SENTENZA N. 90
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio
1952, n. 703 (disposizioni in materia di finanza locale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30
ottobre 1970 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente
tra il Comune di Sesto Calende e l'Ente nazionale per l'energia elettrica,
iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971;
2) ordinanza emessa il 16
aprile 1971 dal tribunale di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra
il Comune di Somma Lombardo e l'Ente nazionale per l'energia elettrica,
iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.
Visti gli atti d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'ENEL;
udito nell'udienza pubblica
del 22 marzo 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Marcello
Cogliati Dezza, per l'ENEL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il
30 ottobre 1970, nel corso del procedimento civile tra il Comune di Sesto
Calende e l'ENEL, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, secondo
comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il
decreto ministeriale 26 febbraio 1933 che stabilisce i criteri di commisurazione
della tassa comunale della occupazione del suolo pubblico con linee aeree.
Secondo il giudice a quo, il
"criterio della tassazione per unità di lunghezza", che dalla
giurisprudenza é stata interpretata nel senso che ogni frazione di chilometro
va arrotondata per eccesso, sulla base della unità minima fissata dal
legislatore nella misura di un chilometro, risulta viziato da illegittimità
costituzionale perché si risolve in un criterio d’imposizione meramente
fittizio e inutilmente rigido che porta a creare una inaccettabile sfasatura
tra situazione di fatto e imposizione fiscale: donde la violazione non solo
dell'art. 3 della Costituzione, per la configurabilità di due identiche
imposizioni per situazioni di fatto del tutto diseguali (linea di pochi metri e
linea di quasi un chilometro), ma anche dell'art. 53 della Costituzione che si
ispira al principio della proporzionalità della contribuzione alla capacità
contributiva.
Ritiene, inoltre, la Corte
d'appello che nella specie possa ipotizzarsi anche la violazione dell'art. 23
della Costituzione, dato che attraverso il gioco della imposizione fittizia
l'imposta in esame si trasforma da oggettiva in soggettiva realizzando così una
prestazione personale che non corrisponde alla volontà del legislatore.
L'ordinanza é stata
ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
2. - Negli stessi termini,
la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di
Milano é stata proposta dal tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il
16 aprile 1971, nel procedimento civile vertente tra il Comune di Somma
Lombardo e l'ENEL.
Anche tale ordinanza é stata
notificata, comunicata e pubblicata a termini di legge.
3. - Nel giudizio promosso
dalla Corte d'appello di Milano, si é costituito, dinanzi a questa Corte,
l'Ente nazionale per l'energia elettrica, che, con deduzioni depositate in
cancelleria il 16 marzo 1971, chiede che la dedotta questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata.
Secondo la difesa dell'ente,
il criterio di tassazione degli spazi ed aree pubbliche stabilito dal d.m. del
1933 e recepito dalla norma impugnata, può essere interpretato in modo da non
creare alcuno degli inconvenienti che hanno indotto il giudice a quo a dubitare
della sua legittimità costituzionale: basterebbe infatti sostituire al
principio della cosiddetta infrazionabilità chilometrica (che, tra l'altro, non
troverebbe alcuna base testuale nella normativa in esame), quello della
proporzionalità della imposizione all'effettivo percorso delle linee
elettriche, per rendere inutili tutte le censure prospettate nella ordinanza di
rinvio e per realizzare la volontà del legislatore che ha voluto istituire una
imposta ragguagliata alla effettiva entità dell'occupazione.
Comunque, anche nel caso in
cui si volesse considerare infrazionabile la tariffa chilometrica, l'ENEL
ritiene che il decreto in esame consenta una interpretazione idonea ad evitare
la violazione dei principi costituzionali indicati dal giudice a quo: posto che
il criterio fissato dal legislatore é quello della unità di lunghezza di linea,
intesa quest'ultima in senso tecnico, e cioé come conduttore di corrente che,
nell'ambito dell'abitato, fuoriesce dalla cabina di trasformazione e serve un
gruppo d’utenti, é evidente che non possono essere autonomamente tassati
ciascuno in base alla tariffa ragguagliata al chilometro, i "tratti",
i "segmenti" o le "diramazioni" di pochi metri che sono
molto numerosi nei centri abitati.
