SENTENZA N. 55
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale dell'art. 391, primo e secondo comma, del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 6 ed il 28 febbraio 1970 dal
tribunale di Teramo nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Franceschini Antonio ed altro e di De Matteis
Vitale ed altri, iscritte ai nn. 76 e 115 del
registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 82 del 1 aprile 1970 e n. 102 del 22 aprile 1970.
Udito nella camera di
consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale davanti al tribunale di Teramo, per omicidio colposo, a
carico di Donato Vadini e d’Antonio Franceschini, la difesa del primo imputato, all'udienza
dibattimentale, faceva presente che, durante la sommaria istruzione, il
pubblico ministero aveva incaricato il perito di redigere una relazione
scritta, entro quaranta giorni, sull'epoca e sulle cause della morte; ed
eccepiva la nullità dell'intera procedura istruttoria, sotto il profilo della
violazione dell'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale, in
relazione alla sentenza n. 117 del 1968
di questa Corte.
Il tribunale disattendeva
tal eccezione, uniformandosi al principio, ripetutamente affermato dalla
Cassazione, sulla non retroattività della dichiarazione d’illegittimità di una
norma disciplinatrice d’atti processuali, allorché questi siano già esauriti.
Per altro, sulla base d’argomenti analoghi a quelli della citata sentenza n.
117 del 1968, con ordinanza del 6 febbraio 1970, riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale - in
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione - dell'art. 391,
secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude
la sindacabilità, nel corso del processo, della
valutazione compiuta dal procuratore della Repubblica, sulla facilità e sulla
brevità dell'indagine peritale, che consenta la persistenza del rito
istruttorio sommario".
Al riguardo, precisava che
la suddetta valutazione sarebbe rimessa all'apprezzamento insindacabile
dell'organo inquirente, svincolato da ogni successivo controllo e riesame; ed
affermava che l'accennata violazione non sarebbe esclusa neppure dall'art. 1
della legge 7 novembre 1969, n. 780, sostitutivo del testo dell'art. 389 del
codice di procedura penale, che non contempla il caso che la necessità della
perizia sorga dopo l'esito negativo del nuovo rimedio istruttorio ovvero dopo
la notifica di un atto da cui si ricavi la notizia certa di un altro
procedimento a carico dell'imputato.
2. - Analoga questione di
legittimità costituzionale della stessa disposizione, oltre che del primo comma
del citato art. 391 - "nella parte in cui esclude la sindacabilità
nel corso del processo della valutazione compiuta dal procuratore della
Repubblica in merito alla complessità e durata degli atti istruttori in vista
della loro compatibilità con il rito sommario" - é stata sollevata, in
riferimento al medesimo precetto costituzionale, con ordinanza del 28 febbraio
1970, dallo stesso tribunale, nel corso di un procedimento penale a carico di
Maria Luisa Tudini ed altri, imputati del delitto di
procurato aborto.
3. - Nei giudizi innanzi a
questa Corte non vi é stata costituzione di parte né intervento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Entrambe le questioni
sottoposte a questa Corte sono strettamente connesse, avendo ad oggetto l'art.
391 del codice di procedura penale, sicché le relative cause possono essere
riunite per essere decise con unica sentenza.
2. - Le questioni attengono,
rispettivamente, al primo e al secondo comma del ridetto art. 391 cod. proc.
pen.: al primo comma, in quanto non rende sindacabile, nel corso del processo,
ai fini dell'eventuale mutamento del rito, la valutazione, compiuta dal
procuratore della Repubblica, della complessità e durata degli atti istruttori,
nell'ambito dell'istruzione sommaria; al secondo comma, in quanto non rende
sindacabile, ai medesimi fini, la valutazione della facilità e brevità
dell'indagine peritale.
3. - La Corte ritiene che i
principi affermati nella sua sentenza n. 117 del 1968, ai quali le due
ordinanze di rimessione si richiamano, non giustifichino l'accoglimento delle
attuali questioni di legittimità costituzionale.
