SENTENZA N. 84
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 69, ultimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Speranza Vincenzo contro il
Ministero della difesa-esercito, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1970
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile
1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972
il Giudice relatore Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il maggiore d’artiglieria Vincenzo Speranza,
promosso a tale grado con anzianità 31 dicembre 1965, ebbe rettificata detta
anzianità, rispettivamente al 1 gennaio 1965 ed al 3 gennaio 1963, per i
vantaggi di carriera spettantigli per avere superato il corso normale ed il
corso superiore di stato maggiore, vantaggi che non gli erano stati attribuiti
nel grado di capitano, per avere conseguito i relativi titoli quando era già
compreso nell'aliquota stabilita per essere preso in esame agli effetti
dell'avanzamento.
Con l'attribuitagli anzianità 3 gennaio 1963,
peraltro, il maggiore Speranza veniva ad oltrepassare nel ruolo il maggiore
Mario Davite, già di lui più anziano e che aveva conseguito eguali titoli, i
vantaggi relativi ai quali gli erano stati attribuiti nel grado di capitano.
Pertanto, con d.P.R. 1 settembre 1967, veniva
disposto il collocamento in ruolo del maggiore Speranza dopo il collega Davite,
attribuendogli l'anzianità relativa 31 dicembre 1964, in applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali, che dispone testualmente: "L'ufficiale
non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro
ufficiale della propria Arma o Servizio, già di lui più anziano, che abbia
conseguito eguale titolo".
Avverso tale decreto lo Speranza proponeva
ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendone
l'annullamento per errata e falsa applicazione dell'art. 69 della legge n. 1137
del 1955, in quanto il sorpassamento nel ruolo da parte dello Speranza del
maggiore Davite, anche se formalmente posto in essere con la concessione del
vantaggio di carriera, sostanzialmente derivava dal fatto che il Davite, preso
in esame agli effetti dell'avanzamento per gli anni 1962, 1963 e 1964, aveva
ottenuto la promozione soltanto al terzo scrutinio, mentre lo Speranza l'aveva
conseguita al primo scrutinio.
Il Consiglio di Stato (Sez. IV), con
ordinanza 2 maggio 1969, rilevato che, pur avendo gli stessi titoli a vantaggio
di carriera, i due ufficiali si trovavano in posizioni differenziate dai
giudizi conseguiti agli effetti dell'avanzamento, dai quali, unicamente, era
derivato il sorpassamento in ruolo del Davite da parte dello Speranza e che,
quindi, l'applicazione del citato art. 69, ultimo comma, veniva a porre in
essere una disparità di trattamento irrazionale ed ingiustificata, dichiarava
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale di detto art. 69, ultimo comma, per violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, e, sospeso il giudizio,
rinviava a questa Corte gli atti per l'esame della prospettata questione.
Dopo gli adempimenti di legge la questione
viene ora all'esame della Corte.
É intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato che, con l'atto d'intervento, dopo un'acuta analisi della lettera e dello
spirito dell'intero art. 69 della legge del 1955, n. 1137, giunge alla
conclusione che l'ultimo comma del medesimo, ben lungi dal violare il principio
di eguaglianza, tende, invece, proprio ad assicurarne la piena tutela.
Considerato in diritto
L'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, quale risulta sostituito dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962,
n. 1622, disciplina in modo dettagliato l'attribuzione concreta del vantaggio
di carriera spettante agli ufficiali, che abbiano acquisiti taluni titoli,
specificamente indicati in una tabella annessa alla legge e che, per quel che
riguarda la questione in esame, consistono nell'aver superato il corso di stato
maggiore ed il corso superiore di stato maggiore.
II vantaggio é attribuito spostando
l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha
acquistato il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite da
apposita tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio
dell'anno in cui cade la data predetta.
Se tale vantaggio, che si risolve, poi, in un
notevole acceleramento della carriera, fosse attribuibile soltanto ad ufficiali
della stessa Arma, dello stesso grado e della stessa anzianità assoluta,
l'applicazione del sistema testé esposto non potrebbe in nessun caso dar luogo
a disparità di trattamento e, quindi, non potrebbe dar luogo a questioni al
riguardo.
Ma, anzitutto, il titolo può essere acquisito
nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello e, per giunta, delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i cui ruoli organici sono
numericamente ben diversi, cosicché, a seconda del grado e dell'Arma nei quali
viene attribuito, il relativo vantaggio può risultare, in concreto, maggiore o
minore.
Di qui la particolare cura del legislatore,
come risulta dal citato quadro n. 4, di dosare e proporzionare il vantaggio per
ciascun grado, in modo da evitare, nei limiti del possibile, le eventuali
sperequazioni sopra ipotizzate.
Può accadere (come nel caso che ha dato luogo
a questo giudizio) che l'ufficiale acquisti il titolo al vantaggio, che quindi
non gioverebbe più a nulla, quando si trovi compreso nei limiti stabiliti per
la presa in esame per l'avanzamento.
Questa ipotesi il legislatore ha preveduto,
disponendo l'attribuzione del vantaggio, opportunamente ridotto, nel grado
superiore.
Può, infine, accadere che, pur opportunamente
ridotto, il vantaggio non possa essere interamente attribuito nel grado
superiore, dato il minor numero di posti in organico.
Anche a questo il legislatore ha provveduto,
disponendo che il residuo numero di posti non potuto utilizzare venga
attribuito nell'ulteriore grado superiore.
Come risulta da quanto precede il legislatore
ha fatto di tutto per evitare che lo stesso titolo attribuisca vantaggio
diverso e non può negarsi che, sia pure con una certa approssimazione, dalla
quale può derivare qualche lieve disparità di trattamento, vi sia riuscito.
Ciò nonostante, in concreto, dato
l'intrecciarsi delle varie posizioni e della consistenza numerica diversa dei
vari ruoli, può accadere che un ufficiale, quando gli venga attribuito in un
grado ed in un ruolo differenti, possa conseguire un vantaggio tale da fargli
sorpassare altro ufficiale, avente lo stesso titolo, di lui più anziano.
Di qui il limite posto dall'ultimo comma
dell'art. 69 in esame, limite che, ben lungi dal violare il principio di
eguaglianza, dato lo scopo che con esso s'intende raggiungere, costituisce un’ulteriore,
scrupolosa garanzia di attuazione di quel principio.
É ovvio, peraltro, che tale limite debba
osservarsi soltanto ad assoluta identità di posizioni che faccia dipendere
esclusivamente dal vantaggio di carriera e dal conseguente spostamente in ruolo
il sorpasso di altro ufficiale di maggiore anzianità, avente lo stesso titolo,
ferma quindi restando la posizione comparativa nei ruoli, come effetto di tutte
le vicende di carriera, a prescindere da quelle inerenti all'art. 69.
La sollevata questione risulta, pertanto,
infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge
16 novembre 1962, n. 1622, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Angelo DE MARCO
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1972.