SENTENZA N. 46
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra
l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nonché dell'art. 8
della legge 5 febbraio 1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti di
quiescenza dei detti Istituti di previdenza), promosso con ordinanza emessa il
23 giugno 1970 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul
ricorso di Donati Tullio, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Visto l'atto di costituzione
di Donati Tullio;
udito nell'udienza pubblica
del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Benedetto
Bussi, per il Donati.
Ritenuto in fatto
Con decreto n. 5342 del 20 marzo
1969 la Cassa per le pensioni ai sanitari, facente parte degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro, attribuiva a Tullio Donati, orfano
maggiorenne del medico condotto Giuseppe Donati, pensionato e deceduto il 9
dicembre 1947, la pensione di riversibilità con decorrenza degli assegni dal 17
marzo 1968.
Avverso detto decreto
ricorreva il Donati davanti alla Corte dei conti. Sosteneva tra l'altro che
l'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, che estende agli orfani
maggiorenni la norma già dettata per le orfane nubili o vedove (art. 27 della
legge 26 luglio 1965, n. 965), contiene un rinvio sostanziale a questa norma e
che quindi al trattamento pensionistico riconosciuto in base all'art. 8 deve
essere data la stessa decorrenza del trattamento accordato in base all'art. 27
della legge n. 965 del 1965, realizzandosi per tal modo una parità di
trattamento tra orfane ed orfani; e chiedeva che la decorrenza della pensione
fosse fissata al 31 agosto 1965, data di entrata in vigore della legge n. 965
del 1965.
Di contrario avviso si
dichiarava il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di
previdenza - che a mezzo dell'Avvocatura dello Stato riteneva che il
riferimento all'art. 27 della legge n. 965 doveva valere soltanto ai fini
dell'accertamento dell'esistenza dell’invalidità e della nullatenenza alla data
del 31 agosto 1965 e che all'art. 8 non poteva essere riconosciuta efficacia
retroattiva.
Dello stesso parere era il
pubblico ministero, il quale però osservava che relativamente alle norme in
esame si profilava una questione di legittimità costituzionale, perché, per
quanto concerne la decorrenza della pensione, si avrebbe un differente
trattamento tra gli orfani a seconda del sesso, e ciò sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
La Corte dei conti, sezione
III giurisdizionale, con ordinanza del 23 giugno 1970, rilevava che l'art. 27
della legge n. 965 del 1965 si riferiva unicamente alle orfane e che l'art. 8
della legge n. 85 del 1968 aveva carattere innovativo e, mancando un’espressa o
implicita statuizione di efficacia retroattiva, era efficace solo dal 17 marzo
1968 (e cioé dalla data di entrata in vigore della
legge stessa).
E riteneva che fossero in
contrasto con l'art. 3, sia l'art. 27 della legge n. 965 del 1965, "nella
parte in cui non prevede tra i soggetti di diritto a pensione gli orfani
maggiorenni", sia l'art. 8 della legge n. 85 del 1968, "nella parte
in cui non riconosce agli orfani maggiorenni il diritto a pensione con efficacia
retroattiva dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 965".
La questione, ad avviso
della Corte, sarebbe rilevante perché per il ricorrente al 31 agosto 1965
sussistevano tutti i requisiti prescritti, e non sarebbe manifestamente
infondata perché la diversità di trattamento (data dalla mancata previsione -
nell'art. 27 - degli orfani tra i soggetti di diritto a pensione e dalla
mancata retroattività dell'art. 8) integrerebbe una discriminazione dei
soggetti unicamente in base al sesso non sorretta da valide giustificazioni o
spiegazioni.
