SENTENZA N. 80
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma, del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1969 dal pretore di
Cingoli nel procedimento penale a carico di Leoni Guido ed altri, iscritta al
n. 37 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 23 febbraio 1972 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza
emessa il 29 novembre 1969, nel corso di un procedimento penale a carico di
Leoni Guido ed altri, il pretore di Cingoli ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma,
del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della
Costituzione, per il diverso trattamento - privo di giustificazioni oggettive -
disposto nei confronti dei cittadini che tengono od agevolano un gioco
d'azzardo e di coloro che vi prendono parte in qualsiasi località del
territorio nazionale, rispetto ai soggetti che sono autorizzati invece ad
esercitare tali giochi ed a parteciparvi nei Comuni di Venezia, San Remo e
Campione d'Italia, in virtù rispettivamente del r.d.l. 16 luglio 1936, n. 1404,
convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n.
2248, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n.3125, e del r.d.l. 2 marzo
1933, n. 201, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505; tanto più che la
lamentata disparità si realizzerebbe a danno dei cittadini che, a cagione di
un’inferiore capacità economica, non sono in grado di svolgere, nelle sedi
privilegiate, dei comportamenti che sono altrove considerati reati.
Considerato che le
disposizioni del codice penale denunziate nell'ordinanza pongono norme
incriminatrici di carattere generale, cui le singole speciali disposizioni
legislative rammentate dal pretore derogano nei riguardi di determinate e
particolari situazioni;
che, come esattamente
osservato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel rapporto tra norme generali
e norme derogatorie, questioni di legittimità costituzionale per violazione del
principio d’eguaglianza, sotto l'uno o l'altro degli aspetti cui hanno
riferimento il primo e il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, possono
eventualmente sorgere soltanto in ordine a queste ultime, e non certamente alle
prime, che dettano la disciplina comune a tutti i cittadini.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo comma, e 720, primo comma,
del codice penale, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Vezio
CRISAFULLI
Depositata in cancelleria il
4 maggio 1972.