Ordinanza n. 153 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

 ORDINANZA N. 153

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

        Avv. Leonetto AMADEI, Giudici,

         ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia d’enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri e De Paulis Clelia ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 122 del 10 maggio 1972.

Visto l'atto di costituzione di De Paulis Clelia ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Alessandro Rocco e Salvatore Orlando Cascio, per De Paulis Clelia ed altri.

Ritenuto che entrambe le ordinanze indicate in epigrafe propongono, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138;

che di conseguenza i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.

Considerato che la disposizione impugnata, nel disciplinare le enfiteusi rustiche costituite successivamente al 28 ottobre 1941, stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, si ha riguardo alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto;

che appare opportuno, prima di esaminare la questione di legittimità costituzionale, acquisire dati ed elementi concernenti:

a) il grado di diffusione, dopo il 28 ottobre 1941, della costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o a questi assimilati in base alla legge n. 607 del 1966;

b) le cause economico-sociali del fenomeno, con particolare riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11 del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, in relazione alle leggi di riforma fondiaria;

c) la determinazione dei canoni in comparazione con quelli riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensione e qualità;

che tali dati ed elementi possono essere forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; che appare anche opportuno acquisire dati concernenti l'esercizio da parte dei concedenti della facoltà - prevista dal secondo comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138 del 1970 - di richiedere l'accertamento della qualifica e della classifica catastale corrispondenti alla reale situazione dei fondi alla data di costituzione dei rapporti;

che tali dati possono essere forniti dal Ministero delle finanze.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dispone la riunione dei giudizi in epigrafe;

ordina che i dati e gli elementi sopra indicati siano trasmessi a questa Corte a cura, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

Così deciso in Roma, nelle sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.

Giuseppe CHIARELLI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1972.