SENTENZA N. 76
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 7 marzo 1972, concernente la "disciplina dell'orario dei negozi
e degli esercizi di vendita al dettaglio", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 15 marzo 1972,
depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 51 del registro
ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione
del Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica
del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Vittorio
Ottaviano, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 15
marzo 1972 il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la
legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 7 marzo 1972
concernente la "disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di
vendita al dettaglio".
Nei riguardi della legge in
questione il ricorrente solleva tre motivi d'incostituzionalità.
Denuncia in primo luogo
l'art. 1 per avere incluso nell'elenco delle festività, agli effetti della
chiusura degli esercizi commerciali, la giornata del 15 maggio, festa regionale
per la ricorrenza della promulgazione dello Statuto siciliano ed osserva in
proposito che l'istituzione di festività, incidendo su rapporti pubblici e
privati, deve avere carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale.
La materia relativa alle festività e solennità nazionali e civili spetta quindi
necessariamente al legislatore nazionale e nessuna potestà al riguardo conferisce
infatti lo Statuto alla Regione.
Altra censura
d'incostituzionalità viene mossa all'art. 5, comma secondo, della legge per
avere completamente esonerato, senza alcuna motivazione, la categoria dei
venditori ambulanti girovaghi dall’osservanza degli orari di attività durante i
giorni feriali.
In violazione del principio
di eguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, verrebbe così ad
essere assicurata una condizione di privilegio, non giustificata da obiettive
esigenze, a favore della categoria dei commercianti ambulanti, la cui posizione
competitiva nei confronti delle categorie dei commercianti a posto fisso é oggi
in progressivo aumento sia per lo sviluppo avuto dai mezzi motorizzati, sia
perché gli ambulanti non hanno costi onerosi di esercizio.
L'ultima censura é
formulata, infine, nei riguardi dell'art. 7, comma secondo, della legge che
impone ai grandi magazzini di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare
separatamente i due orari di vendita e chiusura infrasettimanale stabiliti per
il settore alimentare e per il settore non alimentare prevalente. Si osserva al
riguardo che il primo comma dello stesso articolo, conformemente alla normativa
nazionale, impone per le attività commerciali miste l'obbligo di osservare un
solo orario e precisamente quello prescritto per l'attività prevalente. É
quindi evidente che il trattamento riservato dal legislatore regionale ai
grandi magazzini che operano nell'Isola é ingiustamente differenziato sia
rispetto agli altri grandi magazzini che svolgono la loro attività nel restante
territorio nazionale, sia rispetto alle altre attività miste operanti in
Sicilia.
Nel presente giudizio si é
costituito il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall'avv. Vittorio Ottaviano, con deposito di memoria in cancelleria in data 13
aprile 1972.
In ordine alla dedotta
illegittimità dell'art. 1 della legge impugnata che include fra i giorni
festivi la giornata del 15 maggio, festa dell'autonomia regionale, la difesa
sostiene che la norma denunciata non ha stabilito quali giorni siano da
considerare festivi "a tutti gli effetti", nel qual caso solo si
potrebbe parlare di influenza sui rapporti pubblici e privati, ma ha solo
inteso indicare i giorni "dichiarati festivi agli effetti della presente
legge" ai fini, ossia, della chiusura degli esercizi di vendita al
dettaglio.
Comunque la determinazione
delle festività non può dar luogo a una "materia" particolare. La
materia del commercio spetta al legislatore regionale, il quale, nel
disciplinarne le modalità di esercizio, ben può stabilire che in alcuni giorni
che ricordano avvenimenti particolari il commercio non debba essere esercitato.
Precisa infine il patrocinio
della Regione che la festività "a tutti gli effetti" del 15 maggio é
stata stabilita con un decreto del Presidente della Regione che risale al 29
aprile 1948, di tal che l'odierna impugnativa dovrebbe ritenersi tardiva.
Passando al secondo motivo
di incostituzionalità rivolto all'art. 5 della legge, la difesa afferma che
l'esclusione dei venditori ambulanti girovaghi dall'osservanza degli orari di
attività durante i giorni feriali non dà luogo alla lamentata violazione del
principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. Le
caratteristiche di questi venditori sono invero del tutto diverse da quelle
degli altri commercianti sia per il tipo di lavoro che svolgono, che non li
obbliga a risiedere stabilmente in una bottega, sia perché trattasi di
commercio economicamente modesto esercitato da unità familiari di minima
dimensione.
