SENTENZA N. 51
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel
procedimento di affiliazione delle minori Scrima Patrizia, Daniela e Maria
Franca su istanza di Romano Francesco, iscritta al n. 104 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89
dell'8 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In questa causa si
deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma secondo, del codice
civile, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, in quanto vi
si dispone che il giudice tutelare, ove esistano gravi motivi, può autorizzare
l'affiliazione di un minore anche se il coniuge rifiuta l'assenso, soltanto nel
caso di separazione legale e non in quello di separazione di fatto.
L'ordinanza che solleva la
questione é del pretore di Sant'Agata di Militello; e vi si osserva che la
diversità del titolo della separazione non é idonea a sostanziare una diversità
di situazioni tale da giustificare una disciplina normativa differenziata, dato
che la separazione legale é soltanto il formale riconoscimento giuridico di uno
stato di fatto.
2. - Il Presidente del
Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha anzitutto rilevato che
l'affiliazione riguardava un figlio adulterino ed il pretore non si era proposto
il quesito se l'affiliazione ne era ammissibile; nel merito ha osservato che la
separazione di fatto, a differenza di quella legale, lascia immutati gli
obblighi ed i diritti derivanti dal matrimonio, donde una diversità di
situazioni giuridiche, che esclude ogni lesione al principio di eguaglianza;
questo principio sarebbe stato invece violato se la norma impugnata avesse
pareggiato entrambe quelle situazioni.
3. - All'udienza del 9
febbraio 1972 l'Avvocato dello Stato ha confermato le proprie tesi e
conclusioni.
Considerato in diritto
La Corte ritiene che non
lede il principio di uguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile,
che, soltanto quando vi é separazione legale, e non anche nel caso di
separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il
coniuge del richiedente.
Giova anzitutto sottolineare
che il testo attuale della norma denunziata ha voluto risolvere una questione
sorta nel vigore dell'art. 402 del libro primo del codice, ove, per l'affiliazione
di un minore, si prescriveva semplicemente "l'assenso dell'altro
coniuge", se il richiedente era coniugato. Nella giurisprudenza si era
fatta strada, pur non senza contrasto, l'opinione per cui tale assenso non era
richiesto nel caso di coniugi comunque separati, di fatto o legalmente; e, nel
testo definitivo del codice, quello vigente, si é ritenuto di specificare che
l'assenso predetto non é necessario nel solo caso di separazione legale.
Questa determinazione
normativa é coerente alla regola per la quale la separazione di fatto non ha
alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non
avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal
tribunale (art. 158 cod. civ.). Gli é che il rapporto coniugale e gli obblighi
che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere
nella disponibilità delle parti; e così, non il fatto materiale della
cessazione della convivenza può sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento
giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilità
attuale di fare riprendere la coabitazione.
V'é una differente
situazione giuridica pertanto fra il caso in cui il coniuge separato legalmente
rifiuta di consentire l'affiliazione ed il caso in cui il rifiuto é del coniuge
che vive separato di fatto da chi richiede l'affiliazione. La differenza appare
più evidente se si esemplifica un’ipotesi in cui il giudice abbia rigettato la
domanda di separazione o abbia rifiutato l'omologazione di quella consensuale e
tuttavia la separazione continui: questa situazione non é assimilabile né
equiparabile a quella in cui invece la domanda sia stata accolta o
l'omologazione accordata.
La disuguaglianza che il
giudice a quo scorge nell'art. 405, secondo comma, del codice civile, é
conseguenza di una diversità obiettiva delle situazioni considerate; e l'art. 3
della Costituzione non impone di parificare situazioni dissimili.
L'obiezione per cui anche
nel caso di separazione di fatto, come in quella legale, é possibile che il
rifiuto dell'assenso all'affiliazione sia pretestuoso o contrario allo stesso
interesse del minore attiene a valutazioni di convenienza che soltanto il
Parlamento può compiere e, per di più, pone in risalto circostanze dipendenti
da comportamenti accidentali della parte, che non possono essere prese in
considerazione nella sede del processo costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del
codice civile, proposta dal pretore di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5
novembre 1969, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto,
non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per
gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Michele
FRAGALI
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.