L'ordinanza veniva
comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si
costituiva, a mezzo dell'avv. Benedetto Bussi, Tullio Donati il quale, con le
deduzioni e con la memoria, insistendo sulla disparità di trattamento derivante
dall’applicazione della norma contenuta nell'art. 8 della legge n. 85 del 1968
e relativa al periodo intercorrente tra il 31 agosto 1965 ed il 17 marzo 1968,
chiedeva che, in parte qua, sia l'art. 27 che l'art. 8 fossero dichiarati costituzionalmente
illegittimi. Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
All'udienza del 26 gennaio
1972, l'avv. Bussi, per il Donati, insisteva nelle precedenti ragioni e
richieste.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, con
l'ordinanza di rimessione, denuncia per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, l'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra
l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non
comprende gli orfani di sesso maschile maggiorenni tra gli aventi diritto a
pensione da parte delle dette Casse, nella particolare ipotesi che lo stato di
invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, ancorché non sussistenti alla
data di morte dell'iscritto o del pensionato, fossero esistiti all'atto
dell'entrata in vigore della legge stessa; nonché l'art. 8 della legge 5
febbraio 1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti di quiescenza dei
detti Istituti di previdenza), nella parte in cui non riconosce ai detti orfani
maggiorenni il diritto a pensione a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge n. 965 del 1965.
2. - L'art. 30, commi
secondo e terzo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (di approvazione del
regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari), ha
riconosciuto il diritto alla pensione (in mancanza della vedova o quando questa
non vi abbia diritto) agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del
sanitario, ed ha parificato agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili
o vedove maggiorenni purché fosse provato che alla data della morte del
sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro
e fossero rimasti nullatenenti.
Con l'art. 27 della citata
legge n. 965 del 1965, per le orfane nubili o vedove si é disposto che le
stesse avessero diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di
invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla
data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma di queste condizioni si fosse
accertata la sussistenza all'atto dell'entrata in vigore della legge.
Con l'art. 8 della citata
legge n. 85 del 1968, infine, la norma ora indicata é stata estesa agli orfani
maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.
Tali essendo lo sviluppo e
lo stato della legislazione sul punto in contestazione, é intervenuta la
denuncia de qua, rivolta - come si é detto - nei confronti dell'art. 27 della
legge n. 965 del 1965, nonché dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968.
3. - La norma dell'art. 27
concede il beneficio sopra specificato alle orfane e implicitamente lo nega nei
confronti degli orfani maggiorenni.
Si é con ciò in presenza di
un trattamento che non é unico per tutti i cittadini che si trovano nelle
stesse condizioni, ma é differenziato a seconda del sesso dei destinatari.
Infatti, non possono non
dirsi identiche la situazione delle orfane e quella degli orfani del
dipendente, iscritto o pensionato, deceduto anteriormente al 31 agosto 1965
(data di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965), qualora, tanto le une
che gli altri, fossero a quella data in stato di invalidità al lavoro proficuo
e nullatenenti. E codeste situazioni sono meritevoli di eguale valutazione e
tutela da parte del legislatore, non potendosi ammettere che ai fini del
diritto a pensione possa importare il fatto che i figli maschi del dipendente
deceduto siano maggiorenni: una volta che per essi siano accertati lo stato di
invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, non ha infatti alcun peso
l'essere maggiorenni o minorenni.
Ora l'esigenza di un’eguale
disciplina per situazioni che siano eguali, consacrata nell'art. 3 della
Costituzione, non trova riscontro nel disposto dell'art. 27, per cui, di fronte
alla rilevata disparità di trattamento basata sulla diversità di sesso e
nell'assenza di adeguate ragioni a sostegno della norma, questa deve essere
dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude gli orfani
maggiorenni dal trattamento disposto in favore delle orfane.
4. - A seguito di ciò rimane
assorbito l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
della legge n. 85 del 1968, che dal giudice a quo é stata sollevata unitamente a
quella già considerata.
Con la doppia denuncia,
infatti, si é voluto praticamente prospettare l'illegittimità costituzionale
della (unica) norma secondo cui gli orfani di sesso maschile maggiorenni, pur
trovandosi nelle condizioni volute dall'art. 27, non hanno diritto a pensione a
decorrere dal 31 agosto 1965.
Intervenuta quindi la
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 in parte qua, nel
senso prospettato con la doppia denuncia, non residua nell'art. 8 alcun punto o
profilo, che sul piano temporale o dal punto di vista del contenuto meriti
autonoma considerazione e valutazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra
l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui
esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle
orfane.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI –
Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.