SENTENZA N. 27
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele
TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma,
secondo periodo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di
attuazione del r.d. legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), promossi con ordinanze emesse il 28
gennaio 1971 dalla Corte suprema di cassazione - sezioni unite civili - nei
procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Maiorca Carlo ed il
Consiglio nazionale forense ed altri e tra Papa Michele ed il Consiglio
nazionale forense ed altri, iscritte ai nn. 262 e 263
del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visto
l'atto di costituzione di Maiorca Carlo;
udito
nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista
Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con
due ordinanze recanti la stessa data del 28 gennaio 1971, emesse in due
distinti procedimenti promossi rispettivamente da Maiorca Carlo e da Papa
Michele contro il Consiglio nazionale forense, la Corte di cassazione - sezioni
unite civili - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63, comma secondo, periodo secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente norme integrative e di attuazione dell'ordinamento forense, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Nelle
citate ordinanze - di identico contenuto - si sostiene che, stante la natura
giurisdizionale delle funzioni affidate in materia disciplinare al Consiglio
nazionale forense, legittimo appare il dubbio che sia conforme al precetto
della tutela del diritto di difesa, enunciato dall'art. 24, comma secondo,
della Costituzione, la norma denunciata che prevede, nel momento della
deliberazione, l'assistenza del pubblico ministero ed esclude, invece, la
presenza dell'incolpato e del suo difensore.
Evidente
invero appare la situazione di svantaggio riservata alla parte di fronte a un
organo che é suo contraddittore necessario.
Né
varrebbe in contrario rilevare che la presenza del pubblico ministero é
puramente passiva, si verifica a contraddittorio ultimato, non implica la
partecipazione alla votazione e non comporta la facoltà di modificare le
conclusioni già prese, poiché resta pur sempre il fatto che il
collegio giudicante debba procedere alla discussione e votazione delle
questioni da risolvere in presenza di un organo ad esso estraneo.
Evidente
da tutto ciò appare l'anomalia della norma impugnata rispetto alla norma
generale che vieta al pubblico ministero di assistere alla deliberazione della
decisione delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito (art. 80,
comma primo, dell'ordinamento giudiziario); né può ritenersi che
la norma di cui trattasi sia sostanzialmente identica a quella contenuta negli
artt. 380, comma primo, del codice di procedura civile e 76, comma primo,
dell'ordinamento giudiziario che prevedono l'assistenza del pubblico ministero
alla decisione dei ricorsi da parte della Cassazione civile. Queste norme,
infatti, in tanto prevedono la presenza del pubblico ministero nella camera di
consiglio della Cassazione civile, in quanto in tale sede quell'organo é
posto al di sopra delle parti ed esercita il compito di vegliare all'osservanza
delle leggi.
Nel
giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita soltanto la parte
Maiorca Carlo, rappresentata e difesa dall'avv. Piccardi Leopoldo, con deposito
di deduzioni in cancelleria in data 16 giugno 1971.
Rilevato
che il pubblico ministero nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio
nazionale forense é organo attivo portatore della voce della pubblica
accusa, la difesa afferma che non può dubitarsi
dell’illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio
dell'inviolabilità del diritto di difesa, della norma contenuta
nell'art. 63, comma secondo, del r.d. n. 37 del 1934 la quale assicura la
presenza di una parte e non dell'altra proprio nel momento più delicato
e culminante del processo, quale é appunto la fase della decisione
dell'organo giudicante.
Nell'ipotesi
in esame non ricorrono quei motivi eccezionali che giustificano la norma di cui
all'art. 380 del codice di procedura civile in quanto il pubblico ministero nel
procedimento civile in Cassazione non interviene quale organo di accusa e cioé come controparte, ma unicamente per vigilare
sull'osservanza delle leggi.
Considerato in diritto
1. -
Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono l'identica questione di
legittimità costituzionale e, pertanto, i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. -
La questione sottoposta all'esame della Corte é se sia
costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma secondo,
della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa
in ogni stato e grado del procedimento, la norma contenuta nell'art. 63, comma secondo,
del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la quale dispone che nel procedimento
disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense la decisione del ricorso
é deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della
presenza dell'incolpato e del difensore.
3. -
Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma impugnata sono
fondate.
L'esame
delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio
nazionale forense (artt. 59 a 68 del r.d. n. 37 del 1934) non lascia adito a
dubbi sulla posizione di parte che assume il pubblico ministero nei casi in cui
spieghi intervento in detti procedimenti. É sufficiente tener presente
le norme che gli attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed
incidentale le decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso
alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio
nazionale, nonché le norme che gli attribuiscono la facoltà di
prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti, richiedere
ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, per
rendersi conto che il p.m. assume la veste di contraddittore diretto
dell'incolpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel
processo di cui trattasi.
Ora
é evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun modo a
conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del p.m. nel momento
della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza
dell'incolpato e del suo difensore. La veste e le attribuzioni del p.m. nei
procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono
dissimili da quelle spettanti al p.m. nei procedimenti ordinari e ciò
nondimeno, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma
generale di contenuto diametralmente opposto sancendo appunto il divieto per il
p.m. di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e
penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo, r.d. 30 gennaio
1941, n. 12).
4. -
La disposizione impugnata non é sorretta da alcuna logica
giustificazione.
La
deliberazione della decisione, che é la fase conclusiva più
delicata del giudizio, é compito esclusivo dell'organo giudicante. In
siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni istituzionalmente
diverse, non ha ragion d'essere.
La
disposizione in esame é in contrasto col precetto contenuto nell'art.
24, comma secondo, della Costituzione, giacché assicura al p.m., che
é parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di vantaggio
con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolpato.
Ritiene
conseguentemente la Corte che debba essere dichiarata
l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del
1934 nella parte in cui dispone l'assistenza del pubblico ministero alle
decisioni del Consiglio nazionale forense.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, secondo comma, del r.d. 22
gennaio 1934, n. 37, contenente norme integrative e di attuazione del r.d.
legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato
e di procuratore, nella parte in cui dispone che "il pubblico ministero
assiste alla decisione".
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 10 febbraio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata
in cancelleria il 17 febbraio 1972.