Lo svolgimento dell'attività
dei girovaghi in tutti i giorni feriali, oltre che giustificato dai richiamati
motivi, va anche incontro alle esigenze dei consumatori che vedono così
attenuato il disagio loro provocato dalla chiusura dei negozi.
Infondato é, infine, ad
avviso della Regione l'ultimo motivo di incostituzionalità mosso all'art. 7
della legge in ordine all'orario di chiusura fissato per i grandi magazzini con
gamma merceologica promiscua, tenuti separatamente all'osservanza degli orari
di vendita e chiusura infrasettimanale stabiliti per il settore alimentare e
per quello non alimentare prevalente.
Non sussisterebbe la
ravvisata disparità di trattamento in confronto dei negozi che esercitano
"attività miste" tenuti per contro all'osservanza del solo orario
previsto per l'attività prevalente, poiché fra grande magazzino e negozi ad
attività mista esiste una sostanziale differenza che ben giustifica la diversa
regolamentazione. Basti considerare che il grande magazzino dispone di
personale distinto per i singoli reparti laddove lo stesso personale negli
altri negozi accudisce normalmente alla vendita delle varie merci.
La norma appare, peraltro,
opportuna e giustificata. Col vietare, infatti, che i settori alimentari dei
grandi magazzini funzionino quando gli altri esercizi dei medesimi generi
riposano, si evita che i primi facciano un’indebita concorrenza al secondo.
Conclude pertanto la difesa
chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, in
una memoria per il Commissario dello Stato, depositata in cancelleria il 18
aprile 1972, aggiunge, a completamento di quanto già dedotto sul ricorso, che
l'inclusione del 15 maggio nel novero delle festività produce delle
conseguenze, oltre che sul campo dei rapporti privati, anche in materia processuale
sul computo dei termini.
In particolare, sotto questo
ultimo profilo, osserva che la disposta chiusura totale dei negozi nella data
suddetta non renderebbe possibile le notificazioni, previste dagli artt. 19 e
145 del codice di procedura civile, presso le sedi in cui società, associazioni
e titolari svolgono la loro attività commerciale.
Né sarebbe invocabile, a
favore del notificante, la proroga di cui all'art. 155, ultimo comma, dello
stesso codice poiché la festività del 15 maggio non é inclusa tra quelle
previste dalla legge nazionale 27 maggio 1949, n. 260, alla quale soltanto può
essere raccordata la norma del codice di rito.
In ordine poi agli altri due
motivi di incostituzionalità l'Avvocatura ribadisce che sia il trattamento di
favore fatto dalla legge alla categoria dei venditori ambulanti girovaghi, sia
la imposizione del doppio orario di chiusura previsto per i grandi magazzini,
appaiono in contrasto col principio di uguaglianza e che gli argomenti addotti
dalla difesa della Regione a sostegno della legittimità costituzionale degli
artt. 5 e 7 della legge non danno una razionale giustificazione della disposta
disparità di trattamento normativo.
Considerato in diritto
1. - Il primo motivo di
illegittimità costituzionale, avverso la legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, é proposto nei confronti di
quella parte dell'art. 1 che include, nell'elenco delle festività, agli effetti
della chiusura degli esercizi commerciali, la giornata del 15 maggio, festa
della Regione.
La Corte ritiene che gli
argomenti addotti nel ricorso e ulteriormente sviluppati dall'Avvocatura dello
Stato nella sua memoria a sostegno della censura siano da condividere.
La questione proposta va
esaminata e risolta sotto un profilo strettamente giuridico ed esula, quindi,
da questa sede ogni valutazione in ordine agli apprezzabili intenti, di
indubbio valore morale, che hanno sollecitato il legislatore regionale a
ricordare la data del 15 maggio come ricorrenza di un avvenimento di grande
rilievo particolarmente avvertito dalla collettività regionale. Quel che
interessa accertare, ai fini della soluzione della questione, é soltanto se la
Regione potesse o non introdurre ed aggiungere un altro giorno festivo
all'elenco delle festività previsto dalla legge nazionale 27 maggio 1949, n.
260, sia pure ai limitati effetti di una normativa avente ad oggetto la
"disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio".
La risposta al quesito non
può essere che negativa.
