SENTENZA N. 36
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6 luglio
1971, riapprovata dal Consiglio regionale del Piemonte il 21 settembre 1971,
recante "Approvazione del rendiconto finanziario 1970", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 9 ottobre
1971, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 22 del
registro ricorsi 1971.
Udito
nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nella
seduta del 6 luglio 1971, il Consiglio regionale della Regione piemontese
approvava la legge d’approvazione del rendiconto finanziario per l'anno
1970.
Tale
legge consta di un solo articolo così formulato: "Il rendiconto
finanziario 1970 presentato dalla Giunta regionale é approvato secondo le
risultanze del documento allegato".
Questo
si compone di un "conto di cassa" e di un "conto
amministrativo". Il primo reca due voci: riscossioni per lire 462.133.335
e pagamenti per lire 184.934.020. Il secondo distingue le somme rimaste da
riscuotere (L. 1.251.630) da quelle rimaste da pagare (L. 202.444.930) e
precisa il fondo disponibile alla chiusura dell'esercizio in lire 76.006.015.
Ai
sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale (legge 22 maggio 1971, n. 338), il
Governo rinviava la legge per un nuovo esame al Consiglio regionale e questo,
nella seduta del 21 settembre 1971, la riapprovava nello stesso testo, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, e ne dava comunicazione al
Commissario del Governo il 24 settembre successivo.
Il
Governo, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 30 settembre
1971, con ricorso del suo Presidente, notificato al Presidente della Giunta
regionale piemontese il 9 ottobre 1971, ha proposto ricorso avverso la ripetuta
legge, eccependone l’illegittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 125 e 119, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt.
78 dello Statuto piemontese (legge 22 maggio 1971, n. 338), 41 e seguenti,
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
al d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171.
Nel
presente giudizio la Regione piemontese non si é costituita.
Considerato in diritto
1. -
La legge della Regione del Piemonte, che ha approvato il rendiconto dell'anno
1970, senza avere prima sottoposto al controllo di legittimità della
speciale Commissione gli atti amministrativi, che di esso rendiconto
rappresentano gli elementi materiali, ha violato l'art. 125 della Costituzione
per cui il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione é esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato nei
modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
E
gli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disciplinano
compiutamente l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di controllo.
La
circostanza che tale Commissione sia stata costituita in data 30 giugno 1971,
se poteva essere motivo di ritardo nella presentazione del rendiconto (30
aprile, per il disposto dell'art. 77 dello Statuto), non vale a giustificare la
completa omissione del controllo. Il che é confermato dai decreti
ministeriali del 5 giugno e 1 ottobre 1970, 4 gennaio e 1 luglio 1971, i quali,
pur autorizzando la giunta regionale a deliberare, nelle more della
costituzione della Commissione di controllo, l'effettuazione delle spese
urgenti ed indifferibili, hanno fatta sempre salva la successiva approvazione
della spesa da parte della Commissione stessa.
Appare
evidente, dunque, che soltanto dopo l'approvazione degli atti amministrativi da
parte della ripetuta Commissione, il legislatore regionale sarebbe stato posto
in condizioni di controllare la gestione finanziaria e di approvare il
rendiconto.
2. -
Risulta altresì violato il principio stabilito dall'art. 119, primo
comma, della Costituzione, per cui le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con
la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Allo scopo di attuare
tale principio la legge 16 maggio 1970, n. 281, ha delegato il Governo ad
emanare disposizioni per la redazione dei bilanci regionali, in modo che il
sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le
norme della legge 1 marzo 1964, n. 62 (concernente il bilancio dello Stato e
quelli degli enti pubblici); ed ha altresì disposto che nel frattempo i
bilanci regionali osservino le norme sull’amministrazione del patrimonio
e della contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili. Ed a
tale legge ha fatto seguito il d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1171: il bilancio di
previsione regionale é costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e da un quadro generale
riassuntivo da approvarsi con distinti articoli della legge di bilancio (art. 1)
e le entrate e le spese delle Regioni sono ripartite in titoli, capitoli,
categorie, ecc.
La
funzione del rendiconto s’identifica nell’esigenza di garantire la
destinazione ai fini pubblici dei mezzi finanziari indicati nei bilanci di
previsione; ed é per tale motivo che anche il rendiconto deve seguire la
stessa classificazione delle entrate e delle spese disposta per quelli.
Il
documento approvato dalla legge impugnata, non articolato su una siffatta
classificazione, ma esaurentesi in un sommario conto
di cassa ed un conto amministrativo, non risponde alle esigenze di cui innanzi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge regionale piemontese
(Approvazione del rendiconto finanziario anno 1970) approvata dal Consiglio
regionale il 6 luglio 1971 e riapprovata il 21 settembre 1971.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 23 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata
in cancelleria il 1° marzo 1972.