SENTENZA N. 56
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 39 e 344 del testo unico per la finanza locale,
approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con ordinanza emessa il
10 febbraio 1970 dal tribunale di Crema nel procedimento civile vertente tra
Moretti Francesca e l'Ufficio delle imposte di consumo di Crema, iscritta al n.
106 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970.
Visto l'atto di costituzione
dell'Ufficio imposte di consumo di Crema;
udito nell'udienza pubblica
del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Carlo Jossa, per l'Ufficio imposte di consumo di Crema.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 10 febbraio
1970, emessa nel procedimento civile vertente tra Moretti Francesca e l'Ufficio
imposte di consumo di Crema, il tribunale di Crema ha sollevato d’ufficio la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 e 344 del testo unico
per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,
ritenendoli rispettivamente in contrasto con gli artt. 23 e 76 della
Costituzione.
Osserva il tribunale in
ordine al primo motivo d’incostituzionalità che la norma contenuta nel primo
comma dell'articolo 39 viola il precetto dell'art. 23 della Costituzione dal
momento che essa si limita a stabilire che "l'imposta di consumo sui
materiali per costruzioni edilizie si riscuote secondo il computo metrico e
mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato", ma non indica il
soggetto obbligato all'imposta, né detta alcun criterio idoneo a delimitare la
discrezionalità dell'ente impositore sull'identificazione di tale soggetto.
É vero che la precisa
indicazione del soggetto é contenuta nell'art. 34 del r.d. 30 aprile 1936, n.
1138; questo provvedimento però ha natura regolamentare e non poteva colmare la
lacuna della legge determinando il soggetto passivo del rapporto tributario.
Qualora poi dovesse
ritenersi che il citato r.d. n. 1138 del 1936 abbia carattere di legge delegata
e che la norma delegante sia quella contenuta nell'art. 344 del t.u. della
finanza locale, sarebbe da sollevarsi la questione di legittimità
costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e
con i principi costituzionali dell'ordinamento precedente. La disposizione
dell'art. 344 ha infatti ad oggetto una materia affatto indefinita limitandosi
a stabilire che "il Governo é autorizzato ad emanare... i regolamenti per
l'esecuzione del testo unico".
Nel giudizio dinanzi a
questa Corte si é costituito soltanto l'Ufficio imposte di consumo di Crema,
rappresentato e difeso dagli avvocati Parisio Ravajoli e Carlo Jossa, i quali
hanno chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta questione di
legittimità costituzionale.
Rileva la difesa, in ordine
alla pretesa incostituzionalità dell'art. 39 del t.u. della finanza locale, che
il tribunale non ha tenuto presente altre disposizioni di legge vigenti e
precisamente l'art. 18 del r.d. 24 settembre 1923, n. 2030 - emanato in base
alla delega di cui alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601 - contenente
disposizioni sul riordinamento dei dazi interni di consumo, nonché l'art. 54 del
r.d. 25 febbraio 1924, n. 540, con il quale venne approvato il regolamento per
la riscossione di tali dazi. Orbene, dal combinato disposto dei citati articoli
risulta che il dazio sui materiali da costruzione viene percetto in base alla
quantità accertata con computo metrico mediante liquidazione da farsi a lavoro
ultimato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento (art. 18) e che il
dazio stesso "é dovuto dal proprietario dell'edificio o dai suoi
successori o aventi causa in solido, ovvero, in caso di condominio, da tutti i
proprietari del fabbricato, in ragione della rispettiva proprietà" (art.
54).
Queste disposizioni non sono
state né abrogate, né modificate dal t.u. n. 1175 del 1931 il quale, anzi, nel
comma secondo dell'art. 344, espressamente dispone che fino alIa
pubblicazione di nuovi regolamenti "rimangono in vigore, per le imposte di
consumo... le disposizioni del regolamento approvato con r.d. 25 febbraio 1924,
n. 540".
L'art. 34 del nuovo
regolamento approvato con r.d. n. 1138 del 1936 non ha pertanto colmato alcuna
lacuna della precedente legislazione ma solo confermato disposizioni di legge
vigenti.
Rileva peraltro la difesa
che l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta di cui trattasi é
implicita nella natura stessa del tributo: debitore di questo é infatti colui
che costruisce in proprio, o i suoi successori o aventi causa.