4. - Nello stesso giudizio,
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura
generale dello Stato, la quale, con deduzioni del 9 marzo 1971, ha chiesto che
la Corte dichiari infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte
dalla Corte d'appello di Milano.
Secondo la difesa dello
Stato, anche se si volesse aderire alla più rigorosa interpretazione delle
norme impugnate, non sussisterebbe alcuna violazione dei precetti
costituzionali indicati dalla Corte milanese perché la scelta del criterio
della tassazione per unità di lunghezza di linea ragguagliata al chilometro, in
quanto attiene ad un campo squisitamente tecnico e alla tutela dell'interesse
fiscale, rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.
Sotto questo profilo, le
norme impugnate non contrasterebbero con il principio d’eguaglianza, in quanto
l'arrotondamento per eccesso della frazione di chilometro costituirebbe la
conseguenza inevitabile della rigidità del criterio adottato; neppure
risulterebbe violato il principio della capacità contributiva, perché il
riferimento ad un indice effettivo e concreto, quale quello della unità di
lunghezza, non potrebbe considerarsi alterato dal calcolo degli arrotondamenti
che incide unicamente sul quantum dell'imposta.
Infine, sarebbe del tutto
inconferente il richiamo all'art. 23 della Costituzione, dal momento che tale
norma, intesa a determinare a quali condizioni una prestazione personale e
patrimoniale può essere legittimamente imposta, non troverebbe alcun riscontro
nella normativa impugnata.
Considerato in diritto
1. - Le ordinanze della
Corte d'appello di Milano e del tribunale di Busto Arsizio, indicate in
epigrafe, propongono la stessa questione di legittimità costituzionale. I
relativi giudizi vengono pertanto riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Si sostiene nelle dette
ordinanze che l'art. 39, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, in
materia di finanza locale, integrato dalle disposizioni del d.m. 26 febbraio
1933, cui fa riferimento, applicherebbe alle condutture elettriche aeree il
tributo d’occupazione di spazi ed aree pubbliche in base ad un criterio
palesemente irrazionale, in quanto basato su di un'aliquota che, per essere
ragguagliata alla unità di lunghezza di linea di un chilometro, colpirebbe
nella stessa misura sia le linee che raggiungono come quelle che non
raggiungono la detta lunghezza. Ne risulterebbero in conseguenza violati il
principio d’eguaglianza (art. 3 Cost.), quello della proporzionalità del
tributo alla capacità contributiva (art. 53) ed infine anche quello della
riserva di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali (art. 23),
giacché, al di là delle intenzioni del legislatore, la prestazione relativa al
tributo in esame, per essere distaccato da ogni accertamento oggettivo e
razionale, si trasformerebbe in una prestazione personale.
3. - La questione non é
fondata.
É innanzi tutto da rilevare
come, in entrambe le ordinanze errato sia il richiamo all'art. 39, secondo
comma, della legge n. 703 del 1952, giacché tutto il contesto delle deduzioni,
su cui si vorrebbe fondare la dedotta illegittimità, si riferisce
inequivocabilmente al primo comma di quell'articolo, che, richiamandosi al d.m.
26 febbraio 1933, stabilisce i criteri di applicazione della tassa sui quali si
appuntano le censure.
Così identificato l'oggetto
del giudizio, osserva la Corte che sussisterebbero seri dubbi sulla legittimità
costituzionale della norma impugnata se essa potesse essere interpretata
soltanto nel senso che ciascuno dei tratti di linea (compresi quelli assai numerosi
ma di brevissimo percorso che, per inserto sulla linea principale portano la
corrente ai singoli utenti, e sono perciò indicati col nome di linea di utenza)
dovesse considerarsi come autonomo ed essere quindi tassato per un intero
chilometro, secondo il criterio dell'arrotondamento per eccesso che si vuole
connaturale al sistema.
