ORDINANZA
N. 61
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZĖ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimitā costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269
(legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli
ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla
Commissione provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri Oliviero, iscritta al n. 117 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112
del 5 maggio 1971.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice relatore Francesco Paolo
Bonifacio.
Ritenuto che la
questione di legittimitā costituzionale, sollevata dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli
artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del
r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto
non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di
valore.
Considerato che,
con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le
Commissioni per i tributi ercourier newi siano organi giurisdizionali;
che, di
conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di costituzionalitā
sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e
indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti
richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
Visti l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma,
delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale,
la questione di legittimitā costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Cosė deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 marzo 1972.
Giuseppe
CHIARELLI Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in
cancelleria il 29 marzo 1972.