SENTENZA N. 48
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633
(protezione del diritto d'autore e d’altri diritti connessi al suo esercizio),
promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Toscani Oliviero e la società TOTAL, iscritta
al n. 132 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.
Visti l'atto di costituzione
della società TOTAL e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Giannetto Cavasola, per la
società TOTAL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Il fotografo Oliviero
Toscani, assumendo di avere ceduto "tutti i diritti di riproduzione"
di un suo servizio fotografico alla società TOTAL, la quale, nella campagna di
stampa 1968 avrebbe riprodotto le fotografie cedutele
in modo tale da costituire lesione della sua reputazione di fotografo professionista
specializzato in materia pubblicitaria, conveniva davanti al tribunale di
Milano la società TOTAL perché, tra l'altro, sentisse affermare la lesione del
suo diritto morale di autore.
Il tribunale adito, con
ordinanza 11 dicembre 1969, attraverso una diligente analisi delle norme degli
artt. 87-92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, contenente una regolamentazione
speciale dei diritti di autore relativi alle fotografie, nonché della
Convenzione internazionale di Berna, nel testo riveduto a Bruxelles il 26
giugno 1948, resa esecutiva in Italia con legge 16 febbraio 1953, n. 247,
giungeva sostanzialmente alle seguenti conclusioni:
a) per la vigente legge
italiana sul diritto d'autore i diritti dei fotografi non sono pienamente
protetti, dato che per essi é esclusa la protezione del diritto morale, preveduta dall'art. 20 di detta legge;
b) viceversa, l'art. 2, n.
1, della Convenzione di Berna prevede la piena protezione anche per le opere
fotografiche e per quelle ottenute con un processo analogo a quello fotografico
e, in forza dell'art. 4 (nn. 1 e 2), gli autori
appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione godono negli altri Paesi dell'Unione
stessa dei medesimi diritti riconosciuti ai nazionali e di quelli accordati
dalla Convenzione, senza che il godimento e l'esercizio di tali diritti sia
subordinato ad alcuna formalità;
c) conseguentemente il
fotografo italiano che abbia eseguito in un altro Paese dell'Unione una sua
opera gode in detto Paese e nella stessa Italia di una protezione maggiore di
quella alla quale ha diritto il fotografo che tale opera abbia eseguita in
Italia.
Di qui, secondo il tribunale
di Milano, un’evidente, ingiustificata disparità di trattamento che rende non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 87-92 della legge n. 633 del 1941, per violazione del principio di
eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Dopo gli adempimenti di
legge, la questione viene ora alla cognizione della Corte.
É intervenuto nel giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in cancelleria il 23
marzo 1970.
Si sono costituiti la
società TOTAL, con memoria depositata il 31 marzo 1970 ed il Toscani, con
memoria depositata il 23 settembre 1970 e cioé fuori
termine.
Con l'atto d'intervento,
l'Avvocatura generale dello Stato, partendo dal presupposto che la Convenzione
di Berna abbia natura "self-executing"
ossia entra pienamente in vigore negli Stati contraenti, per solo effetto della
ratifica, senza che occorra un adeguamento conforme delle leggi già vigenti
negli Stati stessi, chiede che la questione venga dichiarata inammissibile per
difetto di rilevanza o, comunque, infondata.
Secondo l'Avvocatura
generale, infatti, una corretta interpretazione della Convenzione di Berna,
anche in relazione ai lavori preparatori della legge italiana di ratifica
(legge 16 febbraio 1953, n. 247) conduce a ritenere l'applicabilità immediata,
anche nei confronti delle opere fotografiche, dell'art. 20 della legge n. 633
del 1941, il che implica, appunto, l'irrilevanza o, comunque, l'infondatezza
della proposta questione.
Anche il patrocinio della
TOTAL, con la memoria sopra indicata, conclude che la questione venga
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata, ma
sotto profili ben diversi da quelli prospettati dall'Avvocatura dello Stato.
Il difetto di rilevanza
viene, infatti, prospettato sia sotto il profilo di assoluto difetto di una
qualsiasi motivazione al riguardo, sia sotto il profilo che l’eventuale
dichiarazione di illegittimità costituzionale dei denunziati artt. 87-92 della
legge n. 633 del 1941 non avrebbe l'effetto di estendere alle opere
fotografiche la tutela morale dell'autore, bensì quello di sopprimere anche la
limitata tutela, per tali opere, dagli articoli stessi preveduta.
L’infondatezza, poi, viene
sostenuta in quanto la denunziata disparità di trattamento trova razionale
giustificazione nella differente disciplina legislativa, derivante in conformità
con i principi del diritto internazionale, dall'applicabilità della
legislazione vigente nel luogo dove l'opera é stata realizzata.
La memoria del patrocinio
del Toscani non può essere presa in esame, perché tardivamente depositata.
