SENTENZA N. 13
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista
BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio
CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1970 dal tribunale di
Forlì nel procedimento penale a carico di Prati Mauro, iscritta al n. 46
del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.
Udito
nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Giovanni
Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con
ordinanza emessa in data 13 gennaio 1970 nel corso del procedimento penale a
carico di Prati Mauro, imputato di resistenza ad un pubblico ufficiale - reato
commesso in occasione di un accompagnamento coattivo disposto
dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi del secondo comma dell'art.
15 del t.u. delle leggi di p.s. - il tribunale di
Forlì, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla difesa
dell'imputato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
della norma indicata in riferimento all'art. 13 della Costituzione.
Si
osserva nell'ordinanza che l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica
dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza di persona invitata a
comparire e non presentatasi nel termine prescritto appare in contrasto col
citato precetto costituzionale che subordina ogni restrizione della
libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria
ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti
provvisori in materia solo per casi eccezionali di necessità ed urgenza
tassativamente indicati dalla legge; ipotesi queste dalle quali esula l'art. 15
impugnato.
Ritenuto
il carattere pregiudiziale di tale questione sulla decisione il tribunale ha
sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
Non
essendosi costituite le parti nel presente giudizio, la causa é stata
decisa in camera di consiglio a norma dell'articolo 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Considerato in diritto
1. -
L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, dispone nel comma primo che "chiunque, invitato
dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si
presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo, é punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire quattromila".
Il comma secondo stabilisce che "l'autorità di pubblica sicurezza
può disporre l'accompagnamento coattivo, per mezzo della forza pubblica,
della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine
prescritto".
Il
tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento coattivo
é misura restrittiva della libertà personale in contrasto con
l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione della
libertà personale ad un atto motivato dell'autorità giudiziaria
ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti
provvisori in materia solo per casi eccezionali di necessità ed urgenza,
tassativamente indicati dalla legge.
2. -
La Corte ha già avuto occasione di dichiarare non fondata, in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nel primo comma del citato articolo
osservando che essa "si limita a sanzionare la disobbedienza ad un ordine
legittimo dell'autorità" e che "alla base della
legittimità della norma c'é il dovere del cittadino di
collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la
repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità".
Ora
é evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la
disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma
dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed integrativa
della precedente. Non può infatti disconoscersi che la facoltà
riconosciuta all'autorità di p.s. di ordinare
l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione rappresenta
un mezzo indispensabile perché la pubblica sicurezza possa svolgere con
efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un invito diretto a fare
acquisire all'autorità informazioni, notizie e chiarimenti, che si
palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine e
sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli organi di polizia, resterebbe
privo di ogni efficacia se non fosse assistito da uno strumento coercitivo
volto a consentire la presenza effettiva della persona, che, sebbene
legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorità, né
giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo é
misura che consegue ad un comportamento omissivo della persona invitata a
comparire, comportamento che chiaramente mostra la volontà del cittadino
di sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia.
3. -
Posto che, per quanto innanzi si é detto, il potere di disporre
l'accompagnamento coattivo é strumento necessario per l'attuazione dei
fini ai quali é preordinato l'obbligo di ottemperare all'invito previsto
dal primo comma dell'art. 15, ne discende la conseguenza che l'attuale
questione di legittimità costituzionale deve essere decisa tenendo
presenti gli interessi generali che la normativa, valutata nel suo complesso,
vuol soddisfare.
Non
si può dubitare, certo, che l'accompagnamento coattivo integri
un'ipotesi di restrizione della libertà personale e che, pertanto, la
norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art.
13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione sia
infondata giacché nella norma impugnata é dato rinvenire i
presupposti richiesti dall'art. 13 della Costituzione per il legittimo
conferimento all'autorità di p.s. di poteri
che incidano sulla libertà personale.
Si
é già posto in evidenza che le finalità giustificatrici
dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare l'ordine
rivolto dall'autorità di p.s. solo quando si
é in presenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la
comparizione dell'invitato. É ovvio che l'effettiva sussistenza di dette
ragioni, come é condizione di legittimità dell'ordine,
così é condizione di legittimità dell'accompagnamento
coattivo in caso di disobbedienza a quell'ordine.
La
norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo può essere
disposto solamente nel caso in cui l'interessato - senza giustificato motivo -
non si presenti nel termine stabilito.
La
tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere che
l'autorità di p.s. possa esercitare il potere
di cui trattasi in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato.
Nessun
rilievo nel caso di specie può essere attribuito alla circostanza che
per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia previsto la procedura di
convalida da parte della Costituzione. É evidente che tale procedura
é necessaria solo quando si tratti di provvedimenti che danno luogo a
restrizione duratura della libertà e, nel caso dell'accompagnamento
coattivo, detta condizione non ricorre trattandosi di provvedimento che incide
in modo del tutto temporaneo sulla libertà personale. In ogni caso
l'interessato, sia pure a posteriori, potrà sempre provocare, coi
normali rimedi giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorità
giudiziaria, della legittimità del provvedimento adottato
dall'autorità di p.s.: ed in ciò
risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma secondo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773,
sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 13
della Costituzione.
Così
deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
Giuseppe
CHIARELLI – Giovanni Battista BENEDETTI
Depositata
in cancelleria il 2 febbraio 1972.