Nella predetta decisione, la
Corte accertò che l'art. 389 cod. proc. pen. - successivamente modificato dalla
legge 7 novembre 1969, n. 780 - confliggeva con
l'art. 25, primo comma, della Costituzione, a causa dell'insindacabilità della
valutazione, fatta dal pubblico ministero, in ordine all’evidenza della prova:
vale a dire, in ordine all'effettiva sussistenza di una delle ipotesi nelle
quali la legge prevede la competenza dell'organo requirente a procedere col
rito sommario.
E però, nel caso che ora ne occupa,
viene in considerazione una successiva vicenda processuale, afferente
all'incidenza che sulla già (legittimamente) instaurata istruttoria sommaria la
legge attribuisce alla necessità di procedere ad atti che, per complessità e
durata, siano con quel rito incompatibili (art. 391, primo comma, cod. proc.
pen.) e, per quanto più specificamente riguarda la perizia, ad indagini non
facili e non brevi (art. 391, secondo comma).
Vero é che la legge
prescrive che il procuratore della Repubblica, verificandosi tali eventualità,
richieda l'istruttoria formale; ed é anche vero che nessun sindacato
giurisdizionale é predisposto a presidio dell'effettiva osservanza dell'obbligo
e dei limiti del potere di esso procuratore della Repubblica, qui pure indubitatamente discrezionale. Tuttavia, non sembra che ciò
concreti una violazione del principio secondo cui il giudice deve essere
precostituito per legge.
Questo principio investe,
certo, anche la fase istruttoria del processo penale (e questa Corte lo ha più
volte affermato e ribadito), ma non può riguardare che il solo momento iniziale
di essa.
L'art. 295 cod. proc. pen.
prevede che, per i delitti di competenza della Corte di assise o del tribunale,
il dibattimento sia preceduto dall'istruttoria formale, affidata al giudice
istruttore: alla quale regola l'art. 389 apporta tassative eccezioni (oltre a
quelle riguardanti il giudizio direttissimo: articolo 502), statuendo in quali
casi viene meno la competenza funzionale di quel giudice e viene legittimato il
pubblico ministero a procedere in via sommaria ed a richiedere, a conclusione
di questa, o il decreto di non promovimento dell'azione penale o il decreto di
citazione a giudizio.
É evidente che, come é la
legge a stabilire la competenza del giudice istruttore, così deve essere la
legge ad indicare i presupposti in presenza dei quali a quella competenza si
deroghi: e poiché la verifica della loro effettiva sussistenza é affidata
all'organo che é titolare dell'azione penale, essa deve essere soggetta - ad
evitare l'elusione della riserva di legge - al sindacato giurisdizionale, ora
assicurato (a seguito della citata sentenza n. 117 del 1968 ed in armonia coi
principi che questa ha posto) dalle innovazioni introdotte con la
"novella" n. 780 del 1969.
Per ciò che attiene, invece,
alle successive vicende della istruzione sommaria, il problema é ben diverso, dappoiché l'obbligo del pubblico ministero di investire il
giudice istruttore, quando egli ravvisi la necessità di compiere atti complessi
di lunga durata, é solo in funzione della loro coerenza con le caratteristiche
del rito sommario: il che testualmente risulta dalla stessa dizione delle norme
impugnate. Ne consegue che l'eventuale inosservanza di quest'obbligo non lede
l'interesse sostanziale tutelato dal principio costituzionale di raffronto.
E giova aggiungere che
l'estensione di detto principio alla valutazione della compatibilità dei
singoli atti con la procedura sommaria, implicando la predisposizione della
possibilità del sindacato giurisdizionale su ciascuno di essi, comprometterebbe
in modo irrimediabile l'esigenza di un rapido corso dell'indagine - un'esigenza
apprezzabile sul piano costituzionale e, oltre tutto, corrispondente allo
stesso interesse dell'inquisito - senza che tale sacrificio sia richiesto dal
bene che l'art. 25, primo comma, della Costituzione é diretto a proteggere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 391, primo e secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo
comma, della Costituzione, dal tribunale di Teramo con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Enzo
CAPALOZZA
Depositata in cancelleria il
29 marzo 1972.