Con altra memoria depositata
il 12 gennaio 1972, l'Avvocatura generale dello Stato riafferma le deduzioni
dell'atto di intervento e ne conferma le conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Come viene posto in
rilievo in narrativa, con l'ordinanza di rinvio vengono denunziati a questa
Corte gli articoli da 87 a 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti
la disciplina speciale dei diritti relativi alle fotografie, in quanto non
concedono ai rispettivi autori anche la protezione del diritto morale di cui
all'art. 20 della legge stessa e 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna
del 1886, riveduta a Bruxelles nel 1948, ratificata e resa esecutiva in Italia
con la legge 16 febbraio 1953, n. 247, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sotto il limitato profilo della disparità di trattamento tra
l'autore italiano di fotografia eseguita in Italia, che ha diritto soltanto
alla minore protezione preveduta dalle norme
denunziate ed altro autore, pure italiano, che avendo eseguita la fotografia in
altro Paese aderente alla Convenzione di Berna, avrebbe diritto anche in Italia
alla maggiore protezione dell'art. 6 bis, comma primo, di detta Convenzione.
2. - Così precisati i
termini della questione, occorre, in via pregiudiziale, esaminare le due
eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevate, sotto
diverso profilo, dal patrocinio della Società TOTAL e dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Entrambe tali eccezioni
risultano, peraltro, infondate:
a) Secondo la TOTAL,
infatti, il difetto di rilevanza dovrebbe ravvisarsi in quanto l’eventuale
dichiarazione di illegittimità delle norme denunziate avrebbe soltanto
l'effetto di far perdere all'autore di fotografie, costituenti opere protette,
i più limitati diritti contemplati da dette norme, senza attribuire loro la
maggiore protezione contemplata dall'art. 20 della legge n. 633 del 1941 e
dall'art. 6 bis, comma primo, della Convenzione di Berna.
Senonché é facile obbiettare che,
con l'ordinanza di rinvio, la dichiarazione di illegittimità é prospettata
proprio in riferimento al diniego di quella maggiore protezione, della quale,
pertanto, tale dichiarazione implicherebbe il riconoscimento.
b) Secondo l'Avvocatura
generale dello Stato, invece, l’irrilevanza deriverebbe dalla natura di
trattato "self-executing" della Convenzione
di Berna, per effetto della quale, una volta intervenute la ratifica e "la
piena ed intera esecuzione" conferite con la legge 16 febbraio 1953, n.
247, dovrebbe ritenersi entrato, senz'altro, nel nostro ordinamento giuridico
il principio della protezione piena estesa al riconoscimento anche del diritto
morale dell'autore per le opere fotografiche.
Ma dal testo del n. 1
dell'art. 4, nonché da quello dell'art. 5 di detta Convenzione, chiaramente si
evince che gli obblighi reciproci con essa assunti dai Paesi dell'Unione
consistono nel riconoscimento, ciascuno nel proprio territorio, agli autori di
altri Paesi aderenti all'Unione stessa, di diritti non inferiori a quelli
attribuiti ai propri cittadini, nonché dei diritti discendenti dalla
Convenzione.
Ne consegue che ben può un
cittadino di altro Paese aderente all'Unione, autore di un'opera eseguita o
pubblicata nel Paese di origine, ottenere in Italia una protezione della
propria opera, riconosciutagli dalla legislazione del proprio Paese, maggiore
di quella accordata dalla legislazione italiana ai propri cittadini, come pure
che ad un cittadino italiano autore di un'opera eseguita o pubblicata in altro
Paese dell'Unione venga colà riconosciuta la eventuale maggiore protezione
dalla legislazione di quel Paese accordata ai propri cittadini, o la protezione
discendente dalla Convenzione.
Ma non consegue altresì che
ad un cittadino italiano possa essere riconosciuta in Italia, anche per opera
eseguita o pubblicata in altro Paese dell'Unione, protezione maggiore di quella
accordata dalla legislazione italiana ad opera analoga eseguita o pubblicata in
Italia da cittadini italiani.
Se questo é il contenuto
della Convenzione di Berna é evidente che, anche a considerarlo "self- executing", la
"piena ed intera esecuzione" disposta con la citata legge di ratifica
non può far sì che, in esecuzione di essa, debba ritenersi estesa in Italia e
nei confronti dei cittadini italiani la protezione del diritto morale di autore
alle opere fotografiche.
3. - Le considerazioni che
precedono dimostrano anche che la questione, così com'é stata prospettata, é
destituita di fondamento.
Come sopra si é posto in
rilievo, presupposto della denunziata violazione del principio di eguaglianza é
che il cittadino italiano autore di fotografie eseguite o pubblicate in altro
Paese dell'Unione, nel quale sia ammessa la protezione morale delle opere
fotografiche, abbia diritto a tale maggiore protezione anche in Italia.
Questo presupposto, alla
stregua delle richiamate considerazioni, deve ritenersi insussistente: ne
consegue che viene a mancare la disparità di trattamento nella quale dovrebbe
ravvisarsi la violazione del detto principio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli articoli da 87 a 92 della legge
22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto di autore ed altri
diritti connessi al suo esercizio", sollevata, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Angelo
DE MARCO
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.