SENTENZA N. 119
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46 (nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17
ottobre 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso
di Luciano Sabato, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
2) ordinanza emessa il 17
ottobre 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso
di Ronzitti Francesco, iscritta al n. 201 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 170 del 7 luglio 1971.
Visto l'atto di costituzione
di Luciano Sabato;
udito nell'udienza pubblica
del 12 aprile 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Franco Dottarelli, per il Luciano.
Ritenuto in fatto
1. - A seguito della morte
di Mariantonia Luciano, ex operaia della Manifattura
tabacchi, titolare di pensione diretta, il di lei marito Sabato Luciano,
chiedeva, in quanto inabile al lavoro, la riversibilità in suo favore della
pensione.
L'istanza veniva rigettata,
con decreto del Ministro per le finanze, perché l'assunta inabilità non poteva
farsi risalire alla data di morte della pensionata.
Il Luciano quindi proponeva
ricorso davanti alla Corte dei conti, chiedendo l'annullamento del provvedimento.
La Corte dei conti - sezione
III giurisdizionale - poiché dagli atti risultava che il ricorrente, alla data
di morte della moglie, non era inabile a proficuo lavoro e versava inoltre in
condizioni economiche tali da escludere che potesse considerarsi a carico della
dante causa, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico ministero e
dallo stesso ricorrente, con ordinanza del 17 ottobre 1970, considerava
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 11, comma sesto, parte
prima, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato), che pone, per il conferimento della
pensione di riversibilità al vedovo di dipendente o pensionata statale, le
condizioni dell'inabilità a proficuo lavoro e della convivenza a carico della
dante causa.
La questione sarebbe
rilevante perché il ricorrente, come si é detto, non si troverebbe nelle
condizioni volute dalla legge.
E sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, perché la norma denunciata "sancisce, ai fini della
pensione di riversibilità, una palese disparità di trattamento tra il vedovo e
la vedova, basandola unicamente sulla differenza di sesso" e perché da
tale disparità potrebbe discendere in pratica che "mentre alla vedova,
anche se fornita di cospicui redditi ed in giovane età, spetta la pensione di
riversibilità per la morte del marito, per quest'ultimo invece sono previste
dalle norme citate le due condizioni innanzi specificate".
L'ordinanza veniva
ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si
costituiva il Luciano a mezzo dell'avvocato Franco Dottarelli,
il quale, con la comparsa di costituzione e con la memoria difensiva, chiedeva
che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Non spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Francesco Ronzitti, vedovo di Caterina Olivieri,
insegnante di ruolo negli istituti magistrali statali, deceduta in costanza di
servizio, chiedeva al Ministero della pubbica
istruzione la pensione di riversibilità.
Avverso il decreto del
Ministro, con cui la domanda veniva respinta perché dagli accertamenti era
risultato che il richiedente non poteva essere considerato a carico della
moglie, l'interessato proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti,
sostenendo, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma
sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel punto in cui subordina il
riconoscimento del diritto a pensione di riversibilità a favore del vedovo di
una dipendente statale alla condizione di essere il richiedente all'atto del
decesso della moglie a carico di questa, e ciò per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Alla richiesta del Ronzitti si associava il pubblico ministero.
La Corte dei conti - sezione
III giurisdizionale - rilevava che, con il citato art. 11, comma sesto, della
legge n. 46 del 1958, si é riconosciuto il diritto alla riversibilità al vedovo
a condizione che questo sia stato a carico della moglie, mentre per il
riconoscimento in favore della vedova del dipendente o del pensionato non é
necessario lo stato di bisogno dell'avente causa, e pertanto sollevava
l'anzidetta questione considerandola rilevante in quanto la norma in
contestazione osterebbe al riconoscimento del diritto a pensione nei confronti
del ricorrente, e non manifestamente infondata perché si sarebbe in presenza di
una disparità di trattamento, connessa alla differenza di sesso tra due
soggetti forniti d’eguali mezzi economici propri.
L'ordinanza veniva
regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti alla Corte non si
costituiva alcuna delle parti e non spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. - All'udienza del 12
aprile 1972, l'avvocato Dottarelli svolgeva le
ragioni a sostegno delle richieste avanzate per il Luciano e insisteva nelle
precedenti conclusioni.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, in
sede giurisdizionale, con le due ordinanze indicate in epigrafe, solleva, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella
parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la
pensione di riversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto
inabile a proficuo lavoro e a carico della moglie.
Unica essendo la questione
sottoposta all'esame della Corte, i relativi giudizi vengono riuniti e decisi
con una sola sentenza.
2. - Secondo la Corte dei
conti la norma denunciata, messa a raffronto con quanto dispone lo stesso art.