Deve tuttavia ritenersi che
l'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il
d.m. 26 febbraio 1933, consenta interpretazioni conformi ai precetti costituzionali,
perché il criterio della infrazionabilità della misura base della tassa
ragguagliata al chilometro lineare, non esclude che i singoli tratti di linea,
di cui si sostiene la autonoma tassabilità, possano, anzi debbano, essere
conglobati, mediante la somma delle relative lunghezze. Il che, eliminando
tutta una serie di assurdi arrotondamenti delle minori lunghezze a quella di un
chilometro, esclude ogni esosità nell'applicazione del tributo.
Questa interpretazione,
fondata sulla ratio desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al d.m.
del 1933, recepito dall'art. 39 impugnato, é stata già fatta propria dalla
Corte di cassazione, almeno per quanto concerne il caso sinora pervenuto al suo
esame, che é quello relativo ai singoli attraversamenti stradali di una stessa
linea che, per deviazioni, uscita e rientro dall'area pubblica, o per altre
accidentalità del suo sviluppo, presenti variazioni di percorso o soluzioni di
continuità fra suolo pubblico e suolo privato.
Ma il principio su cui quella
interpretazione si fonda é suscettibile di applicazioni più generali ed ha
valore anche nel caso delle così dette linee di utenza, rispetto alle quali,
secondo risulta dalle ordinanze di rimessione e dagli atti dei relativi
giudizi, resta aperto e vivo il contrasto interpretativo.
Per tutte le linee, infatti,
il presupposto del tributo é unico ed é costituito dalla occupazione dell'area
pubblica nella sua effettiva consistenza.
Da ciò consegue che i tratti
di linea, ai fini della tassabilità, andrebbero in teoria tutti conglobati, e
cioé sommati fra loro.
Poiché però il conglobamento
é ottenuto mediante un'operazione aritmetica, quale la somma dei singoli tratti
di linea, é ovvio che esso possa essere operato soltanto fra quantità omogenee.
Il criterio della omogeneità
o eterogeneità di quei tratti, ai fini della applicazione del tributo, non può
però essere ricercato in base a dati, anche se tecnicamente rilevanti, ma cui
le norme che disciplinano l'applicazione del tributo non fanno alcun riferimento.
Al riguardo va osservato che
il decreto ministeriale del 1933 cui l'art. 39 si riporta, contempla vari tipi
di linee elettriche e le differenzia tra loro, ma le individua soltanto con
riferimento alla zona in cui sono situate, alla composizione di esse con meno
di cinque o con cinque o più fili e alla portata delle stesse con tensioni
inferiori a 250 Volt o superiori a tale valore.
Solo queste distinzioni, fra
le linee componenti una stessa rete, la legge conosce ai fini dell'applicazione
del tributo, ed é ovvio perciò che solo esse, creando una eterogeneità fra i
vari tratti di linea, possono impedire che essi siano insieme addizionati e che
si effettui, nei loro confronti, la così detta operazione di conglobamento. Al
contrario, le linee omogenee, che, per chiarezza, può aggiungersi, sono tutte
quelle colpite con la stessa aliquota, vanno ovviamente sommate fra loro.
Secondo questa
interpretazione, già autorevolmente emersa, nell'applicazione della norma di
cui all'art. 39, comma primo, della legge n. 703 del 1952, risulta escluso ogni
elemento di casualità, e quindi di arbitrarietà, nell'applicazione del tributo.
Ne consegue perciò che
l'anzidetta norma non può essere ritenuta in contrasto con i principi
costituzionali invocati nelle ordinanze di rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, contenente
disposizioni in materia di finanza locale, questione proposta, dalle ordinanze
indicate in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Ercole
ROCCHETTI
Depositata in cancelleria il
18 maggio 1972.