SENTENZA N. 95
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11, primo comma, del r.d.l. 8 febbraio 1923, n.
501 (disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari
preparate con sostanze vegetali), convertito nella legge 17 aprile 1925, n.
473, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico d’Offidani Adriano, iscritta al n. 140 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di
consiglio del 13 aprile 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 4
marzo 1970, emanata nel corso di un procedimento penale a carico del sig.
Adriano Offidani, il pretore di Recanati ha sollevato d’ufficio una questione
di legittimità costituzionale concernente gli artt. 10 e 11, prima parte, del
r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473,
contenente "disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve
alimentari preparate con sostanze vegetali".
Il giudice a quo, dopo aver
accertato che le disposizioni predette sono tuttora in vigore e dopo aver
svolto alcune considerazioni in ordine alle conseguenze che sul piano normativo
discenderanno dall'accoglimento della questione, osserva che le norme impugnate
non consentono alcun intervento della difesa in sede di revisione dell'analisi
dei prodotti ai quali la disciplina legislativa si riferisce e pertanto, in
conformità dei principi enunciati nella sentenza n. 149 del 1969
di questa Corte, esse appaiono contrastare con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione nella parte in cui escludono l'applicazione degli articoli 225,
390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.
2. - Innanzi a questa Corte
non si é costituita la parte e non é intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri. E pertanto ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, la causa viene decisa in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - L'art. 10 del r.d.l. 8
febbraio 1923, n. 501, prevede l'impugnazione delle analisi dei campioni dei
prodotti ai quali la legge si riferisce (conserve alimentari preparate con
sostanze vegetali) e le modalità delle conseguenti operazioni di revisione.
L'art. 11, primo comma, stabilisce, a sua volta, che il capo del laboratorio
presso il quale l'analisi é stata effettuata, ove questa abbia riscontrato
violazioni delle prescrizioni contenute nel decreto, presenti documentata
denuncia all'autorità giudiziaria.
Entrambe queste disposizioni
vengono denunziate dal pretore di Recanati, per violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione, nella parte in cui escludono ogni intervento difensivo
nella fase di revisione.
2. - Nel proporre l'attuale
questione di legittimità costituzionale il giudice a quo fa esplicito
riferimento alla motivazione della sentenza n. 149 del 1969. Ed invero i
principi esposti in quella decisione e confermati in successive pronunzie
relative a leggi concernenti la materia delle frodi alimentari dimostrano
pienamente che anche la legge ora impugnata viola, per quanto riguarda la fase
di revisione dell'analisi, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
La Corte ritiene, tuttavia,
che la questione proposta dall'ordinanza del pretore di Recanati non possa
essere integralmente accolta: l'art. 11, primo comma, della legge impugnata é
del tutto estraneo al procedimento di revisione dell'analisi e per quanto
riguarda l'art. 10 é sufficiente una pronuncia che imponga l'osservanza degli
artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale e non anche,
come richiede il pretore, dell'art. 225 dello stesso codice che disciplina, in
generale, i poteri preistruttori della polizia giudiziaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 501 (convertito
nella legge 17 aprile 1925, n. 473), contenente "disposizioni per
l'industria ed il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze
vegetali", nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude
l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura
penale;
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, dello stesso
decreto-legge, sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il
18 maggio 1972.