ORDINANZA N. 86
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimitā
costituzionale dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309, del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1970 dal
tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Naccari Emilio, iscritta
al n. 375 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Udito nella camera di consiglio
del 10 febbraio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto che, con ordinanza 18
novembre 1970, il tribunale di Venezia ha proposto questione di legittimitā
costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in
cui, in relazione all'art. 309 dello stesso codice, non prevede l'assistenza
del difensore nella ispezione domiciliare, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, e all'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio innanzi a questa
Corte nessuna delle parti si é costituita e non é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Considerato che questa Corte con
la sentenza n. 63 del 13 aprile 1972 ha dichiarato l'illegittimitā
costituzionale dell'art. 304 bis del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede il diritto di assistenza del difensore alla ispezione
giudiziale di cui all'art. 309 cod. proc. pen., e dell'art. 304 ter cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che il difensore, senza che debba essere
preavvisato, possa tuttavia presenziare alla ispezione di cui sopra;
che quindi, per effetto di tale
sentenza, anche la norma impugnata nel presente giudizio ha cessato di avere
efficacia (art. 136 Cost.).
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimitā costituzionale, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 304 bis, in relazione all'art. 309,
del codice di procedura penale, nella parte - giā dichiarata costituzionalmente
illegittima con la sentenza n. 63 del 13 aprile
1972 - in cui non prevede il diritto di assistenza del difensore
all'ispezione domiciliare.
Cosė deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI Francesco Paolo
BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 4
maggio 1972.