SENTENZA N. 50
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 223, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Nachamie David,
iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970.
Udito nella camera di
consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento
penale a carico di tale Nachamie David, imputato del
delitto previsto e punito dall'art. 527 del codice penale, il pretore di
Bologna sollevava, su eccezione della difesa, questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Osserva il pretore,
nell'ordinanza di remissione, emessa il 21 marzo 1970, che la norma impugnata
aveva consentito all'autorità di polizia di interrogare l'indiziato il 22
luglio 1969, subito dopo il fatto, senza l'ausilio di un interprete ufficiale.
Pertanto non avevano trovato applicazione le garanzie disposte dall'art. 326
c.p.p. per l'interrogatorio dello straniero nella istruzione formale, quali
l'eventuale acquisizione agli atti di una corrispondente dichiarazione scritta
in lingua originaria dell'imputato, se da lui voluta, e la partecipazione
necessaria dell'interprete all'interrogatorio dell'imputato, anche se reso in
una lingua straniera conosciuta dal giudice.
L'inapplicabilità di tali
disposizioni poteva ripercuotersi, secondo il giudice a quo, in danno
dell'imputato, con conseguente violazione del diritto di difesa, garantito
dall'art. 24 della Costituzione, specie considerandosi l'estensione alle
indagini di polizia giudiziaria di molte norme disciplinanti l'istruzione
formale, già operante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1968.
Nessuna parte si é
costituita in questa sede.
Considerato in diritto
La Corte é chiamata a
decidere se l'articolo 223, secondo comma, del codice di procedura penale,
consentendo all'autorità di polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio
dello straniero senza l'ausilio obbligatorio di un interprete e senza la
possibilità per l'imputato di far inserire nel processo verbale un’eventuale
sua dichiarazione scritta, non contrasti con il diritto di difesa, garantito
dall'art. 24 della Costituzione.
Va innanzitutto rilevato che
la norma impugnata risulta dal combinato disposto degli artt. 223 e 225 del
codice di procedura penale, quest'ultimo specificamente concernente il sommario
interrogatorio dell'indiziato ad opera della polizia giudiziaria.
La questione di
costituzionalità é stata sollevata dal pretore di Bologna in rapporto ad un
disposto normativo già modificato all'epoca in cui venne emessa l'ordinanza di
remissione, ma con riferimento ad un'ipotesi (l'interrogatorio di uno straniero
avvenuto il 22 luglio 1969) ricadente sotto l'impero della originaria
formulazione della norma, sia pure nel testo vigente a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 86 del 1968, che il pretore ritiene applicabile
alla fattispecie.
Così circoscritto l'oggetto
del giudizio, occorre riconoscere che la disposizione impugnata consentiva, nel
suo significato anteriore alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, l'elusione delle
garanzie stabilite, in tema d'interrogatorio dello straniero, dall'art. 326
c.p.p. per l'istruzione formale.
Pertanto alla stregua dei
principi già enunciati da questa Corte con le sentenze n. 148 del 1969
e n. 86 del 1968, e seguiti dallo stesso legislatore nelle recenti novelle al
codice di procedura penale, deve concludersi che la norma impugnata contrasta
con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché il diritto di difesa
dello straniero non riceve adeguata tutela senza l’obbligatoria assistenza di
un interprete e senza la possibilità di consegnare dichiarazioni scritte nella
propria lingua, da inserirsi nel processo verbale.
Il nuovo testo dell'art. 225
c.p.p. (introdotto dalle leggi 5 dicembre 1969, n. 932, e 18 marzo 1971, n.
62), impone invece in ogni caso l'osservanza delle norme sulla istruzione
formale, escluso l'obbligo di deferire il giuramento, facendo salva l'ipotesi
che la legge disponga altrimenti. L'autorità di polizia é quindi da tempo
obbligata ad osservare le garanzie stabilite dall'art. 326 c.p.p. quando
procede al sommario interrogatorio dell'indiziato straniero, giacché
l'estensione delle più ampie garanzie a dette indagini é sancita in via
generale dalle nuove disposizioni, cui non deroga il secondo comma dell'art.
223 c.p.p., contenente una norma meramente permissiva e non eccezionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 223 e 225 del codice di procedura penale, nella
parte in cui consentivano, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre
1969, n. 932, all'autorità di polizia giudiziaria di procedere a sommario
interrogatorio dello straniero, senza l'osservanza delle garanzie dettate dalle
norme sull'istruzione formale.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Paolo
ROSSI
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1972.