Ordinanza n. 33 del 1972

 CONSULTA ONLINE 

 ORDINANZA N. 33

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

  composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI, Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 agosto 1971, depositato in cancelleria il 16 settembre successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto a seguito del decreto 1 giugno 1971 dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana recante "Autorizzazione alla soc. coop. a r.l. Banca popolare S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale".

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto d’attribuzione in relazione al decreto 1 giugno 1971 dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione siciliana, con il quale era stata autorizzata la società cooperativa Banca popolare di S. Isidoro, con sede in Carrubba di Giarre, ad adottare lo statuto sociale ed a rendere operante lo sportello nel detto Comune;

che, con atto esibito all'udienza del 26 gennaio 1972, l'Avvocatura dello Stato ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e tale rinuncia é stata accettata, come risulta dal telegramma del Presidente della Regione in atti.

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo é da dichiararsi estinto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinunzia.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Luigi OGGIONI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1972.