Sentenze n.50 del 1972

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 SENTENZA N. 50

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Nachamie David, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Nachamie David, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 527 del codice penale, il pretore di Bologna sollevava, su eccezione della difesa, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Osserva il pretore, nell'ordinanza di remissione, emessa il 21 marzo 1970, che la norma impugnata aveva consentito all'autorità di polizia di interrogare l'indiziato il 22 luglio 1969, subito dopo il fatto, senza l'ausilio di un interprete ufficiale. Pertanto non avevano trovato applicazione le garanzie disposte dall'art. 326 c.p.p. per l'interrogatorio dello straniero nella istruzione formale, quali l'eventuale acquisizione agli atti di una corrispondente dichiarazione scritta in lingua originaria dell'imputato, se da lui voluta, e la partecipazione necessaria dell'interprete all'interrogatorio dell'imputato, anche se reso in una lingua straniera conosciuta dal giudice.

L'inapplicabilità di tali disposizioni poteva ripercuotersi, secondo il giudice a quo, in danno dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione, specie considerandosi l'estensione alle indagini di polizia giudiziaria di molte norme disciplinanti l'istruzione formale, già operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1968.

Nessuna parte si é costituita in questa sede.

 

Considerato in diritto

 

La Corte é chiamata a decidere se l'articolo 223, secondo comma, del codice di procedura penale, consentendo all'autorità di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio dello straniero senza l'ausilio obbligatorio di un interprete e senza la possibilità per l'imputato di far inserire nel processo verbale un’eventuale sua dichiarazione scritta, non contrasti con il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Va innanzitutto rilevato che la norma impugnata risulta dal combinato disposto degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, quest'ultimo specificamente concernente il sommario interrogatorio dell'indiziato ad opera della polizia giudiziaria.

La questione di costituzionalità é stata sollevata dal pretore di Bologna in rapporto ad un disposto normativo già modificato all'epoca in cui venne emessa l'ordinanza di remissione, ma con riferimento ad un'ipotesi (l'interrogatorio di uno straniero avvenuto il 22 luglio 1969) ricadente sotto l'impero della originaria formulazione della norma, sia pure nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1968, che il pretore ritiene applicabile alla fattispecie.

Così circoscritto l'oggetto del giudizio, occorre riconoscere che la disposizione impugnata consentiva, nel suo significato anteriore alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'elusione delle garanzie stabilite, in tema d'interrogatorio dello straniero, dall'art. 326 c.p.p. per l'istruzione formale.

Pertanto alla stregua dei principi già enunciati da questa Corte con le sentenze n. 148 del 1969 e n. 86 del 1968, e seguiti dallo stesso legislatore nelle recenti novelle al codice di procedura penale, deve concludersi che la norma impugnata contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché il diritto di difesa dello straniero non riceve adeguata tutela senza l’obbligatoria assistenza di un interprete e senza la possibilità di consegnare dichiarazioni scritte nella propria lingua, da inserirsi nel processo verbale.

Il nuovo testo dell'art. 225 c.p.p. (introdotto dalle leggi 5 dicembre 1969, n. 932, e 18 marzo 1971, n. 62), impone invece in ogni caso l'osservanza delle norme sulla istruzione formale, escluso l'obbligo di deferire il giuramento, facendo salva l'ipotesi che la legge disponga altrimenti. L'autorità di polizia é quindi da tempo obbligata ad osservare le garanzie stabilite dall'art. 326 c.p.p. quando procede al sommario interrogatorio dell'indiziato straniero, giacché l'estensione delle più ampie garanzie a dette indagini é sancita in via generale dalle nuove disposizioni, cui non deroga il secondo comma dell'art. 223 c.p.p., contenente una norma meramente permissiva e non eccezionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle norme sull'istruzione formale.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1972.