1501 e poi da successivi re di Napoli - é stato possibile rintracciare
un cenno in qualche pubblicazione di storia locale, anche se non é stato
possibile far riferimento alle originali pandette aragonesi o ad altre raccolte
autentiche di fonti.
Si osserva
nell'ordinanza di remissione che l'attuale vigore di simili rescritti, prima
facie in contrasto con l'art. 822 del codice civile e con gli artt. 26, 36 e 39
del codice della navigazione, é stato negato dal Consiglio di Stato, ma é stato
affermato da talune sentenze della magistratura napoletana (trib. Napoli 30
aprile 1888 e 16 aprile 1969), sicché quest'ultima interpretazione farebbe rivivere
una norma assai remota, in palese contrasto "con principi codificati e
valevoli per tutto il territorio dello Stato" oltre che con le norme
costituzionali invocate.
Ha ritenuto
infine il giudice a quo di poter sollevare altresì questione di legittimità
costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione,
che attribuiscono all'Amministrazione della marina mercantile il potere di dare
in concessione le spiagge, nella parte in cui escludono la corrispondente
potestà dei Comuni dell'Isola in ordine ai lidi marini ischitani, in
riferimento all'art. 128 della Costituzione, secondo cui "i Comuni sono
enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica, che ne determinano le funzioni"
Si é
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d’intervento depositato
il 23 giugno del 1970, chiedendo dichiararsi la inammissibilità e
l'infondatezza delle questioni sollevate.
Rileva
l'Avvocatura dello Stato che l'esame della legittimità costituzionale dei
supposti privilegi aragonesi é precluso alla Corte sia perché ne é incerta
l'esistenza anche sul piano documentale, sia perché, a tutto concedere, essi
potrebbero valere - secondo l'interpretazione ottocentesca della magistratura
napoletana - soltanto come concessioni. Ossia atti amministrativi privi della
qualificazione giuridico-formale necessaria per un giudizio di legittimità
costituzionale.
Osserva
inoltre la difesa dello Stato che la pretesa illegittimità, per violazione
dell'art. 128 della Costituzione, degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice di
navigazione - per la parte in cui negano la supposta corrispondente potestà dei
Comuni d’Ischia - appare in contrasto con le argomentazioni svolte nella prima
parte dell'ordinanza (diretta a dimostrare l'invalidità dei c.d. privilegi), ed
é comunque infondata perché la mancata previsione del potere dei Comuni di dare
in concessione le spiagge dell'Isola trova fondamento e disciplina proprio in
norme generali, contenute nel codice della navigazione e nel codice civile,
cosi come richiesto dal principio costituzionale invocato.
Considerato
in diritto
Il pretore d’Ischia
ha sottoposto all'esame della Corte costituzionale il quesito se contrastino o
meno con gli artt. 3, 23 e 41 della Costituzione taluni privilegi, che si
suppongono concessi dai re aragonesi, secondo cui le comunità isolane prima, ed
i Comuni dell'Isola oggi, avrebbero il potere di disciplinare e godere in
esclusiva i lidi marittimi ischitani. Il giudice a quo ha pure prospettato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della
navigazione, per la parte in cui non contemplano detti privilegi. in
riferimento all'art. 128 della Costituzione.
L'ordinanza di
remissione non é idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.
Sorgono, anzitutto, gravi dubbi sull'esistenza materiale dei cosi detti
privilegi aragonesi cui il giudice a quo fa riferimento. Non può sussistere un
"rescritto del 1301 del re Ferdinando II d'Aragona (1296/1336)",
perché in quel tempo il regno era tenuto dagli Angiò, mentre gli aragonesi
ascesero al trono di Napoli solo nel 1442 con Alfonso il Magnanimo, quarto
d'Aragona, e primo di Napoli; nemmeno può invocarsi una conferma del rescritto
ad opera di Federico d'Aragona il 10 luglio 1458 e quindi il 15 agosto 1501,
perché nel 1458 il re non era Federico ma Ferdinando I e il 15 agosto 1501
regnava in Napoli Luigi XII d'Orleans.
Secondo l'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (contenente norme sul funzionamento della
Corte costituzionale), incombe al giudice a quo l'onere di specificare quali
sono le disposizioni di legge che si vogliono sottoporre all'esame della Corte,
mentre nell'ordinanza di remissione viene riconosciuto che non é stato
possibile rintracciare le raccolte autentiche dei rescritti aragonesi.
L'incertezza
assoluta in ordine alla originaria formulazione della norma impugnata rende
impossibile qualsiasi valutazione della natura giuridico-formale della stessa,
costituendo ulteriore motivo d’inammissibilità del giudizio di legittimità
costituzionale, che può aver ad oggetto soltanto le leggi e gli atti aventi
forza di legge (legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).
Non può
tacersi infine che nella stessa ordinanza di remissione sono ravvisabili seri
dubbi in ordine all'attuale vigore dei così detti privilegi aragonesi, sicché
la stessa questione di legittimità costituzionale appare sollevata con
riferimento ad una interpretazione della norma che il pretore non mostra di
condividere, e che viene quindi sostanzialmente prospettata in via ipotetica.
Ulteriori aspetti di tale incertezza possono ravvisarsi in una certa
alternatività tra le questioni proposte: incostituzionalità dei cosi detti privilegi
per violazione del principio d’uguaglianza, e, nel contempo, eventuale
illegittimità delle norme generali del codice della navigazione proprio nella
parte in cui non contemplano i privilegi stessi.
Gli elementi d’indeterminatezza
che caratterizzerebbero detti privilegi si estendono necessariamente alla
questione prospettata in ordine alle impugnate norme del codice della
navigazione, attesa l'intrinseca connessione tra le due questioni.
Tutto ciò non
permette di considerare sufficientemente delimitato, nei suoi vari aspetti,
l'oggetto del giudizio e pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
la questione prospettata va dichiarata inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei cosi detti
privilegi aragonesi e degli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della
navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 128 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
dicembre 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Paolo ROSSI
Depositata in
cancelleria il 12 dicembre 1972.