ORDINANZA N. 75
ANNO 1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
riuniti di legittimitā costituzionale dell'art. 21 delle disposizioni annesse
al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni per la formazione degli orari
e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti
in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, promossi con
le seguenti ordinanze:
1)
ordinanza emessa il 10 febbraio 1971 dalla Corte suprema di
cassazione-sezione seconda civile-nel procedimento
civile vertente tra l'Azienda
2)
municipalizzata trasporti di Verona e Bernardelli
Bruno ed altri, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;
2) ordinanze
emesse il 24 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Genova in tre procedimenti
civili vertenti tra Vello Giacomo, Bonacorsi Rosario,
Coltro Italio e l'Azienda municipalizzata trasporti
di Genova, iscritte ai nn. 269, 270 e 271 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 233 del 15 settembre 1971;
3) ordinanze
emesse l'8 e il 15 marzo 1971 dalla Corte d'appello di Genova in due procedimenti
civili vertenti tra l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, l'Unione
tranvie elettriche urbane e Abbatepietro Sergio e tra
la stessa Azienda e Angeleri Giuseppe ed altri,
iscritte ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1971
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre
1971;
4) ordinanze
emesse il 31 maggio ed il 21 giugno 1971 dalla Corte d'appello di Genova in
sette procedimenti civili vertenti tra Cibelli
Silvio, Marcinnō Francesco, Profumo Saverio, Zunino Dionisio, Soricelli
Michele, Sosso Battista, Crestana
Alberto e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311
del 9 dicembre 1971;
5) ordinanze
emesse il 31 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Genova in due procedimenti
civili vertenti tra Mantovani Anselmo, Ottazzi Simone
e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 408 e 409 del registro ordinanze 1971 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzė.
Ritenuto che,
con le ordinanze indicate in epigrafe, é stata sollevata, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimitā costituzionale
dell'art. 21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328,
modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682.
Considerato che,
con sentenza n.
146 del 1971, questa Corte ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale
della suindicata norma in quanto, consentendo di raggruppare in modo
irrazionale ed arbitrario le 52 giornate di riposo annuali e di concederle
anche dopo lunghi periodi di lavoro, viola il principio costituzionale del
riposo settimanale sancito dall'art. 36, ultimo comma, della Costituzione.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimitā costituzionale dell'art.
21 delle disposizioni annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328 (disposizioni
per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporti in concessione), modificato dal r.d.l. 2 dicembre
1923, n. 2682, e giā dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 146
del 1971.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 aprile 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZĖ
Depositata in
cancelleria il 19 aprile 1972.