SENTENZA
N. 60
ANNO
1972
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 522, primo comma, del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Ottaviano nel
procedimento penale a carico di Saggese Francesco ed
altri, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella
camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice relatore Nicola Reale.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di quattro persone imputate del delitto di tentato
ratto a fine di matrimonio di una donna non coniugata, il pretore di Ottaviano,
con ordinanza 18 febbraio 1970, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a
tre anni "chiunque, con violenza o inganno sottrae o ritiene, per fine di
matrimonio, una donna non coniugata", e non assoggetta alla stessa
sanzione anche il ratto per fine di matrimonio perpetrato ai danni di una
persona di sesso maschile in pari condizioni di età e stato civile.
Quest'ultima
ipotesi, per il solo fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, e in
contrasto col principio di uguaglianza, ricadrebbe, invece, nella previsione
del delitto di sequestro di persona, per il quale dall'articolo 605 dello
stesso codice é stabilito un diverso e più grave trattamento penalistico ed in
particolare la pena della reclusione da sei mesi ad otto anni.
Non essendosi
costituita alcuna parte in giudizio, la questione é stata esaminata nella camera
di consiglio del 24 febbraio 1972, ai sensi degli artt. 26 della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.
Considerato
in diritto
Con l'ordinanza
pronunziata nel corso di un giudizio penale avente ad oggetto un delitto di
tentato ratto a fine di matrimonio ai danni di una donna non coniugata, il
pretore di Ottaviano ha sollevato, in riferimento al principio di uguaglianza
(art. 3 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo
comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede un identico
trattamento penalistico anche per il ratto per fine di matrimonio di persona di
sesso maschile. In quest'ultimo caso, si osserva dal pretore, e per il solo
fatto della diversità di sesso del soggetto passivo, sarebbe da configurare il
reato di sequestro di persona, per il quale l'art. 605 dello stesso codice
commina la più grave sanzione della reclusione da sei mesi a otto anni.
Ma, così
prospettata, la questione é manifestamente irrilevante nel giudizio di merito
in corso. Essa non concerne, invero, la norma richiamata nell'imputazione
(quella, appunto, di cui all'art. 522, primo comma, c.p.), ma una norma
diversa, riguardante fatto diverso da quello della cui cognizione é investito
il giudice a quo ed estranea al thema decidendum.
La soluzione
della questione non riveste, quindi, il carattere di necessaria pregiudizialità
rispetto alla definizione del giudizio di merito (quale é richiesto dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve dichiararsi inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, primo
comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal pretore
di Ottaviano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in
Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 marzo 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Nicola REALE
Depositata in
cancelleria il 29 marzo 1972.