SENTENZA N. 44
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale 7 ottobre 1970,
riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 21 aprile 1971,
recante "nuove norme per l'industria del quarzo e del gesso",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
14 maggio 1971, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 10
del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione
della Regione Trentino- Alto Adige;
udito nell'udienza pubblica
del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
uditi il sostituto avvocato
generale dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Aldo Piras,
per la Regione.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 14
maggio 1971 e depositato il 19 maggio 1971, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato gli artt. 1 e 2 della legge regionale Trentino-Alto Adige,
riapprovata il 21 aprile 1971, recante "nuove norme per l'industria del
quarzo e del gesso", per contrasto con gli artt. 4, n. 6, e 58, primo
comma, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 3 e 42 della
Costituzione.
Le norme impugnate
trasferiscono i minerali di quarzo e di gesso dalla seconda categoria (quella
delle cave) alla prima (quella delle miniere) dell'elenco stabilito dall'art. 2
della c.d. legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443, e attribuiscono in
concessione trentennale i giacimenti di quarzo e di gesso, che risultino in
normale coltivazione, ai proprietari del suolo ove é situato il giacimento.
Osserva l'Avvocatura dello
Stato che siffatte disposizioni sono costituzionalmente illegittime per i
seguenti motivi:
1) la competenza legislativa
primaria della Regione nella materia congiunta delle miniere, cave e torbiere,
va esercitata in maniera non difforme dai principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, i quali esigerebbero il rispetto della classificazione seguita
dalla c.d. legge mineraria;
2) la violazione dei
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato sarebbe ravvisabile nel
menzionato mutamento di categoria anche perché attuato mediante norma legislativa,
anziché mediante atto amministrativo (così come previsto dall'ordinamento
statale), con conseguente soppressione della tutela giurisdizionale;
3) il superamento della
tradizionale distinzione tra cave e miniere, operato con legge meramente
regionale, assoggetta identici beni a diversi regimi giuridici e crea
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini specie se rapportato
al disposto dell'art. 117 della Costituzione;
4) la sottrazione della
piena disponibilità della cava al proprietario, che non abbia manifestato
alcuna colpevole inerzia nello sfruttamento del giacimento, contrasterebbe con
la riserva di indennizzo stabilita dall'art. 42 della Costituzione.
Nel presente giudizio si é
costituito il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, rappresentato e
difeso dall'avvocato Aldo Piras, chiedendo la reiezione del ricorso proposto
dallo Stato.
La difesa della Regione
premette che la sottoposizione del quarzo e del gesso al regime minerario é
stata adottata per consentire il sorgere di una moderna industria estrattiva
che richiede un elevato costo degli impianti, sostenibile solo da imprese cui
sia garantita una notevole durata della concessione.
Osserva quindi che nessuno
degli argomenti addotti a sostegno dell'illegittimità delle norme nel ricorso
dello Stato appare fondato. Invero va rilevato che: 1) la distinzione dei beni
estrattivi in due categorie, rispettivamente assoggettate al diverso regime
delle miniere e delle cave, non costituisce uno dei principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato, sicché la Regione, che ha competenza legislativa primaria in
materia, non é tenuta a rispettarla; 2) non sembra esatto che la Regione possa
disporre il mutamento di categoria dei beni soltanto con atto amministrativo,
poiché la adozione del provvedimento per legge non comporterebbe diminuzione
della garanzia giurisdizionale concessa all'interessato; 3) non v'é violazione
dell'art. 58 dello Statuto, secondo cui sono incluse nel patrimonio
indisponibile della Regione le cave la cui disponibilità sia sottratta al
proprietario, posto che le norme impugnate sottraggono a quest'ultimo la
disponibilità dei minerali di quarzo e di gesso; 4) non v'é scavalcamento della
distinzione tradizionale tra cave e miniere, ma passaggio di alcune categorie di
beni dal regime delle cave a quello delle concessioni minerarie; la differenza
di regime cui vengono assoggettati i giacimenti di quarzo e di gesso a seconda
della loro ubicazione nel territorio nazionale non implica, automaticamente,
violazione del principio costituzionale di uguaglianza, dovendosi considerare
la peculiarità del complesso giacimentologico della Regione Trentino-Alto
Adige; 5) le norme impugnate, inserendo il quarzo ed il gesso tra i beni
soggetti al regime minerario, operano nei confronti di una generalità di
soggetti e si riferiscono a beni identificabili a priori per contrassegni
intrinseci; la sottrazione di tali beni al regime che ne ammetteva la
disponibilità in capo al proprietario del suolo, attuata per l'interesse
pubblico riconosciuto inerente ai beni stessi, non esige, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, alcun indennizzo, e pertanto la
concessione trentennale di sfruttamento al proprietario che coltivi la cava
dimostra soltanto la preoccupazione della Regione di salvaguardare ogni
legittimo interesse e la libertà di iniziativa privata.
Le parti hanno ulteriormente
illustrato le rispettive argomentazioni nella discussione orale.
Considerato in diritto
Corre l'obbligo innanzitutto
di rilevare che nelle more del giudizio é intervenuta la legge costituzionale
10 novembre 1971, n. 1, recante modificazioni allo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, per effetto della quale la potestà legislativa primaria
nella materia delle "miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
torbiere", già spettante alla Regione, é stata attribuita alle due
Provincie di Trento e di Bolzano. La nuova normativa costituzionale stabilisce
inoltre, con apposita disposizione transitoria (art. 56), che nelle materie
trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Provincie continuano
ad applicarsi, finché non sia diversamente disposto con legge provinciale, le
leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Osserva la Corte che la
sopravvenuta modifica statutaria rende inutile il giudizio nel merito del
ricorso in esame.
Nella specie il disegno di
legge regionale, recante "nuove norme per l'industria del quarzo e del
gesso", non potrebbe mai più essere promulgato e assumere forza di legge,
a seguito delle sopravvenute disposizioni costituzionali: infatti queste fanno
salve, nelle materie trasferite alla competenza delle Provincie, le sole leggi
regionali già in vigore il 20 gennaio 1971, tra le quali indubbiamente non può
rientrare l'atto regionale impugnato.
Il ricorso pertanto deve
essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla
pronuncia nel merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il
ricorso in epigrafe indicato, per sopravvenuto difetto di interesse alla
pronuncia nel merito.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
Giuseppe CHIARELLI - Paolo
ROSSI
Depositata in cancelleria il
15 marzo 1972.