SENTENZA
N. 81
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 718 e 720 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27
maggio 1971 dal pretore di Sampierdarena nel
procedimento penale a carico di Ferrari Alfredo ed altri, iscritta al n. 354
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.
Udito
nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 27 maggio 1971 nel corso di procedimenti penali a
carico di Ferrari Alfredo ed altri, il pretore di Sampierdarena
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del
codice penale, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che la
notificazione dell'ordinanza al pubblico ministero, prescritta dall'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87, veniva effettuata nelle mani dello stesso
pretore, anziché al procuratore della Repubblica, al quale ne era data semplice
comunicazione "per opportuna conoscenza";
che, invitato a
regolarizzare la notificazione, il pretore ribadiva la validità e la
sufficienza di quella a sé medesimo, in quanto esplicante, nell'istruttoria, le
funzioni requirenti.
Considerato che,
pur esercitando nella fase istruttoria anche determinate funzioni proprie del
pubblico ministero, il pretore non perde la propria natura d’organo giudicante;
che, in
conseguenza, ove in detta fase si renda necessaria la notificazione al pubblico
ministero d’atti processuali compiuti dal pretore, la notificazione medesima,
per l’esigenza di diversificazione e contrapposizione tra organi cui l'istituto
stesso é rivolto a dare soddisfazione, non può essere eseguita se non nei
confronti del procuratore della Repubblica territorialmente competente.
Visti gli artt.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 delle Norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Sampierdarena
in ordine agli artt. 718 e 720 del codice penale con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Vezio CRISAFULLI
Depositata in
cancelleria il 4 maggio 1972.