SENTENZA
N. 125
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 24, primo comma, delle disposizioni d’attuazione del codice di
procedura civile (approvato col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368), promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1970 dal pretore d’Orvieto nel procedimento civile
vertente tra Torrini Ruggero e Del Sole Alvaro, iscritta al n. 217 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235
del 16 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio
1972 il Giudice relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1970 nel
corso del giudizio d’opposizione all'esecuzione promosso, ai sensi
dell'articolo 615 del codice di procedura civile, dal debitore esecutato
Torrini Ruggero (erroneamente indicato nell'ordinanza col nome di Alessio)
contro Del Sole Alvaro, il pretore d’Orvieto ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del r.d. 18 dicembre 1941,
n. 1368, recante le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Premesso in fatto che nella causa di
divisione ereditaria pendente davanti al tribunale di Orvieto fra i germani
Torrini, con decreto del giudice istruttore, era stato liquidato al geometra
Del Sole il compenso per una consulenza tecnica di ufficio ed affermato, sotto
il profilo della rilevanza, che l'eventuale declaratoria di illegittimità della
norma predetta "priverebbe di ogni validità l'esecuzione intrapresa"
dal creditore risolvendo "in radice il giudizio di opposizione", il
pretore ha osservato che l'art. 24 delle ricordate disposizioni di attuazione
sembra contrastare in primo luogo con la garanzia costituzionale della tutela
dei diritti e della difesa in giudizio.
E ciò in quanto, egli assume, questa norma
consentirebbe al giudice di imporre alla parte, neppur preventivamente
interpellata, il pagamento del compenso, con provvedimento munito di efficacia
esecutiva, senza possibilità del contraddittorio e di impugnazione.
In contrasto, poi, con l'art. 111, primo
comma, della Costituzione, la norma impugnata, discostandosi dalla disciplina
dettata dall'art. 135 c.p.c., non richiederebbe la motivazione del suddetto
decreto, pur avente indubbio contenuio condennatorio.
L'Avvocatura generale dello Stato,
intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la non fondatezza delle questioni.
Secondo la costante interpretazione
giurisprudenziale ed autorevole dottrina, ha chiarito l'Avvocatura, il decreto
con il quale viene liquidato il compenso al consulente tecnico, a norma
dell'impugnato art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, costituisce, per il suo contenuto, per l'effetto giuridico che é
destinato a produrre e per l’individuazione del destinatario dell'ordine di
pagamento, un provvedimento speciale a carattere monitorio.
Ancorché immediatamente esecutorio, esso é
oggetto di opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse. Non
escluderebbe, cioé, il contraddittorio, ma ne rinvierebbe lo svolgimento ad una
fase successiva di contestazione, secondo modalità di difesa riconosciute
conformi all'art. 24 Cost. dalla giurisprudenza di questa Corte.
Erroneamente prospettata sarebbe altresì la
questione in riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.
Una corretta esegesi della norma impugnata
porta a ritenere, assume l'Avvocatura, che il decreto di liquidazione del compenso
deve essere motivato, sia pur succintamente, richiedendosi che il giudice
determini l'ammontare di esso in ragione delle difficoltà e della durata delle
indagini, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e della
entità della materia controversa.
Considerato in diritto
1. - Nell'art. 24, primo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (approvate col r.d.
18 dicembre 1941, n. 1368) é stabilito che la liquidazione del compenso al
consulente tecnico é fatta con decreto del giudice che lo ha nominato. Il
decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale é
posto il pagamento.
Nel secondo comma é previsto che il compenso
é commisurato alle difficoltà e durata delle indagini, tenuto conto della
partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia
controversa ed osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.
Dopo aver richiamato l'art. 135, terzo comma,
del codice di procedura civile, nel quale é disposto che il decreto non é
motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge, il
pretore di Orvieto ha denunziata l'illegittimità della norma di attuazione
sopramenzionata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo
comma, della Costituzione: sotto un primo profilo, in quanto la norma non
stabilisce che il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico
sia pronunziato in contraddittorio con il soggetto a carico del quale é posto
il relativo obbligo di pagamento, mentre allo stesso non é data potestà di
contestare la pretesa del consulente in successive fasi di procedimento o in
sede di impugnazione; sotto un secondo profilo, inoltre, nella parte in cui non
viene disposto espressamente che il decreto predetto sia motivato.
Le questioni non sono fondate.
2. - Sono noti i contrasti che la
disposizione in esame ha suscitato fra gli interpreti impegnati nella ricerca
volta a delineare, così sul piano dogmatico come su quello applicativo, la
configurazione giuridica del procedimento di liquidazione del compenso al
consulente tecnico, i requisiti formali del decreto, i rimedi riservati alla
parte condannata alla prestazione.
Ma é noto altresì che, anche sulla base di
orientamenti dottrinali, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione, con argomentazioni giuridiche alle quali si ritiene di aderire, ha
ricondotto il decreto in esame fra i provvedimenti speciali a carattere
monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva
contestazione della domanda.
Nell'ambito di questa categoria, ha precisato
ancora la Corte di cassazione, detto decreto deve assimilarsi al decreto
ingiuntivo disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura
civile nel titolo concernente i procedimenti sommari.
Ad esso si é ritenuto, in particolare,
applicabile, con opportuni adattamenti procedurali, la normativa concernente
l'opposizione degli interessati, ammettendosi contro il predetto decreto un
mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione
anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del
contraddittorio.
3. - Considerata, quindi, in siffatta più
ampia prospettiva sistematica la disposizione impugnata, deve ammettersi che
essa non preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase
processuale di opposizione, nella quale appunto può realizzarsi la piena
cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti. In questa fase
trova congrua applicazione la garanzia del diritto di difesa preveduta
dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la quale, come più
volte affermato da questa Corte, esige che siano assicurati effettivamente lo
scopo e la funzione dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento
giuridico secondo il principio di parità delle parti. Ma il diritto di difesa
non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio alle
speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti.
4. - Alla stregua dei criteri interpretativi
sopra esposti deve ritenersi priva di fondamento altresì la questione sollevata
dal giudice a quo in riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.
L'obbligo della enunciazione, da parte del
giudice, delle argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto
medesimo, assoggettato come sopra detto alla disciplina monitoria, deriva
ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalità decisorie di esso
nonché dall'esigenza che attraverso la motivazione possa svolgersi
concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul merito della decisione
con speciale riguardo alle circostanze ed agli elementi di cui il giudice deve
tener conto ai fini della determinazione del compenso.
Ciò toglie congruenza al collegamento che il
giudice del merito ha inteso ravvisare fra la norma impugnata e l'art. 135 del
codice di procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato
costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in
motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo
comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,
approvate col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, sollevate dal pretore di Orvieto,
in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1972.