SENTENZA N. 146
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (miglioramenti
del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4
dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), nonché dell'articolo
unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per l'applicazione
delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, sui
trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre forme di
pensione), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1970 dal tribunale di
Bologna nel procedimento civile vertente tra Cicu Vittorio e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 389 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24
febbraio 1971.
Visti gli atti di
costituzione di Cicu Vittorio e dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Valenti
Simi e Carlo Fornario, per il Cicu, l'avv. Giovanni Belloni, per l'INPS, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto 4 febbraio 1969,
l'avv. Vittorio Cicu conveniva in giudizio avanti il tribunale di Bologna
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentando e chiedendo
quanto segue.
La pensione - superiore alle
lire 7.200.000 annue - della quale é titolare a carico del Fondo speciale di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia é stata
assoggettata dall'Istituto alla ritenuta del 16%, in applicazione all'art. 22
della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della legge 20 marzo
1968, n. 369, per effettuarne il versamento al "Fondo sociale"
istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903; ed esito negativo ha avuto il
ricorso amministrativo proposto avverso tale provvedimento. Ma gli articoli
delle leggi summenzionate sono in contrasto con i principi enunciati negli
artt. 1, 2, 3, 4, 23, 35, 36, 38 e 53 della Costituzione. É d'uopo, pertanto,
sollecitare in proposito una pronuncia della Corte costituzionale e in base
alla decisione - auspicata favorevole - del giudice delle leggi, dichiarare
indebita la menzionata ritenuta ed obbligato l'INPS a reintegrare la pensione
dovuta, mediante restituzione delle somme non erogate.
Il tribunale, dato atto che
le parti in causa concordemente riconoscono che l'INPS esattamente ha applicato
le anzidette norme ordinarie, operando sulla pensione goduta dall'attore la
decurtazione del 16% per versarla al "Fondo sociale"; e ritenuta la
non manifesta infondatezza della questione sollevata dal Cicu - con riferimento,
però, limitato agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Carta - e la rilevanza della
risoluzione di essa per la definizione del procedimento principale - rilevanza
sussistente nonostante la legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisca che lo
Stato, dopo il 1 gennaio 1976, assume a suo completo carico l'onere della
pensione sociale, giacché resta da considerare in ogni caso l'anteriore periodo
di pieno vigore della norma impugnata, con effetti non rimovibili altrimenti
che attraverso il sindacato del giudice delle leggi -, con ordinanza del 6
ottobre 1970 ha inviato gli atti a questa Corte per la correlativa decisione.
Nel presente giudizio si é
costituito l'avv. Cicu e l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Cicu, sviluppando le
argomentazioni addotte nell'ordinanza di rimessione, insiste per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
L'Avvocatura dello Stato e l'INPS sostengono, invece, l’infondatezza della
questione proposta.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza del
tribunale di Bologna solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dell'articolo unico della
legge 20 marzo 1968, n. 369, per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 53 della
Costituzione osservando che: 1) il contributo di solidarietà a favore del Fondo
sociale richiesto ai titolari di pensioni superiori a lire settemilioni e
duecentomila annue non trova giustificazione, non sussistendo alcun collegamento
fra l’imposizione patrimoniale e le finalità del Fondo sociale, al quale il
personale dei telefoni rimane del tutto estraneo; 2) siffatto prelievo
pecuniario" viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 in
relazione all'art. 53 Cost., in quanto non risulta imposto a tutti i soggetti
trovantisi in identica situazione, atteso che rimangono esclusi i titolari di
similari trattamenti di quiescenza su fondi non attribuiti in gestione
all'INPS; 3) l'imposizione di tale sacrificio economico contrasta con la
particolare protezione di cui gode la retribuzione del lavoratore, tanto se
corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto se differita sotto forma di
liquidazione o di pensione; e non rispetta il principio dell’intangibilità
della pensione, siccome adeguata alle esigenze di vita del lavoratore ed alla
qualità e quantità del lavoro prestato.
2. - La questione non é
fondata.
Non soltanto i titolari di
alte pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale telefonico sono
soggetti al versamento di un contributo a favore del Fondo sociale.
