SENTENZA N. 38
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d. 12 luglio
1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti),
promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dalla Corte dei conti-sezione
IV pensioni militari- sul ricorso di Venditti Biagio, iscritta al n. 183 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 163 del 1 luglio 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino
Mortati.
Ritenuto in fatto
Nel
corso del procedimento promosso dall'ex militare Biagio Venditti, avverso il
provvedimento liquidativo d’indennità
una tantum sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria (D.M. 11 dicembre
1962 n. 3503/7), il Procuratore generale presso la Corte dei conti, avendo
rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennità prima della scadenza
dei termini per ricorrere, domandava che il ricorso fosse dichiarato
inammissibile, ai sensi dell'art. 64 t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n.
1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti).
Con
ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti (IV sez. pens.
mil.), ritenuta l'applicabilità della norma
alla specie, sollevava, su conforme richiesta delle parti, questione di
legittimità costituzionale del citato art. 64, nella parte in cui
sancisce l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione
dell'indennità prima del termine per ricorrere alla Corte dei conti, per
contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo
comma, della Costituzione.
Osservava
che la violazione del principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo
della parità nel diritto alla tutela giurisdizionale, sembrava
manifestarsi nel diverso trattamento riservato a due situazioni oggettivamente
eguali, quali quelle di coloro che ricorrono per ottenere la pensione ordinaria
o di guerra. Per questi ultimi, infatti, la preclusione processuale, già
operante in forza del denunciato art. 64, era stata rimossa dall'art. 114,
secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto
con gli invocati principi costituzionali sarebbe apparso più evidente, considerando
che la diversità di disciplina non era giustificata da particolari
esigenze, ma semplicemente imputabile alla disorganica successione nel tempo
delle leggi in materia.
La
norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei confronti dei
meno abbienti, per i quali, spinti dal bisogno a riscuotere l'indennità
senza attendere l'esito del lungo procedimento relativo all'autorizzazione al
pagamento ln pendenza di ricorso (art. 15, secondo
comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703), si sarebbe reso impossibile o quanto meno
difficile osservare l'onere imposto. La violazione degli artt. 24, primo comma,
e 113, primo e secondo comma, della Costituzione veniva, infine, rilevata sotto
il profilo degli interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla
legge 26 luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27
giugno 1933, n. 703) era intesa a concedere un mezzo di cautela all'erario,
dato il sistema della rifusione rateale dell'indennità percetta e la conseguente possibilità che lo Stato
nulla avrebbe potuto opporre in compensazione, se la pensione successivamente
concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra la sanzione
comminata e il fine da raggiungere e l'illegittimità del limite alla
proponibilità del ricorso, non giustificato da interessi di preminente
valore pubblico o da esigenze processuali.
L'ordinanza
é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata e la causa
é stata discussa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative,
non essendovi stata costituzione di parti.
Considerato in diritto
1. -
La censura proposta dalla Corte dei conti d’illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt.3, primo comma, 24, primo comma, e
113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 64 del testo unico
approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che sancisce la decadenza del
diritto al ricorso giurisdizionale contro la liquidazione provvisoria della pensione,
o contro la liquidazione di un'indennità una tantum per chi abbia
proceduto alla loro riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere,
appare fondata.
Sussiste
infatti la denunciata difformità di trattamento fra l'ipotesi
dell'indennità una volta tanto concessa all'invalido di guerra, la cui
riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648
(confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313), non implica
più decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei conti, e quella
d’indennità liquidata per trattamento pensionistico relativo a
rapporti di servizio ordinario.
Quale
che sia la giustificazione che possa porsi a base della decadenza disposta
dall'art. 64 (tanto quella che si faccia discendere da una presunzione irrefragabile d’acquiescenza all’avvenuta
liquidazione dell'indennità in luogo della pensione, sulla base
dell'art. 329 c.p.c., quanto l'altra della tutela
dell'interesse dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della
completa rifusione rateale dell'indennità), sta di fatto che, se essa
dovesse ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e nell'altra
delle ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa
discendere la liquidazione dell'indennità in nessun modo appare
suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso
la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto
allegato dalla parte.
L'evidente
violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, rende irrilevante
l'esame degli altri motivi d’incostituzionalità dedotti
nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d
12 luglio 1934, n. 1214, d’approvazione del testo unico delle leggi
sull'ordinamento della Corte dei conti.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Costantino MORTATI
Depositata in cancelleria il
1° marzo 1972.