Circa la pretesa
incostituzionalità dell'art. 344 in riferimento all'art. 76 della Costituzione
la difesa osserva preliminarmente che la soluzione di detta questione non
condiziona - per le ragioni già svolte - la definizione del giudizio di merito;
tratterebbesi comunque di questione inammissibile
essendosi posto a raffronto dell'art. 76 una legge che é anteriore all'entrata
in vigore della Costituzione.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di
rimessione pone alla Corte due distinte questioni di legittimità
costituzionale. La prima ha ad oggetto la disposizione contenuta nell'art. 39,
primo comma, del testo unico per la finanza locale approvato con r.d. 14
settembre 1931, n. 1175, disposizione che il tribunale ritiene in contrasto con
l'art. 23 della Costituzione perché non avrebbe indicato il soggetto passivo
dell'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie. La precisa
indicazione di tale soggetto ad opera dell'art. 34, ultimo comma, del r.d. 30
aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento di esecuzione delle imposte di
consumo, non poteva colmare la lacuna della legge stante la natura
regolamentare di detto provvedimento.
La seconda questione di
legittimità ha per oggetto l'art. 344, primo comma , dello stesso testo unico
in riferimento all'art. 76 della Costituzione, ma trattasi di questione dedotta
in via del tutto subordinata in quanto il giudice la prospetta solo per l'eventualità
che al r.d. n. 1138 del 1936 possa essere attribuita natura di legge delegata e
che nel citato art. 344, malgrado in esso si parli espressamente di regolamenti
per l'esecuzione del t.u., possa ravvisarsi la relativa norma delegante.
2. - La doglianza principale
relativa alla mancata individuazione da parte della legge del soggetto debitore
dell'imposta sui materiali per costruzioni edilizie non é fondata.
Le norme generali e
fondamentali che disciplinano l'imposta in questione sono contenute nel t.u. 14
settembre 1931, n. 1175 (artt. 10, 20, 39 e 42). Col successivo regolamento di
esecuzione (r.d. 30 aprile 1936, n. 1138), emanato in virtù dell'art. 344 del
t.u., il Governo ha dettato le disposizioni necessarie per l'attuazione del
t.u. e talune di esse integrano e completano quelle della legge fondamentale.
L'individuazione, sia pure
implicita, del soggetto passivo risulta evidente dal sistema delle norme che
disciplinano il tributo. In particolare é proprio dall'art. 39, comma primo,
impugnato - ai sensi del quale "l'imposta di consumo sui materiali per
costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante
liquidazione da farsi a lavoro ultimato" - che é dato desumere con
precisione quale sia l'atto generatore dell'imposta e stabilire
conseguentemente il soggetto debitore della stessa. Si inferisce, invero, dalla
norma che il fatto giuridico produttivo dell'obbligazione di pagare il tributo
é il consumo, mediante immobilizzazione in una costruzione, di materiale
edilizio e che il momento in cui l'imposta si rende liquida é quello della
ultimazione del lavoro. Ora é ovvio che, se l'atto generatore dell'imposta é
l'impiego di materiale edilizio in una costruzione, debitore del tributo é
soltanto colui che esegue o fa eseguire per proprio conto e nel proprio
interesse la costruzione che ha richiesto l'impiego di detto materiale.
Va perciò disatteso
l'assunto che l'individuazione del debitore sia contenuta esclusivamente
nell'art. 34, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del testo unico e che
questa disposizione abbia assolto il compito di colmare una lacuna della legge.
É invece esatto ritenere che la norma regolamentare, col definire il soggetto
passivo dell'imposta di consumo, abbia inteso soltanto ribadire e confermare,
esplicandolo con maggiore precisione, quel principio dell'individuazione del
debitore nel proprietario della costruzione, già desumibile in modo non
equivoco dalla legge istitutiva del tributo.
Le considerazioni anzisvolte conducono alla dichiarazione di infondatezza, in
riferimento all'art. 23 della Costituzione, della principale questione
d'incostituzionalità e in siffatta pronuncia resta assorbita la seconda
questione dedotta in via subordinata dall'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del testo
unico per la finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175,
sollevata, con l’ordinanza in epigrafe, in riferimento all'articolo 23 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata in cancelleria il
29 marzo 1972.