Dopo che la legge n. 369 del
1968, tenendo conto dei rilievi fatti in sede di discussione parlamentare del
progetto, ha esteso l'applicazione del contributo ai titolari di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi sostitutivi od
integrativi di essa, gestiti dall'INPS, la norma ha assunto carattere di
generalità. Infatti, i lavoratori iscritti alla assicurazione generale sono in
numero rilevante; ed i fondi sostitutivi od integrativi gestiti dalla
Previdenza sociale comprendono il personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto, i telefonici, il personale delle esattorie delle imposte dirette,
quello delle imposte di consumo, quello delle aziende private del gas e dell’elettricità,
quello dipendente dall'ENEL, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli
artigiani, gli esercenti attività commerciali, il clero, il personale di volo,
ecc., sicché può affermarsi che gli iscritti al sistema previdenziale facente
capo all'INPS costituiscono la quasi totalità dei lavoratori retribuiti alle
dipendenze altrui. Orbene, una norma destinata ad essere applicata - senza
eccezioni - nei confronti di tutti indistintamente gli appartenenti ad
un’estesa categoria razionalmente individuata non disattende certamente il
principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
La suindicata sfera di
applicazione di detta norma e la ulteriore circostanza che l'INPS gestisce
anche il Fondo sociale e la pensione di sicurezza sociale istituita con legge
30 aprile 1969, n. 153, rendono legittima l’esclusione di situazioni estranee
al campo della previdenza generale dal pagamento del contributo. Per i
dipendenti statali, al cui trattamento pensionistico provvede direttamente lo
Stato, e per gli iscritti a taluni Fondi (liberi professionisti, giornalisti,
dirigenti di azienda, addetti a pubblici spettacoli, ecc.), la particolare
struttura del rapporto di lavoro e le speciali discipline, che non consentono
di affidare la gestione della previdenza all'INPS, concretano certamente
situazioni differenti, che giustificano un trattamento diverso.
Appare priva di pregio
l'osservazione dell'ordinanza di rimessione che - non potendo il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia usufruire dei benefici del Fondo
speciale - manchi il collegamento fra l'imposizione patrimoniale e le finalità
da perseguire con i proventi relativi. Infatti, la previdenza sociale -
unitariamente concepita ed attuata - abbraccia tutte le manifestazioni della
mutualità ed attua un principio di collaborazione per l'apprestamento dei mezzi
di prevenzione e di difesa contro l'invalidità, la vecchiaia, ed i rischi del
lavoratore. Il contributo del singolo soggetto va a vantaggio di tutti gli
iscritti, assicurando in tal modo il concorso dei lavoratori con redditi più
alti nella copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più
bassi. Ed in virtù del vincolo - che accomuna tutti gli iscritti alla
assicurazione generale obbligatoria ed ai Fondi sostitutivi od integrativi di
essa, gestiti dall'INPS - il personale telefonico in pensione può beneficiare
della esenzione dal pagamento della ricchezza mobile, esenzione concessa - ai
sensi dell'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (perfezionamento e
coordinamento legislativo della Previdenza sociale) - "per le pensioni,
gli assegni, i sussidi, le indennità da corrispondersi come prestazioni
assicurative in forza del presente decreto".
3. - La "ritenuta
progressiva" sulle alte pensioni, disposta dalle norme impugnate, ha
sostanzialmente carattere di prestazione imposta. E, pur tenendo conto della
particolare protezione di cui godono le retribuzioni dei lavoratori, é certo
che le loro pensioni, salvo espresse eccezioni, non si sottraggono al regime
tributario. E ciò non contrasta con i principi proclamati dagli artt. 36 e 38
della Costituzione.
L'istituzione delle nuove
pensioni sociali ha dato luogo a spese rilevanti, alla copertura delle quali,
tanto i notevoli interventi annuali dello Stato, quanto i contributi del Fondo
adeguamento pensioni e di varie gestioni speciali si sono dimostrati
insufficienti. I suddetti interventi, però, vanno gradatamente aumentando e dal
primo gennaio 1976 tutto l'onere della pensione sociale e di quella di
sicurezza sociale sarà assunto dallo Stato. Nel frattempo, per la relativa
copertura, é stato istituito un contributo progressivo straordinario e
temporaneo a carico di coloro che - secondo la valutazione del legislatore -
hanno la capacità contributiva.
Pertanto, la Corte ritiene
che nessuno dei principi costituzionali invocati dall'ordinanza di rimessione
sia violato dalle norme impugnate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 13 luglio
1967, n. 583 (miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e
modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450, e 11 dicembre 1962, n. 1730), e
dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369 (nuova decorrenza per
l'applicazione delle norme contenute nell'art. 22 della legge 13 luglio 1967,
n. 583, sui trattamenti posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e loro estensione ad altre
forme di pensione), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e
53 della Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Bologna del 6 ottobre
1970.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il
27 luglio 1972.