Ordinanza n. 61 del 1972

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ORDINANZA N. 61

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1970 dalla Commissione provinciale delle imposte di Pistoia sul ricorso di Maestripieri Oliviero, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Pistoia, ha ad oggetto gli artt. 33 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), in quanto non prevedono l'obbligo dell'ufficio fiscale di motivare l'accertamento di valore.

Considerato che, con la sentenza 30 gennaio 1969, n. 10, questa Corte ha escluso che le Commissioni per i tributi ercourier newi siano organi giurisdizionali;

che, di conseguenza, con la stessa sentenza n. 10, le questioni di costituzionalità sollevate da Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette vennero dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.

Giuseppe CHIARELLI – Francesco Paolo BONIFACIO

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1972.