SENTENZA N. 170
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Michele FRAGALI,
Presidente
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per
il controllo delle armi), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal
tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Maffei Raffaello e
Corbara Alessandro, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 29
ottobre 1971 il tribunale di Pisa, in parziale accoglimento delle eccezioni
sollevate dalla difesa degli imputati, ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi".
Premesso che la disposizione
impugnata stabilisce che per i reati previsti dalla citata legge si procede col
giudizio direttissimo e ritenuto che la validità di tale giudizio non é
condizionata al rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502
cod. proc. pen. per il comune rito direttissimo, il giudice a quo sostiene che
il pubblico ministero gode, nella scelta della sezione del tribunale o del
collegio giudicante, di una libertà così ampia da contrastare col principio del
giudice naturale sancito dall'art. 25 della Costituzione. Né tale contrasto
potrebbe esser ritenuto insussistente in base alla considerazione che i turni
giudicanti non sono, a loro volta, precostituiti per legge, ma vengono disposti
e possono esser modificati dal presidente del tribunale: rilevante, secondo
l'ordinanza, é la circostanza che nell'ipotesi de qua la scelta viene in concreto
operata dall'esterno, e cioé dall'ufficio del pubblico ministero.
2. - L'Avvocatura generale
dello Stato, costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri (atto del 20 gennaio 1972), ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata, riportandosi ai principi costantemente affermati da questa Corte
nella giurisprudenza in materia e, in particolare, nella sentenza n. 146 del 1969.
Considerato in diritto
Nel proporre l'attuale
questione di legittimità costituzionale il tribunale di Pisa sostiene che il
pubblico ministero, quando promuova il giudizio direttissimo previsto dall'art.
9 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul "controllo delle armi", é
svincolato dal rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 502 del
codice di procedura penale per il comune rito direttissimo e di conseguenza ha
una facoltà di scelta della sezione del tribunale o del collegio giudicante,
che sarebbe incompatibile col principio secondo il quale l'imputato non può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo
comma, Cost.).
La questione non é
sostanzialmente diversa da quella decisa da questa Corte a proposito dell'art.
502 c.p.p., nel senso dell'infondatezza, con la sentenza n. 146 del 1969. I
principi allora affermati - e dai quali non c'é ragione di discostarsi -
valgono anche per l'attuale questione, giacché questa non presenta particolari
profili per il solo fatto che la validità del giudizio direttissimo previsto
dalla norma impugnata non é condizionata dal rispetto del termine previsto
dall'art. 502 c.p.p. Si deve convenire che la disposizione concernente tale
termine non é applicabile quando, come nel caso in esame, il legislatore
preveda che per certi reati si proceda obbligatoriamente col rito direttissimo
e si può anche convenire, col giudice a quo, che la non operatività di quel
termine comporti la possibilità che il pubblico ministero venga a fruire di una
maggiore libertà nella scelta della sezione o del collegio giudicante. Ma
questa particolarità non sposta i termini della questione, perché - anche se
non si vuol considerare rilevante, a causa della mancanza di sanzione,
l'obbligo, certamente desumibile dall'ordinamento e coerente con la natura e le
finalità del giudizio direttissimo, di investire immediatamente il giudice - la
maggior ampiezza temporale in cui di fatto può spaziare l'esercizio dell'azione
penale non incide in alcun modo sulla validità delle ragioni che, nella
ricordata decisione, indussero questa Corte ad escludere che la scelta della
sezione o del collegio giudicante da parte dell'organo requirente comportasse
la violazione del principio secondo il quale il giudice deve esser
precostituito per legge.
La questione deve pertanto
essere dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, contenente "disposizioni per il controllo delle armi",
proposta dall'ordinanza indicata in, epigrafe in riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1972.