11 per il caso di morte del dipendente o pensionato e nei confronti della
vedova, porrebbe in essere, a proposito della spettanza del diritto alla
riversibilità, una disciplina differenziata, basata unicamente sulla diversità
di sesso dell'avente causa. Si fa al riguardo notare che, mentre per il vedovo
della dipendente o pensionata statale viene richiesto al sopradetto fine, e tra
l'altro, che esso sia inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie al
momento della di lei morte, queste condizioni non é necessario che sussistano
perché quello stesso diritto sia riconosciuto alla vedova del dipendente o
pensionato statale. E da ciò si deduce che la rilevata disparità di
trattamento, "tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici
propri", sia "connessa alla differenza di sesso" o più
semplicemente che la norma denunciata sancisca, ai fini della pensione di
riversibilità, "una palese disparità di trattamento tra il vedovo e la
vedova, basandola unicamente sulla differenza di sesso".
3. - La questione, così
proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non é fondata.
Il giudice a guo, come si é ora ricordato, riconduce la disparità di
trattamento alla differenza di sesso, nei due casi, degli aventi diritto alla
riversibilità, o puramente e semplicemente o argomentando dall'ipotesi che la
vedova ed il vedovo siano forniti di eguali mezzi economici propri. Ma é da
ritenersi che presupponga su un piano più generale come unica o eguale la
situazione di fatto e di diritto del coniuge del dipendente o pensionato
statale: altrimenti non potrebbe ascrivere solo alla differenza di sesso la
diversità della disciplina giuridica.
Ma, a quest'ultimo riguardo,
e per valutare la validità dell'implicita premessa, é necessario tenere nella
dovuta considerazione che con l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, venne
riconosciuto alla vedova dell'impiegato o pensionato statale il diritto alla
riversibilità del trattamento di quiescenza maturatosi in favore del marito o
da questo già acquisito, e che tale diritto ha trovato definitiva disciplina
nei primi due commi del citato art. 11 della legge n. 46 del 1958; e che, con
quest'ultima legge, il diritto alla riversibilità é stato concesso ad altri
soggetti, tra cui il vedovo della dipendente o pensionata.
Si é operato in tal modo un
ampliamento della cerchia e del numero degli aventi diritto alla riversibilità,
attraverso una graduale evoluzione della normativa.
Il legislatore del 1958,
subordinando l'acquisto del diritto da parte del marito della dipendente o
pensionata deceduta alla sussistenza, tra l'altro, delle dette due condizioni,
non ha introdotto nell'ambito dell'istituto della riversibilità - come invece
ritiene la Corte dei conti - modifiche sostanziali circa i criteri di
riconoscimento del diritto, ma ha solo dettato una disciplina distinta e
articolata della materia.
Per ciò, nulla può dedursi
circa l’asserita illegittimità costituzionale della norma in questione dal
semplice fatto che siano differenti i trattamenti per il coniuge superstite nei
due casi di decesso del marito o della moglie.
Occorre, invece, risalire
alla premessa implicita dalla quale - come si é detto - su un piano generale
procede il giudice a quo nel sottoporre la questione.
Ora codesta premessa, in
realtà, non é valida.
Non é consentito infatti
ritenere che sia unica o unitaria la situazione di fatto e di diritto del
coniuge del dipendente o pensionato statale. Non si può non considerare tra
l'altro che, sia all'epoca in cui é entrata in vigore la legge n. 46, sia
attualmente, i lavoratori subordinati di sesso maschile occupati
nell'agricoltura, nell'industria e nelle altre attività erano e sono più dei
due terzi dell'intero complesso delle forze di lavoro operanti in quei settori;
che in relazione agli stessi anni tra i dipendenti dello Stato e di altri enti
pubblici é certamente prevalente il numero di quelli di sesso maschile; e che
analoghe considerazioni potrebbero farsi a proposito della titolarità di
redditi non derivanti da lavoro subordinato.
Tutto ciò comporta la minore
probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal
coniuge, dipendente o pensionato statale, e fa sì che tale situazione possa
ritenersi normale ed essere assunta a base della previsione normativa de qua.
Appare conseguentemente
razionale che l'accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo
per il marito e non anche per la moglie. Ed é del pari giustificata la
previsione del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, specie se si ponga
mente alla normale Coesistenza di tale stato con la vivenza a carico dell'altro
coniuge.
Conclusivamente, la norma in
esame é per ciò il riflesso di una situazione di fatto e giuridica che non é
comune a tutti i coniugi dei dipendenti o pensionati, e trova nella peculiarità
sopra messa in evidenza la sua logica ragione d'essere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge
15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato), nella parte in cui dispone che in caso di decesso della
dipendente o pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando
questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie,
questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il
6 luglio 1972.