Le norme dello Statuto non
conferiscono, invero, alcuna competenza al legislatore regionale in ordine alla
disciplina delle festività. La qualificazione giuridica dei giorni festivi é
produttiva di effetti notevoli nel nostro ordinamento sia in campo
pubblicistico (quali il diritto processuale, amministrativo e la legislazione
sociale), sia nel campo dei rapporti privatistici del lavoro. Da ciò l'assoluta
necessità di una disciplina unitaria ed uniforme su tutto il territorio
nazionale della materia inerente alla istituzione delle festività, disciplina
la cui regolamentazione spetta esclusivamente allo Stato.
Né vale addurre in contrario
che, avendo la Regione competenza legislativa esclusiva in materia di
commercio, ben poteva disporre che i negozi rimanessero chiusi, oltre che nelle
domeniche e negli altri giorni festivi previsti dalla legge nazionale, anche
nel giorno della festa della Regione. L'art. 14, lett. d), dello Statuto fa
salva, nella materia indicata, la disciplina dei rapporti privati ed é
innegabile che la disposizione impugnata, come esattamente rilevato
dall'Avvocatura, abbia incidenza immediata e diretta sui rapporti economico -
normativi tra datori di lavoro e prestatori d'opera.
La disposizione stessa
produce inoltre conseguenze rilevanti anche nella materia delle notificazioni
giudiziarie.
2. - Con la seconda censura
di incostituzionalità, rivolta all'art. 5, comma secondo, della legge in esame,
si denuncia che l'esonero dei venditori ambulanti girovaghi dalla osservanza
degli orari di attività durante i giorni feriali contrasterebbe con l'art. 3
della Costituzione determinando in favore di essi una ingiusta condizione di
privilegio, dannosa per la categoria dei commercianti a posto fisso.
La Corte ritiene che nel
caso di specie non sussiste una identità di condizioni soggettive ed oggettive
tra le due categorie di commercianti considerate che valga a giustificare la
parità del loro trattamento normativo. Come esattamente osservato dal patrocinio
della Regione, la situazione dei venditori ambulanti girovaghi é del tutto
diversa da quella dei commercianti a posto fisso, sia per l'entità e modalità
con cui la loro attività commerciale é svolta (trattandosi di commercio di
modeste dimensioni cui attendono personalmente e a domicilio del consumatore i
titolari delle licenze col solo aiuto dei familiari), sia per le loro
condizioni economiche, notoriamente inferiori a quelle degli altri
commercianti. É proprio in relazione a questa differenza di situazioni e per
venire incontro alle esigenze di una categoria economicamente più debole che il
trattamento differenziato trova razionale giustificazione.
3. - Il terzo ed ultimo
motivo di incostituzionalità, anche esso riferito al principio di uguaglianza,
ha per oggetto la disposizione contenuta nell'art. 7, comma secondo, ai sensi
della quale i grandi magazzini di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare
separatamente gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale stabiliti per
il settore alimentare e per quello non alimentare prevalente. Si assume che
questa separata disciplina di orari sarebbe ingiusta rispetto al trattamento
riservato sia alle attività commerciali miste operanti nella Regione, sia agli
altri grandi magazzini che operano sul territorio nazionale, i quali, invece,
giusta quanto disposto dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono tenuti
all'osservanza del solo orario prescritto per l'attività prevalente.
Ad avviso della Corte, dal
fatto che la legge nazionale abbia dettato un'unica disciplina di orario per le
due categorie di esercizi, non deriva alcun obbligo per il legislatore
regionale di adottare una identica disciplina. É opportuno ricordare che nella
materia di cui trattasi é riconosciuta alla Regione una potestà legislativa
esclusiva e nell'esercizio di tale competenza spetta al legislatore regionale
la valutazione sulla sussistenza della parità o disparità di situazione tra gli
esercizi in questione nell'ambito territoriale dell'Isola. La difesa della
Regione ha posto in evidenza che il sistema di vendita dei grandi magazzini é
strutturato in modo sostanzialmente diverso da quello dei negozi misti avendo i
primi, e non i secondi, personale distinto addetto ai vari settori di vendita.
Questa obbiettiva diversità può ragionevolmente porsi alla base della
disposizione impugnata che ha previsto solo per essi l'obbligo di osservare
separatamente gli orari di vendita stabiliti per il settore alimentare e per
quello non alimentare prevalente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 7 marzo 1972, concernente la "disciplina
dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio", limitatamente
alla parte in cui include nell'elenco delle festività la data del 15 maggio,
festa della Regione;
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale proposte nei confronti degli artt. 5,
comma secondo, e 7, comma secondo, della stessa legge, in riferimento all'art.
3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il
4 maggio 1972.